Cassazione Penale, Sentenza n. 22325/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'utilizzazione, ai fini della condanna, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Pedrioli Poupon acquisite nel fascicolo ai sensi dell'art. 512 c.p.p. nonché la mancata applicazione della disciplina dell'art. 512-bis c.p.p.; si evidenziava che la persona offesa era cittadina svizzera con residenza nota in Svizzera (Gentilino, via Riva Cantonetto n.102) e numero di telefono fornito, e che le ricerche svolte dalla P.G. si erano limitate al domicilio italiano ormai non più valido (Seregno) senza esperire ricerche all'estero o contatti telefonici; si deduceva inoltre violazione dell'art. 159 c.p.p. e dei principi costituzionali (art. 111, comma 5) relativi alla formazione della prova nel contraddittorio, nonché l'applicabilità dei divieti di utilizzazione previsti dall'art. 526 c.p.p. in caso di volontaria sottrazione al contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito l'inutilizzabilità del contenuto della denuncia-querela della Pedrioli Poupon perché le ricerche per rintracciarla erano state chiaramente incomplete (non eseguite presso l'indirizzo svizzero né tramite il numero telefonico noto) e mancava una motivazione non apparente circa l'impossibilità di escutere la teste in contraddittorio. La Corte ha sottolineato l'onere del giudice di compiere tutte le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. anche all'estero, di verificare la ragione dell'allontanamento e la prevedibilità dell'irreperibilità, nonché di accertare l'esistenza di garanzie o di elementi di conferma esterni. Avendo la condanna dei giudici di merito poggiato in modo decisivo su quelle dichiarazioni, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 512-bis si applica ai cittadini stranieri che si trovavano in Italia solo temporaneamente; non si applica invece quando il dichiarante ha avuto dimora in Italia per periodo apprezzabile (anche se conserva residenza all'estero).
La disciplina è stata utilizzata dai giudici di merito per l'acquisizione della denuncia come dichiarazione predibattimentale ritenendo la persona offesa dimorante in Italia; la Cassazione ha ritenuto comunque che l'acquisizione non fosse legittima per carenza delle ricerche necessarie.
Secondo la Corte, il giudice che procede deve compiere congiuntamente tutte le ricerche previste dall'art. 159, anche all'estero, e documentare con motivazione non apparente l'infruttuosità delle ricerche effettuate per poter utilizzare dichiarazioni predibattimentali di teste divenuti irreperibili.
art. 526 comma 1-bis e comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali se l'irreperibilità è riconducibile alla volontà del teste di sottrarsi al contraddittorio; occorre valutare se l'allontanamento sia volontario e impedirne così l'utilizzo.
art. 111 comma 5 Cost.
Richiamato come principio: la deroga al contraddittorio (uso di dichiarazioni predibattimentali) è consentita solo in caso di oggettiva impossibilità ad esperire l'esame in dibattimento; tale impossibilità deve risultare da adeguate e rigorose verifiche.
Massime di principio
- Se il dichiarante straniero ha posto domicilio o dimora di fatto in Italia per un periodo apprezzabile, non si applica automaticamente la disciplina dell'art. 512-bis: occorre valutare la concreta situazione di dimora vs. transitorietà.
- Per utilizzare dichiarazioni predibattimentali di una persona poi irreperibile è indispensabile che il giudice e la P.G. eseguano tutte le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p., incluse ricerche all'estero e contatti telefonici ove le informazioni siano disponibili, e che tali ricerche siano documentate con motivazione non apparente.
- Deve essere accertata e motivata la ragione dell'allontanamento del dichiarante: se l'allontanamento è riconducibile a una volontà di sottrarsi al contraddittorio, le dichiarazioni non sono utilizzabili (art. 526 c.p.p.).
- È necessario valutare la prevedibilità dell'irreperibilità al momento della raccolta della dichiarazione: se era prevedibile, si sarebbe dovuto attivare il contraddittorio incidentale; la prevedibilità incide sulla possibilità di utilizzo delle dichiarazioni.
- Quando la prova decisiva poggia su dichiarazioni predibattimentali, la loro utilizzazione richiede o adeguate garanzie procedurali al momento della raccolta o elementi esterni di conferma; in mancanza la sentenza rischia l'annullamento.
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