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Ordinanza

Ordinanza n. 2638/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Siena nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); -del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie uniche nazionali e atti regolatori e organizzativi della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali, il bando, le prove, gli atti delle commissioni e i verbali di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo aver sostenuto i due appelli del semestre filtro, aveva conseguito una sola sufficienza in Chimica, con voto 19,1, e un voto insufficiente in Biologia pari a 17,9, ottenendo 119,10 punti e risultando inserita nella graduatoria nazionale in stato di attesa, ma non assegnata ad alcuna sede. Ha chiesto l’annullamento delle graduatorie e degli atti della procedura, nonché l’ammissione con riserva e in sovrannumero. Le censure hanno riguardato: il mancato arrotondamento dei voti prossimi alla sufficienza; l’illegittimità del D.M. n. 1115/2025 per violazione della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025, del bando e dell’autovincolo; la lesione della par condicio e dell’affidamento per la modifica postuma dei criteri di formazione della graduatoria; la mancata prosecuzione degli scorrimenti nonostante l’esistenza di posti residui; l’inidoneità degli OFA al recupero dei CFU; la violazione dell’anonimato e delle garanzie di segretezza delle prove; l’assenza di collegialità nelle correzioni e di verbali; la difformità dell’offerta didattica tra gli atenei; la mancata tempestiva disponibilità degli elaborati, delle griglie e della documentazione di correzione; l’eccessiva difficoltà e sproporzione delle prove; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la diversa disciplina applicabile alle università non statali e ai corsi in lingua inglese.

La decisione

La domanda cautelare è stata rigettata per mancanza di fumus boni iuris e di periculum in mora, con riserva delle valutazioni di merito. Il Tribunale ha ritenuto che l’arrotondamento previsto dall’art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025 operi esclusivamente per la registrazione del voto nella carriera universitaria e non incida né sul superamento dell’esame né sulla graduatoria; arrotondare i voti insufficienti avrebbe inoltre equiparato situazioni diverse e alterato la graduazione meritocratica. Il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto, in via cautelare, compatibile con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025: esso ha ampliato la platea degli inseribili in graduatoria, consentendo l’inserimento anche con una sola sufficienza, ma ha conservato la preferenza dei candidati con tre sufficienze e ha subordinato l’immatricolazione definitiva al recupero dei CFU mancanti. La ricorrente, anzi, ha beneficiato della disciplina sopravvenuta, poiché secondo le regole originarie sarebbe stata esclusa dalla graduatoria; pertanto non ha dimostrato quale concreta utilità avrebbe ottenuto dalla caducazione della disciplina modificativa. Il sistema delle sezioni e dei bonus è stato considerato espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevole, idoneo a bilanciare copertura dei posti, affidamento, merito e continuità dell’attività didattica. È stata ritenuta non irragionevole anche la chiusura degli scorrimenti al 28 gennaio 2026, in ragione della necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Gli OFA sono stati ritenuti coerenti con il sistema di recupero dei CFU e la loro eventuale disomogeneità è stata considerata rilevante solo per chi fosse concretamente leso dal mancato conseguimento dei crediti. Le doglianze sull’anonimato sono state giudicate ipotetiche e non supportate da prova di una concreta possibilità di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione; le modalità di chiusura dei contenitori, acquisizione informatica da parte del CINECA e correzione mediante menù di risposte non hanno evidenziato, allo stato, un concreto rischio di favoritismo. Le censure sulla collegialità, sui verbali e sulla difformità didattica sono state ritenute generiche; le valutazioni sulla difficoltà delle prove non hanno evidenziato vizi macroscopici. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di adeguato fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza, essendo la differenziazione tra atenei e corsi giustificata dalla prima applicazione graduale della riforma e da esigenze organizzative. La richiesta di ammissione in sovrannumero è stata ritenuta incompatibile con censure potenzialmente demolitorie dell’intera procedura e comunque idonea ad alterare l’assetto programmatorio e il regolare svolgimento della didattica. Il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero, con deposito dell’elenco nominativo e della documentazione entro i termini indicati. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università, ordinando il deposito di chiarimenti e documenti su risposte corrette, sinonimi ammessi, procedure e sistema informatico di correzione, criteri di valutazione e verbali. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro oltre accessori in favore delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato; spese compensate nei confronti dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il Tribunale ha ritenuto insussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda di accertamento e condanna all’ammissione al corso, non accolta in sede cautelare.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina le modalità di accesso ai corsi e stabilisce, tra l’altro, che l’arrotondamento opera ai fini della registrazione del voto e non del superamento della prova o della formazione della graduatoria.

  • art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025

    L’arrotondamento previsto dalla disposizione riguarda esclusivamente l’allineamento del voto alla carriera universitaria, senza trasformare un’insufficienza in una sufficienza utile per graduatoria e immatricolazione.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025

    Nella disciplina originaria subordinava l’inserimento in graduatoria al superamento degli esami di tutte le materie del semestre filtro.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l’inserimento anche con una sola sufficienza, prevedendo sezioni e punteggi differenziati e posticipando il recupero dei CFU mancanti, senza alterare i presupposti sostanziali per l’ammissione definitiva al secondo semestre.

  • art. 4 D.M. n. 1115/2025

    Prevede criteri uniformi per il pieno conseguimento dei CFU mancanti, quale condizione per il mantenimento dell’immatricolazione.

  • punto 15 dell’Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025

    Destina i posti residui dopo la chiusura della graduatoria a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi, giustificando la conclusione degli scorrimenti.

  • legge n. 26 del 14 marzo 2025

    Legge delega della riforma dell’accesso ai corsi di laurea; non imponeva, secondo il giudice, l’applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025

    Disciplina il nuovo sistema di accesso fondato sul semestre filtro, sul conseguimento dei CFU e sulla collocazione utile nella graduatoria nazionale; la disciplina ministeriale può regolare le modalità di formazione della graduatoria e il recupero dei crediti.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione temporanea di università non statali e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta rilevante né non manifestamente infondata.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega lasciava al legislatore delegato discrezionalità nella prima applicazione graduale della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.

  • artt. 34 e 97 Cost.

    Le dedotte violazioni non sono state adeguatamente specificate e mancava un interesse diretto e attuale della ricorrente rispetto a corsi e atenei diversi da quelli interessati dalla sua partecipazione.

  • D.M. n. 270/2004

    Gli OFA sono stati considerati utilizzabili, nel sistema delineato, per attestare il recupero delle competenze necessarie al conseguimento dei CFU mancanti.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria sia sommamente difficile per l’elevato numero dei controinteressati, imponendo comunque l’indicazione nominativa dei destinatari.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013

    Una mera irregolarità formale nelle prove non determina l’illegittimità della procedura se non emerge una violazione concreta e non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza e anonimato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’arrotondamento di un voto insufficiente non può essere utilizzato per trasformare l’insufficienza in sufficienza ai fini del superamento della prova o dell’inserimento in graduatoria quando la disciplina applicabile limita espressamente l’arrotondamento alla registrazione del voto nella carriera universitaria.
  • La modifica postuma dei criteri di formazione di una graduatoria concorsuale non è manifestamente illegittima quando amplia la platea degli idonei, conserva la priorità dei candidati che avevano maturato i requisiti secondo le regole originarie e differenzia le posizioni secondo il diverso grado di merito, bilanciando affidamento, par condicio e copertura dei posti.
  • Il candidato che, secondo la disciplina originaria, sarebbe stato escluso dalla graduatoria non dimostra un interesse concreto all’annullamento della disciplina sopravvenuta che gli ha consentito l’inserimento, se non indica quale utilità specifica e migliore otterrebbe dalla sua caducazione.
  • La scelta di limitare nel tempo gli scorrimenti di una graduatoria universitaria può essere ritenuta ragionevole quando sia funzionale alla tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, alla continuità didattica e al regolare svolgimento del semestre successivo, anche se residuano posti destinabili ad altri strumenti organizzativi.
  • La violazione dell’anonimato nelle prove selettive richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato o di alterazione della valutazione; non è sufficiente una concatenazione meramente ipotetica di irregolarità prive di incidenza effettiva sull’imparzialità della correzione.
  • La richiesta cautelare di ammissione in sovrannumero è incompatibile con censure dirette alla caducazione dell’intera procedura, quando l’ammissione richiesta presupponga invece la conservazione degli effetti della selezione, e non può attribuire al ricorrente un’utilità maggiore di quella conseguibile con l’eventuale accoglimento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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