Risposta n. 317 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la nuova disciplina non esclude i lavoratori rientranti da aspettativa non retribuita e che il beneficio si applica anche in caso di ripresa della medesima posizione lavorativa, poiché la norma non richiede la discontinuità e amplia la platea dei beneficiari.
Nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati – rientro dopo aspettativa (art. 5, D.Lgs. 27/12/2023, n. 209)
Il quesito
Se l'istante, rientrata in Italia dopo un periodo di aspettativa non retribuita all'estero e ripresa del servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa usufruire del nuovo regime agevolativo per impatriati.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene applicabile il nuovo regime se sono soddisfatte le condizioni normative; il periodo minimo di residenza all'estero è di tre periodi d'imposta, salvo il caso di continuità con lo stesso datore/gruppo (allora sei o sette anni). L'essere stato in aspettativa non preclude l'accesso e, nel caso concreto, poiché non risulta coincidenza del datore di lavoro, si applica il requisito di tre anni. La verifica finale dei requisiti di residenza e delle condizioni fattuali resta rimessa ai poteri di accertamento dell'Amministrazione.
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