Cassazione Penale, Sentenza n. 17276/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di merito che lo ha ritenuto concorso esterno nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Denuncia che le risultanze investigative dimostrano soltanto rapporti commerciali di compravendita di stupefacente di tipo sinallagmatico, non una partecipazione esterna all'associazione: manca la prova della rilevanza causale del suo contributo per la conservazione o il rafforzamento del sodalizio, della stabilità/essenzialità delle forniture, nonché della consapevolezza di operare per un'organizzazione criminale; contesta inoltre la motivazione sulla qualificazione del fatto e la valutazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. La Corte ha evidenziato contraddittorietà/insufficiente chiarezza nella motivazione della Corte territoriale: da un lato essa escludeva la partecipazione organica e l'essenzialità delle forniture, dall'altro valorizzava la pluralità delle consegne, il rapporto personale con i vertici e l'orizzonte temporale come elementi a sostegno del concorso esterno. La Cassazione ha inoltre osservato che le condotte del ricorrente (forniture ripetute nel periodo luglio-ottobre 2013) integrano i reati-fine ex art. 73 D.P.R. 309/90 e che la qualificazione come concorso esterno richiede un accertamento più chiaro circa la rilevanza causale e la consapevolezza volta a concorrere agli scopi dell'associazione; per tali ragioni ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio, assorbendo nel presente procedimento il terzo motivo relativo alle attenuanti.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/90
Le forniture di sostanze stupefacenti realizzano i reati-fine previsti dall'art. 73; tuttavia la configurazione del concorso esterno nell'associazione per delinquere richiede, oltre alla consumazione dei reati-fine, un contributo concreto e causalmente rilevante alla conservazione/rafforzamento dell'associazione, con la consapevolezza e volontà di concorrere ai fini del sodalizio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 5, n. 12591 del 1995, Rv. 203948-01; Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01; Sez. 6, n. 42980 del 03/10/2024, Rv. 287264-02
La giurisprudenza definisce il concorso esterno come attività di fornitura, occasionale o continuativa, che sia comunque causalmente rilevante (accertamento ex post) per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, e che sia posta in essere con la coscienza e volontà di concorrere agli scopi dell'organizzazione.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra reati-fine (fornitura/cessione di droga) e concorso esterno nell'associazione: per quest'ultimo è necessaria prova che il contributo abbia inciso causalmente sulla conservazione o rafforzamento del sodalizio e sia stato dato con consapevolezza degli scopi associativi.
- Fattori che aumentano la probabilità di concorso esterno: ripetizione sistematica delle forniture, rapporto privilegiato con i vertici dell'organizzazione, disponibilità continuativa di stupefacente destinata al gruppo, centralità logistica/organizzativa nelle forniture, e conoscenza diretta della struttura associativa.
- Operazioni occasionali, sporadiche o meramente commerciali senza elementi che mostrino una rilevanza causale per la vita dell'associazione tendono a configurare soltanto i reati-fine e non il concorso esterno.
- La valutazione della sussistenza del concorso esterno richiede motivazione esplicita e coerente che chiarisca il nesso causale ex post tra il contributo e la conservazione/rafforzamento dell'associazione; la mancanza di tale chiarezza può determinare annullamento e rinvio.
- La durata temporale delle condotte è un elemento rilevante ma non decisivo: anche contributi di durata limitata possono integrare concorso esterno se, ex post, risultano determinanti per l'attività o la sopravvivenza del sodalizio.
- Nella valutazione delle attenuanti personali (es. assenza di precedenti, modesta rilevanza delle singole transazioni) il giudice deve motivare chiaramente la misura riconosciuta; contraddizioni nella motivazione possono essere censurate in sede di legittimità.
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