Regolamento (UE) 2022/2240
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2240 della Commissione del 20 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per quanto riguarda l’uso del sigillo elettronico qualificato per il rilascio dei certificati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina di esecuzione del sistema dei certificati nel settore biologico, imponendo l’uso del sigillo elettronico qualificato per i certificati rilasciati in formato elettronico tramite Traces. La misura riguarda sia i certificati per operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi, sia il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848. Inoltre, proroga al 30 novembre 2022 alcune disposizioni transitorie sui certificati di ispezione e sulla relativa gestione elettronica per l’Ucraina, con applicazione retroattiva dal 1º luglio 2022 per tali profili.
Modifica tre regolamenti di esecuzione sul biologico per introdurre il sigillo elettronico qualificato nei certificati rilasciati tramite Traces e prorogare alcune disposizioni transitorie per i certificati di ispezione.
Ambito di applicazione
Si applica ai certificati rilasciati nell’ambito del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, in particolare: ai certificati per operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi; ai certificati rilasciati dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo; e ai certificati di ispezione e ai loro estratti relativi alle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione. Le modifiche incidono sul sistema elettronico Traces e, per una parte delle disposizioni transitorie, hanno efficacia retroattiva dal 1º luglio 2022. Non disciplina settori estranei al biologico/importazioni né modifica i criteri sostanziali di produzione, ma solo le modalità di rilascio, firma e transizione dei certificati.
Modifica dei regimi di certificazione nel biologico con sigillo elettronico qualificato
Il regolamento interviene su tre atti di esecuzione adottati nell’ambito del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei certificati elettronici rilasciati tramite Traces. Il legislatore esecutivo ritiene opportuno uniformare il rilascio dei certificati con l’impiego di un sigillo elettronico qualificato, consentendo tuttavia un periodo transitorio per l’adeguamento operativo degli attori interessati.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che Traces consente già il rilascio elettronico dei certificati previsti dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 e dei certificati relativi agli operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi. Per garantire l’integrità e la sicurezza dei documenti, la Commissione introduce il sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, differendone però l’obbligatorietà al 1º luglio 2023 per permettere agli operatori e alle autorità di completare l’iscrizione e l’adeguamento tecnico.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119
Per il certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, viene aggiunta la previsione espressa secondo cui il certificato deve recare un sigillo elettronico qualificato. La norma precisa anche la decorrenza: la regola si applica dal 1º luglio 2023, in coerenza con il passaggio al formato elettronico gestito tramite Traces già previsto dal 1º gennaio 2023.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378
Il regolamento estende il medesimo requisito del sigillo elettronico qualificato ai certificati rilasciati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti a operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi sottoposti ai controlli previsti dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848. Anche in questo caso la decorrenza è fissata al 1º luglio 2023.
Inoltre, il regolamento sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/1378 con un nuovo modello di certificato. Il modello disciplina:
- i dati identificativi dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore;
- l’autorità di controllo o l’organismo di controllo competente;
- le attività svolte (produzione, preparazione, ripartizione, magazzinaggio, importazione, esportazione);
- le categorie di prodotti e i relativi metodi di produzione;
- il repertorio dei prodotti e l’indicazione se siano biologici o in conversione;
- la validità temporale del certificato;
- per i gruppi di operatori, l’elenco dei membri;
- una serie di elementi facoltativi, tra cui quantitativi, informazioni sui terreni, locali o unità operative, appaltatori, responsabilità per attività delegate e dati sull’accreditamento dell’organismo di controllo.
Proroga delle disposizioni transitorie per i certificati di ispezione
Il regolamento modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, limitatamente alle note del modello di estratto del certificato di ispezione. Le date transitorie ivi contenute sono spostate dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. Ciò riflette la proroga concessa dal regolamento delegato (UE) 2022/2238 per continuare l’uso di certificati di ispezione cartacei e per consentire, in relazione all’Ucraina, la presentazione nel sistema Traces senza sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 da parte di persone autorizzate che ne siano prive.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la modifica concernente le note transitorie del regolamento (UE) 2021/2307 si applica retroattivamente dal 1º luglio 2022. Le disposizioni sul sigillo elettronico qualificato decorrono invece dal 1º luglio 2023, così da lasciare un periodo di adeguamento tecnico e organizzativo agli operatori del settore.
Disposizioni principali
Introduzione del sigillo elettronico qualificato per i certificati biologici
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 prevedendo che il certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 rechi un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014. La nuova regola si applica dal 1º luglio 2023.
Sigillo elettronico qualificato per i certificati agli operatori e agli esportatori di paesi terzi
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 stabilendo che i certificati rilasciati a operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi, dopo i controlli previsti, siano apposti con un sigillo elettronico qualificato. Anche questa prescrizione si applica dal 1º luglio 2023.
Aggiornamento del modello di certificato per i paesi terzi
Sostituisce l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 con un nuovo modello di certificato destinato a operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici o in conversione. Il modello dettaglia elementi obbligatori e opzionali, incluse informazioni su operatore, attività, categorie di prodotti, repertorio dei prodotti, validità del certificato, membri del gruppo e varie informazioni opzionali su quantitativi, terreni, locali, appaltatori e accreditamento dell’organismo di controllo.
Proroga delle note transitorie per il certificato di ispezione
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 sostituendo, nella parte II dell’allegato, la data del 30 giugno 2022 con il 30 novembre 2022 nelle note relative al riquadro 12 e al secondo paragrafo delle note relative al riquadro 13. La proroga riguarda il certificato di ispezione cartaceo e l’estratto cartaceo dei certificati di ispezione, nonché la possibilità per una persona autorizzata ubicata in Ucraina di operare nel sistema Traces senza sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva parziale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3, relativo alla proroga delle note transitorie del regolamento (UE) 2021/2307, si applica dal 1º luglio 2022.
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