Cassazione Penale, Sentenza n. 01614/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 286/98, sostenendo che il rilascio di un permesso di soggiorno dovrebbe determinare il non luogo a procedere; 2) violazione dell'art. 34 d.lgs. 74/2000, deducendo la riconducibilità della condotta alla lieve offensività e l'esclusione della punibilità anche in ragione dell'ottenuto permesso di soggiorno per motivi di lavoro; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 10-bis, comma 6, individua in maniera puntuale le tipologie di permesso che producono il non luogo a procedere e che il permesso per "motivi familiari" (o altri permessi non espressamente indicati) non rientra tra quelli previsti; non è dunque possibile estendere l'effetto della norma per via interpretativa richiamando gli artt. 29 e 31 Cost. Sulla questione dell'art. 34 d.lgs. 74/2000, la sentenza impugnata conteneva motivazione congrua circa la non applicabilità dell'esclusione della punibilità e tale valutazione di merito non è sindacabile in questa sede; il terzo motivo (attenuanti generiche) è stato ritenuto inammissibile. P.Q.M.: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) - art. 10-bis, comma 6
La norma produce il non luogo a procedere solo per le tipologie di permesso di soggiorno espressamente indicate; non è possibile estendere tale effetto a permessi non elencati (es. permesso per motivi familiari) per ragioni costituzionali.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 34
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione motivata della lieve offensività; nel caso di specie il giudice di merito ha motivato la non ricorrenza della causa di esclusione e tale valutazione non è sindacabile in sede di ricorso in Cassazione se riguarda il merito.
Costituzione della Repubblica Italiana
I richiamati principi costituzionali sul diritto alla famiglia e sulle agevolazioni alla famiglia non autorizzano, di per sé, ad ampliare per interpretazione sostanziale le categorie tassative previste dalla legge per gli effetti processuali (quali il non luogo a procedere) quando la norma punta a tipologie specifiche di permesso.
Massime di principio
- L'effetto di "non luogo a procedere" previsto dall'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 286/98 opera solo per le tipologie di permesso espressamente indicate dalla norma; permessi non menzionati non producono automaticamente lo stesso effetto.
- Le valutazioni sulla lieve offensività della condotta e sull'applicabilità dell'esclusione della punibilità (art. 34 d.lgs. 74/2000) sono valutazioni di merito del giudice e, se adeguatamente motivate, non risultano sindacabili in Cassazione.
- Richiamare principi costituzionali (es. tutela della famiglia) non basta, da solo, a superare la portata restrittiva di una disposizione che elenca specifiche categorie: per estendere effetti occorre un intervento normativo o una base testuale nella legge stessa.
- Le doglianze che colgono il merito della valutazione (es. apprezzamento della prova, valutazione della offensività) rischiano di essere inammissibili o destinate al rigetto se il giudice di merito ha fornito motivazione coerente.
- Le richieste di riconoscimento di attenuanti generiche in sede di legittimità possono risultare inammissibili se non adeguatamente dedotte o se attengono a valutazioni di fatto e di merito.
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