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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03338/2026 del 14/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un lavoratore a ottenere dall'INPS, a valere sul Fondo di garanzia, il pagamento di una mensilità di retribuzione del dicembre 2009 e del rateo di tredicesima mensilità 2009 rimasti insoluti da un datore di lavoro poi fallito. I giudici di merito avevano riconosciuto il credito ritenendo che le mensilità richieste rientrassero nel periodo dei dodici mesi anteriori all'iniziativa giudiziale del lavoratore del 27 dicembre 2010 e che fosse irrilevante la sospensione del rapporto per cassa integrazione guadagni straordinaria dal 14 dicembre 2009. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, lett. a), e 3, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sostenendo che, poiché il rapporto era sospeso in CIGS dal 14 dicembre 2009, non vi era più diritto alla retribuzione per il periodo successivo e, comunque, le somme richieste non ricadevano nel periodo indennizzabile dal Fondo, che deve essere parametrato ai dodici mesi antecedenti alla domanda giudiziale preordinata a far valere il credito o a far dichiarare l'insolvenza del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, secondo un orientamento già consolidato e richiamato anche in precedenti recenti, per l'intervento del Fondo di garanzia è necessario che gli ultimi tre mesi di retribuzione, eventualmente computati con il meccanismo di neutralizzazione della sospensione del rapporto, ricadano comunque nei dodici mesi anteriori alla domanda giudiziale del lavoratore diretta a far valere il credito o ad aprire la procedura concorsuale. Nel caso concreto, il ricorso ex art. 414 c.p.c. era stato depositato il 27 dicembre 2010, mentre la mensilità di dicembre 2009 e il relativo rateo di tredicesima, oltre a collocarsi in un periodo di rapporto sospeso in CIGS dal 14 dicembre 2009, precedevano il periodo indennizzabile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    norma richiamata come base dell'intervento del Fondo di garanzia; il diritto alla prestazione è subordinato al rispetto dei presupposti temporali e sostanziali previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 2, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    la Corte richiama la disposizione per ribadire che il Fondo copre solo i crediti di lavoro entro il periodo indennizzabile, individuato in relazione alla domanda giudiziale del lavoratore e con le regole di neutralizzazione della sospensione del rapporto.

  • art. 414 c.p.c.

    indica il momento di proposizione del ricorso introduttivo del lavoratore, rilevante per il calcolo del periodo di dodici mesi antecedenti previsto per l'intervento del Fondo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per consentire il rinvio alle argomentazioni dei precedenti conformi senza nuova esposizione analitica.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia per i crediti retributivi insoluti presuppone che le mensilità non pagate ricadano nel periodo indennizzabile, da verificare con riferimento ai dodici mesi anteriori alla domanda giudiziale del lavoratore diretta a far valere il credito o a sollecitare la procedura concorsuale.
  • La sospensione del rapporto di lavoro per cassa integrazione guadagni può incidere sulla collocazione temporale dei crediti retributivi; tuttavia, ai fini dell'accesso al Fondo, occorre che, anche applicando il criterio di neutralizzazione della sospensione, gli ultimi tre mesi di retribuzione restino entro il limite temporale previsto dalla disciplina.
  • Quando esiste un orientamento di legittimità già consolidato e specificamente sovrapponibile al caso concreto, la Corte può farvi rinvio, richiamando i precedenti senza necessità di ulteriori approfondimenti o dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite o della Corte di giustizia UE.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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