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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4863/2021 del 23/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Project Consulting Srl aveva convenuto in giudizio FCM Quadri Elettrici e FCM Carpenterie chiedendo l'accertamento della simulazione o, in subordine, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto del 15-12-2014 con cui FCM Quadri Elettrici trasferiva un ramo d'azienda (tra cui due fabbricati) a FCM Carpenterie, sostenendo che l'operazione aveva pregiudicato le sue ragioni creditorie per complessivi €675.000. In cassazione le società conferenti impugnavano la sentenza d'appello sostenendo, tra l'altro, che il giudice aveva pronunciato ultra petita e che non sarebbe ammissibile una revocatoria parziale di un conferimento di azienda, nonché che mancava l'eventus damni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle ricorrenti. Ha confermato che il giudice d'appello poteva qualificare l'atto come conferimento di ramo d'azienda e che, sulla base degli atti processuali, risultavano sussistenti sia l'eventus damni sia il consilium fraudis con riferimento ai due fabbricati specificati in citazione. Ha affermato la possibilità di esperire l'azione revocatoria anche rispetto a singoli beni conferiti (revocatoria parziale) quando questi siano idonei di per sé a pregiudicare il creditore. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui in sede di Cassazione non si rivedono valutazioni di fatto non specificamente dedotte in diritto. Per effetto la declaratoria di inefficacia è stata confermata limitatamente ai due immobili; le ricorrenti sono condannate alle spese di giudizio (compenso €7.800, spese forfettarie 15%, esborsi €200 oltre accessori) e al possibile ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La Corte ha confermato che l'azione revocatoria ex art. 2901 può essere esperita anche nei confronti del negozio di conferimento di azienda e che è possibile una revocatoria parziale riguardante taluni beni conferiti, se tali beni sono di per sé idonei a pregiudicare il creditore

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di pronunciare ultra petitum: la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione dell'atto in sentenza (conferimento di ramo d'azienda) operata anche in prime cure e non censurata specificamente in appello

  • art. 163 c.p.c.

    Citato rispetto all'asserita nullità della domanda per inesistenza o contraddittorietà dell'edictio actionis; la Corte ha ritenuto la questione di merito non ammissibile in sede di legittimità quando si tratta di valutazioni di fatto non dedotte specificamente

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata quale base dei motivi di cassazione (n. 3 e n. 4) per vizio di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha rigettato i motivi perché fondati su valutazioni di fatto o su interpretazioni già conformi alla giurisprudenza

  • art. 2332 c.c.

    Riferimento richiamato per precisare che la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto non pregiudica la validità della società costituita con il conferimento

  • art. 13 DPR 30 maggio 2002 n. 115

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, in caso di rigetto integrale

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è esperibile anche per atti di conferimento di azienda: il conferimento è assimilabile a atto traslativo oneroso ed è assoggettabile a revocatoria
  • La revocatoria parziale è ammissibile: il creditore può chiedere l'inefficacia solo di alcuni beni conferiti se quei beni, di per sé, determinano il pregiudizio per l'esazione del credito
  • La qualificazione giuridica dell'atto (es. trasferimento di immobili vs conferimento di ramo d'azienda) può essere operata dal giudice in funzione della realtà negoziale; in cassazione non si rivedono valutazioni di fatto non specificamente dedotte
  • Per provare l'eventus damni è sufficiente dimostrare che l'operazione ha sostituito beni facilmente aggredibili (es. immobili) con strumenti di più incerta realizzabilità (es. quote sociali), rendendo più difficile l'esecuzione
  • Il consilium fraudis può essere desunto da elementi come rapporti di parentela o partecipazioni societarie tra le parti e dalla conoscenza della preesistente situazione debitoria
  • In sede di impugnazione è importante dedurre espressamente e specificamente le censure sulla qualificazione giuridica e sulle valutazioni di fatto, altrimenti tali questioni non saranno esaminabili in sede di legittimità

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