Cassazione Penale, Sentenza n. 14896/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis e connessi). Il ricorrente deduceva: (i) l'utilizzazione illegittima di dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia Domenico Agresta (violazione delle norme sull'utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore); (ii) motivazione insufficiente circa la gravità indiziaria e la qualificazione della sua condotta come partecipazione associativa, chiedendo la riqualificazione eventualmente in favoreggiamento semplice (art. 378 c.p.); (iii) che molte delle conversazioni valorizzate non provano una "messa a disposizione" stabile e organica e potrebbero essere spiegate con attività di spaccio; (iv) la sopravvenuta assoluzione per reato di stupefacenti e il decorso del tempo renderebbero inidonea la misura cautelare e giustificherebbero la revoca o attenuazione della misura.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la censura sulla utilizzabilità delle dichiarazioni tardive di Agresta non sia fondata perché la parte ricorrente non ha provato la tardività ai fini della sanzione né ha dimostrato che le dichiarazioni del 2022 non siano mera precisazione/integrazione di precedenti resoconti; (ii) anche escludendo la dichiarazione del 13/07/2022, il quadro indiziario rimane solido grazie a numerose intercettazioni che, lette per "nuclei funzionali" (sicurezza/logistica, disciplina gerarchica, circuito economico-remunerativo, gestione dei rischi/comunicazioni), dimostrano la stabilità e la strumentalità del contributo del Caruso alla locale di Platì; (iii) la ricostruzione del Tribunale ha adeguatamente distinto la partecipazione associativa dal mero favoreggiamento, rilevando elementi di inserimento stabile e funzione dinamica nell'organizzazione; (iv) la sopravvenuta assoluzione per reato di stupefacenti non è, di per sé, idonea a escludere le esigenze cautelari, posto che opera la doppia presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p. e non sono emersi elementi concreti di dissociazione. Conseguenze pratiche: confermata la custodia cautelare in carcere, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; nessuna rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
norma richiamata per la rituale richiesta di trattazione orale; rilevanza procedurale nell'ambito del giudizio di legittimità
art. 416-bis cod. pen.
norma incriminatrice centrale: il giudice ha ritenuto sussistente la partecipazione ad associazione di tipo mafioso sulla base di indizi idonei a dimostrare una stabile "messa a disposizione" dell'associazione
art. 378 cod. pen.
norma sul favoreggiamento: richiamata dalla difesa per chiedere riqualificazione, ma la Corte ha distinto il favoreggiamento (episodico) dalla partecipazione (stabile e organica)
art. 16-quater d.l. 8/1991 (introdotto dall'art. 14 della L. n. 45/2011)
"le dichiarazioni ... rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto ... non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità"
disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore rese oltre il termine previsto; la Corte ricorda che tale inutilizzabilità ha efficacia prevalentemente dibattimentale e non necessariamente derogatoria in fase cautelare, e che le precisazioni/integrazioni non introducenti nuovi fatti sono ammissibili
art. 141-bis cod. proc. pen.
richiamata come riferimento formale al verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione (modalità di redazione del verbale di collaborazione)
art. 194 cod. proc. pen.
richiamato per definire quali notizie del collaboratore possono costituire oggetto di testimonianza e quindi essere utilizzate processualmente
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
principio della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati gravi; la Corte lo considera prevalente rispetto all'art. 274 e rilevante per mantenere la misura in assenza di elementi di dissociazione
art. 274 cod. proc. pen.
norma generale sui criteri di scelta della misura cautelare: la Corte osserva che il semplice decorso del tempo non supera la presunzione di pericolosità senza ulteriori elementi
art. 616 cod. proc. pen.
norma posta a base della condanna alle spese processuali per il ricorrente nel presente grado di giudizio
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
norma procedurale che dispone l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di permanenza della custodia cautelare
Massime di principio
- La sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore prevista dall'art. 16-quater trova principalmente applicazione in sede dibattimentale; in sede cautelare il giudice può comunque valutare tali dichiarazioni se costituiscono precisazioni o integrazioni coerenti a fatti già riferiti nel termine di legge
- Per contestare l'utilizzazione di una dichiarazione tardiva in sede cautelare il difensore deve fornire elementi autosufficienti che provino la tardività rilevante ai fini della sanzione e possibilmente sostenere la "prova di resistenza" mostrando che l'esclusione della dichiarazione comprometterebbe l'intero impianto indiziario
- La qualificazione di partecipazione ad associazione mafiosa richiede indizi di inserimento stabile e organico nel tessuto organizzativo ("messa a disposizione"), valutati anche attraverso elementi oggettivi quali intercettazioni che mostrino compiti logistici, disciplinari, economici e di gestione dei rischi; ai fini cautelari sono sufficienti indizi gravi e concordanti
- Il favoreggiamento personale si distingue dalla partecipazione associativa per la sua natura episodica e per l'assenza di un rapporto organico con la struttura; la mera assistenza a una latitanza non esclude automaticamente la partecipazione se tale assistenza rientra in un quadro sistematico
- Il decorso del tempo e la sopravvenuta assoluzione per reati anche collegati non sono, da soli, idonei a rimuovere la misura cautelare quando opera la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.; occorrono elementi concreti di dissociazione o di concreta perdita dei legami con il sodalizio
- Nella fase cautelare il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni, riscontri) e tali valutazioni di fatto sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale palese
- Le precisazioni o integrazioni del collaboratore non nuove nei contenuti essenziali possono essere valorizzate anche se rese tardivamente, purché non introducano nuovi episodi criminosi non precedentemente riferiti
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