Cassazione Penale, Sentenza n. 19694/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva condannato la ricorrente per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art.73 co.5 D.P.R. 309/1990). La ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art.603, comma 3-bis, c.p.p. per aver riformato l'assoluzione di primo grado senza disporre la rinnovazione dibattimentale delle prove dichiarative (deposizioni degli agenti di P.G.); (ii) vizio di motivazione e violazione del canone della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" per mancata motivazione rafforzata a giustificazione della riforma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo relativo all'art.603 co.3-bis aspecifico e omissivo rispetto al necessario confronto con la motivazione impugnata, e ha osservato che la Corte territoriale non ha rinnovato né rivalutato le prove dichiarative degli agenti ma ha fondato la riforma su elementi documentali desunti dal verbale di sequestro (tipologia, peso e confezionamento delle sostanze). Pertanto non sussisteva l'obbligo di rinnovazione ex art.603 co.3-bis. Anche la doglianza sulla violazione del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" è stata ritenuta generica e manifestamente infondata: la sentenza di appello ha fornito motivazione analitica sulle ragioni della riforma. Conseguentemente resta confermata la condanna impugnata (pena sospesa di 6 mesi di reclusione ed € 1.500,00 di multa). La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Si è inoltre rilevato che il termine massimo di prescrizione per il reato era ormai maturato, ma l'inammissibilità del ricorso precludeva la possibilità di dichiarare la prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale che sanziona la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la condanna della ricorrente è stata emessa in base a questa fattispecie.
art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo, in caso di appello del pubblico ministero avverso una pronuncia di proscioglimento basata su valutazione di prove dichiarative, della rinnovazione dell'esame dei testimoni decisivi; interpretata dalla Corte come applicabile solo quando la riforma si fondi esclusivamente su diversa valutazione della prova dichiarativa, non quando la decisione venga riformata sulla base di un compendio documentale.
art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per vizio di motivazione; il ricorso è stato inammissibile perché aspecifico e privo del necessario confronto critico con la motivazione impugnata.
art.129 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (compresa la prescrizione).
art.6 CEDU
Richiamato come principio di equità del processo (diritto a un processo equo), in particolare con riferimento alla giurisprudenza internazionale (Dan c. Moldavia) che richiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni in caso di overturning basato su prove dichiarative.
Legge 23 giugno 2017, n.103 (introduzione art.603 co.3-bis c.p.p.)
Norma che ha recepito in diritto interno il principio della necessità di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di riforma dell'assoluzione proposta dal PM; la Corte precisa l'ambito di applicazione della norma.
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovazione dibattimentale ex art.603 co.3-bis sussiste solo quando la riforma della sentenza di proscioglimento si fonda esclusivamente su una diversa valutazione della prova dichiarativa; se la riforma poggia su elementi documentali (es. verbali di sequestro) la rinnovazione non è necessaria.
- Il giudice d'appello che riforma un'assoluzione deve motivare in modo analitico le ragioni del dissenso rispetto alla prima decisione (motivazione "rafforzata"): indicare le ragioni per cui certe prove assumono valore probatorio diverso rispetto al primo grado e confutare i principali argomenti della decisione originaria.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; l'aspecificità comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza, impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione di cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità).
- Chi impugna in cassazione rischia l'addebito delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto infondato o inammissibile, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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