Risposta n. 318 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che il saldo imponibile deve tener conto delle operazioni concluse prima del decesso (anche se contabilizzate successivamente), quindi va incluso il prelievo con valuta anteriore o coincidente alla data di morte.
Determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell'attivo ereditario – Articolo 18, comma 1, lettera a) D.Lgs. 31/10/1990, n.346
Il quesito
Se, ai fini dell'imposta di successione, per un conto corrente fruttifero rileva il saldo effettivo esistente alla data/ora del decesso (includendo un prelievo di 60 EUR eseguito prima della morte ma contabilizzato dopo) oppure il saldo contabile comunicato dalla banca che non considera tale prelievo.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che per i crediti fruttiferi va considerato l'importo con gli interessi maturati fino al giorno del decesso (art.18 TUSD) e, richiamando la giurisprudenza (Cass. n.1846), rileva il momento di perfezionamento delle singole operazioni, non la mera annotazione contabile. Pertanto il prelievo di 60 EUR effettuato e concluso prima della morte deve essere detratto dal saldo comunicato dalla banca previa documentazione.
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