Ordinanza n. 3439/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35380, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo pec in data successiva al 5.10.2022; di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, con i relativi atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 5 ottobre 2022, avente a oggetto l’esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria e il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il regime delle quote latte, nonché gli atti amministrativi relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla ridistribuzione dell’eventuale prelievo in eccesso. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella l. 10 agosto 2023, n. 103, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da nuove comunicazioni adottate secondo i commi precedenti dello stesso articolo. Poiché l’atto impugnato rientra in tale categoria, il Collegio ha prospettato la possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso, in ragione dell’inefficacia ex lege dell’atto e della necessità di una nuova rideterminazione del prelievo da parte dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti quindici giorni per presentare memorie sulla questione, riservando all’esito la decisione.
Norme richiamate
art. 10-bis, commi 1, 2, 3 e 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione determina l’inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e impone una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve darne avviso alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla possibile improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta dichiara prive di effetto le comunicazioni amministrative di ricalcolo già notificate e ne prevede la sostituzione con nuove comunicazioni, i ricorsi proposti contro gli atti divenuti inefficaci possono divenire improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ferma la necessità di consentire alle parti di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio.
- L’inefficacia ex lege di una comunicazione amministrativa di ricalcolo non definisce nel merito la legittimità dell’atto originario, ma comporta che l’amministrazione debba procedere a una nuova rideterminazione secondo la disciplina sopravvenuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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