Ordinanza n. 2649/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disciplina ministeriale del semestre filtro e della graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di area medica, esiti degli esami, graduatorie nazionali e assegnazione della ricorrente alla sede di Tirana anziché alla sede italiana prioritariamente indicata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, graduatorie, esiti delle prove, atti di correzione e assegnazione delle sedi relativi alla riforma dell'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria mediante semestre filtro. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ammissione, in forma specifica, alla sede universitaria ritenuta preferibile, ovvero il risarcimento del danno. Le censure riguardavano principalmente: l'illegittimità delle modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 ai criteri di formazione della graduatoria, con ammissione anche di candidati privi di tre sufficienze e valorizzazione dei voti del primo appello successivamente rifiutati; la violazione della par condicio, dell'affidamento, della ragionevolezza, dell'imparzialità, del buon andamento e del principio di irretroattività; la disparità di trattamento nella formazione delle fasce e nell'attribuzione dei bonus; la dedotta perdita di chance derivante dalla scelta di accettare il voto di 20,1 in Chimica e ripetere Biologia e Fisica; l'illegittimità dell'assegnazione alla sede di Tirana, ritenuta non adeguatamente trasparente e soggetta a condizioni amministrative ed economiche deteriori; la richiesta di arrotondamento del voto di Biologia da 17,8 a 18; la mancata sommatoria dei punteggi, anche inferiori alla sufficienza, in luogo del sistema delle coorti; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; l'irragionevolezza delle decadenze per mancata immatricolazione; la violazione dell'anonimato delle prove; la mancata ostensione della documentazione d'esame; la violazione del d.lgs. n. 71/2025, della legge delega, della Costituzione, del diritto dell'Unione europea e della direttiva 2005/36/CE; nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In via sommaria ha ritenuto legittimo il d.m. n. 1115/2025, poiché il sistema delle nove sezioni amplia la platea degli ammessi senza consentire ai candidati inseriti in forza della disciplina sopravvenuta di sopravanzare quelli che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie. La disciplina modifica la fase di formazione della graduatoria, non i programmi, le prove o i criteri di valutazione, e realizza un bilanciamento ragionevole tra copertura dei posti e tutela dell'affidamento. La scelta della ricorrente di accettare il voto di Chimica e ripetere gli altri esami appartiene alla sua autodeterminazione e non prova una concreta perdita di chance. La valorizzazione del voto del primo appello non viola la par condicio, anche perché la ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria proprio grazie alla disciplina ampliativa. L'assegnazione alla sede di Tirana è stata ritenuta legittima: il corso era convenzionato con un ateneo estero, accreditato e inserito nella programmazione nazionale; la denominazione della sede rendeva evidente la sua localizzazione estera; la ricorrente l'aveva indicata tra le preferenze e si era immatricolata senza riserva. Non è stata fornita la prova di resistenza quanto alla possibilità di ottenere la sede del Molise. L'arrotondamento del voto di 17,8 a 18 è escluso dalla lex specialis e l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 riguarda la carriera, non il superamento dell'esame o la graduatoria. La mancata redistribuzione dei posti vacanti non è stata ritenuta utilmente contestabile in assenza della dimostrazione di un punteggio sufficiente; la mera esistenza di posti residui non attribuisce una posizione attuale alla riassegnazione. Sono state respinte anche le censure sull'anonimato, non essendo dimostrata una violazione non irrilevante delle regole, e quelle sulla mancata ostensione degli atti, da trattare secondo la disciplina dell'accesso documentale. Il TAR ha escluso, allo stato, la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali ed eurounitarie. Ha inoltre rilevato il difetto di periculum, poiché la ricorrente è già immatricolata al corso di Medicina presso la sede di Tirana e la mancata assegnazione alla prima sede indicata non costituisce danno grave e irreparabile. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati della graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro i termini perentori indicati, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, quantificate in euro 500 per le amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato e in euro 400 per l'Università di Roma Tor Vergata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica e, in subordine, il risarcimento; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce la cornice legislativa della riforma dell'accesso ai corsi di area medica; in particolare, l'art. 6, comma 2, è stato interpretato come base per l'assegnazione secondo l'ordine delle preferenze e per l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
La norma giustifica l'assegnazione alla prima sede utile indicata e la limitazione della possibilità di concorrere per sedi diverse ai candidati le cui preferenze non siano disponibili.
d.m. n. 1115/2025
Introduce il sistema articolato delle sezioni della graduatoria nazionale, consente l'inserimento di candidati con almeno una valutazione positiva, disciplina la valorizzazione dei voti del primo appello e stabilisce termini e conseguenze dell'immatricolazione.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
Individua criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti, in attuazione della disciplina legislativa.
Allegato 1, punto 3, d.m. n. 1115/2025
Prevede il termine e le modalità dell'immatricolazione; la ricorrente si è immatricolata entro il termine del 14 gennaio 2026.
art. 3, comma 10, d.m. n. 270/2004
Consente alle università italiane di rilasciare titoli anche congiuntamente con atenei stranieri; il TAR lo ha ritenuto fondamento della legittimità del corso convenzionato presso la sede di Tirana.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
La previsione sull'arrotondamento opera ai fini della valutazione della carriera dello studente e non incide sul superamento dell'esame né sulla formazione della graduatoria.
d.m. n. 418/2025
Disciplina originariamente il semestre filtro, gli esami e i relativi criteri; il TAR ha ritenuto che le modifiche successive abbiano inciso soltanto sulla formazione della graduatoria.
Allegato 2, punto 16, d.m. n. 478/2015
Prevede le modalità di chiusura e custodia dei contenitori delle prove; il TAR lo ha valorizzato per escludere, in assenza di prova contraria, una violazione rilevante dell'anonimato.
art. 11 preleggi
La censura fondata sulla sua violazione è stata ritenuta inconferente, poiché la disposizione riguarda gli atti normativi e non la disciplina amministrativa contestata nei termini prospettati.
art. 3 Cost.
La dedotta violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza non è stata ritenuta assistita da adeguato fumus.
art. 34 Cost.
Il riferimento al diritto allo studio non ha evidenziato, nella fase cautelare, una manifesta illegittimità della disciplina, anche in considerazione delle provvidenze previste dalla legge.
art. 97 Cost.
Le censure relative a imparzialità e buon andamento sono state ritenute infondate in ragione del bilanciamento operato dalla disciplina ministeriale.
art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al d.m. n. 431/2025; non è oggetto di specifica statuizione decisiva.
art. 14 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al d.m. n. 431/2025; non è oggetto di specifica statuizione decisiva.
direttiva 2005/36/CE
La dedotta violazione è stata considerata generica e non idonea a fondare, nella fase cautelare, una questione di incompatibilità eurounitaria.
art. 99 c.p.a.
Non applicato direttamente; il TAR ha richiamato il principio affermato dall'Adunanza Plenaria sui limiti soggettivi del giudicato.
Massime di principio
- Una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con par condicio, ragionevolezza e legittimo affidamento quando non incide sui programmi, sulle modalità delle prove o sui criteri di valutazione, ma disciplina soltanto la valorizzazione dei risultati nella fase successiva, ampliando progressivamente la platea degli ammessi senza consentire ai nuovi inclusi di sopravanzare chi aveva rispettato integralmente le regole originarie.
- La scelta del candidato di accettare una votazione conseguita al primo appello, rinunciando alla possibilità di ripetere la prova, rientra nella sua autodeterminazione e non fonda una perdita di chance risarcibile o cautelabile se il maggior risultato ipotizzato al secondo appello è meramente congetturale.
- L'impugnazione dell'assegnazione a una sede universitaria diversa da quella prioritariamente preferita richiede la prova di resistenza, cioè la dimostrazione che, eliminati i vizi dedotti, il candidato avrebbe conseguito una posizione utile per la sede richiesta; la mera disponibilità di posti residui non dimostra tale utilità.
- L'immatricolazione tempestiva presso una sede indicata tra le preferenze e senza riserva consolida la posizione del candidato nella procedura e rende recessivo l'interesse a contestare l'assegnazione, residuando eventualmente un interesse pretensivo al trasferimento secondo le procedure ordinarie.
- Un corso universitario erogato all'estero in regime di convenzione con un ateneo italiano può legittimamente essere inserito nella programmazione nazionale quando sia previsto dalla normativa sull'autonomia universitaria, accreditato e chiaramente indicato nella piattaforma di scelta; la localizzazione estera non viola di per sé trasparenza, par condicio o diritto allo studio.
- La violazione delle regole sull'anonimato di una procedura selettiva è viziante, secondo il principio richiamato, solo quando abbia carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere la segretezza e l'imparzialità della correzione; mere ipotesi astratte di possibile associazione tra candidato e codice non sono sufficienti.
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