Cassazione Civile, Sentenza n. 21311/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2007 per maggiori IRES, IRAP e IVA (con sanzioni e accessori) a seguito di verifica che contestava: 1) la partecipazione della società a un meccanismo di frode carosello tramite un fornitore qualificato come missing trader, con disconoscimento dei costi e della detrazione IVA sugli acquisti di semilavorati in acciaio (vergella) di provenienza non UE; 2) l'attribuzione alla società di prelevamenti e versamenti rilevati su conti correnti personali di quattro soci (prelevamenti per €2.600 e versamenti per €20.000), ritenuti riconducibili ad operazioni imponibili, in ragione della ristretta base partecipativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse viziata in relazione: (a) alla valutazione della riferibilità dei prelevamenti sui conti dei soci alla società (applicazione errata del principio che nei gruppi a ristretta base partecipativa l'Ufficio può utilizzare i movimenti sui conti dei soci ma la società deve dimostrarne l'estraneità); (b) alla valutazione complessiva e analitica degli indizi posti a fondamento del disconoscimento della detrazione IVA (mancata valutazione sintetica e ponderata degli elementi indiziari che l'Ufficio aveva addotto). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame sull'onere della prova in relazione alla detrazione IVA e alla ripresa dei prelevamenti, oltre che per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 32; art. 43, comma 3
Art. 32: consente all'Amministrazione di utilizzare risultanze bancarie dei soci per società a ristretta base partecipativa, con conseguente onere per la società di provare l'estraneità delle movimentazioni. Art. 43, c.3: citato in relazione al raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 21, comma 7; art. 54
Norme sul diritto alla detrazione IVA e sul relativo esercizio; la Cassazione richiama i principi su quando la detrazione può essere negata per conoscenza/consapevolezza del contribuente circa una frode a monte.
Direttiva 2006/112/CE
Riferimento ai principi comunitari sulla detrazione IVA, in particolare sui limiti della detrazione quando il soggetto avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione.
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5; artt. 115,116,132; art. 132, secondo comma, n.4; art. 118 disp. att.
Norme processuali richiamate per dedurre vizi di motivazione, violazione di norme probatorie e omesso esame di fatto decisivo.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 36, comma 2, n. 4; artt. 53 e 61
Norme sul processo tributario; richiamate in relazione al corretto svolgimento del giudizio e alla motivazione.
Costituzione
Principio dell'obbligo contributivo evocato nelle censure sulla legittimità degli accertamenti e del riparto dell'onere della prova.
Codice civile
artt. 2697, 2727, 2728, 2729
Regole sulla ripartizione dell'onere della prova e sulle presunzioni; richiamate per argomentare l'onere probatorio dell'Amministrazione e del contribuente.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norme penali tributarie citate nel contesto generale delle censure (richiamo normativo, non specificamente interpretato nella motivazione).
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato tra le norme rilevanti per le sanzioni e gli aspetti processuali collegati all'accertamento tributario.
Massime di principio
- In società a ristretta base partecipativa l'Amministrazione può utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ai soci per inferire operazioni riconducibili alla società; però l'onere di provare l'estraneità di ciascuna movimentazione grava sulla società contribuente una volta dimostrata la pertinenza dei rapporti bancari.
- Per il disconoscimento della detrazione IVA l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni fondate su indizi specifici e gravi, che il cessionario fosse consapevole (o avrebbe dovuto esserlo con la diligenza ordinaria) di partecipare a una frode: elementi come assenza di organizzazione del fornitore, prezzi anomali, ordini tramite intermediari, pagamenti a procacciatori e stoccaggio presso terzi sono indizi rilevanti ma vanno valutati analiticamente e complessivamente.
- Il giudice del merito deve valutare singolarmente il peso di ogni indizio e poi la loro concordanza complessiva: una valutazione sommaria o omissiva degli indizi può giustificare la cassazione e il rinvio per un nuovo esame.
- Se l'Amministrazione adempie al proprio onere probatorio (anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti), allora spetta al contribuente provare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode (documentazione, verifiche commerciali, modalità di pagamento e conservazione dei beni).
- In sede di impugnazione le doglianze sulla motivazione del giudice di merito devono mostrare un percorso logico-manifestamente insufficiente: la Corte di Cassazione richiede che la motivazione sia comprensibile e indichi l'iter valutativo seguito.
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