Ordinanza n. 2895/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca dell'idoneità dell'operatore gruppo merceologico -OMISSIS- emesso e notificato in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell'idoneità e della qualificazione dall'Albo fornitori di Terna nel gruppo merceologico indicato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la revoca della qualificazione, adottata da Terna al termine di un procedimento iniziato con il congelamento della qualifica e proseguito con una sospensione di sei mesi. La revoca è stata motivata dalla ritenuta mancata adozione di misure di self-cleaning idonee a dimostrare il recupero dell'affidabilità professionale, con particolare riferimento all'assenza di adeguati presidi organizzativi e di controllo interno, tra cui il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal d.lgs. n. 231/2001. In sede cautelare la ricorrente ha allegato il periculum in mora, deducendo un danno patrimoniale derivante dalla perdita di fatturato nei rapporti con Terna e quantificandolo mediante relazione tecnico-contabile. Quanto al fumus, ha contestato la rilevanza della mancata adozione del modello ex d.lgs. n. 231/2001, assumendone la non obbligatorietà, e l'insufficienza della valutazione compiuta da Terna. La società aveva dichiarato di avere adottato il solo Codice Etico e la certificazione ISO 37001. Il procedimento di qualificazione si inseriva in un contesto penale nel quale un soggetto era qualificato come amministratore di fatto della ricorrente e nel quale le indagini avevano evidenziato un articolato sistema di accordi collusivi tra operatori economici del comparto.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto non dimostrata l'imminenza di specifiche procedure di affidamento di Terna alle quali la ricorrente sarebbe stata impedita a partecipare; il pregiudizio è stato quindi considerato eventuale, di natura economico-patrimoniale e suscettibile di ristoro per equivalente. Ha inoltre rilevato che la revoca è temporalmente limitata, poiché la disciplina di Terna consente di riavviare il procedimento di qualificazione dopo un anno dalla comunicazione dell'esclusione, previa verifica del venir meno delle condizioni ostative. Nella comparazione degli interessi è prevalso l'interesse alla salvaguardia dell'affidabilità degli operatori qualificati e alla trasparente e leale gestione delle procedure di evidenza pubblica. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto non manifestamente infondata la valutazione di Terna sull'inidoneità delle misure adottate. Ha affermato, in questa fase sommaria, che la disciplina del self-cleaning si applica anche ai sistemi di qualificazione nei settori speciali e che la sufficienza delle misure adottate rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La mancata obbligatorietà astratta del modello ex d.lgs. n. 231/2001 non è stata ritenuta decisiva, poiché Terna non avrebbe valorizzato la mera assenza formale del modello, ma l'insufficienza complessiva delle misure concretamente adottate rispetto alla prevenzione della reiterazione degli illeciti e al recupero prognostico dell'affidabilità. Codice Etico e certificazione ISO 37001 non sono apparsi, allo stato, sufficienti a escludere tale valutazione, anche in considerazione della contestata amministrazione di fatto, degli elementi desunti dalla richiesta di rinvio a giudizio e delle risultanze investigative della Guardia di Finanza. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; un danno meramente patrimoniale, eventuale e suscettibile di ristoro per equivalente, non è sufficiente.
art. 168, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
Richiamo, tra i parametri per l'iscrizione e la permanenza nel sistema di qualificazione, anche all'art. 96 del medesimo decreto
La disciplina dei sistemi di qualificazione nei settori speciali comprende anche la disciplina del self-cleaning prevista dall'art. 96.
art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
L'operatore economico deve dimostrare l'adozione di misure concrete, tecniche, organizzative e relative al personale, idonee a prevenire la reiterazione di reati o illeciti e a consentire una valutazione prognostica sul recupero dell'affidabilità.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
I modelli organizzativi e di compliance possono costituire presidi funzionali alla prevenzione di fenomeni di gestione occulta o amministrazione di fatto, attraverso controlli interni, tracciabilità, segregazione delle funzioni e vigilanza; la loro rilevanza nella valutazione del self-cleaning non dipende necessariamente dalla loro obbligatorietà astratta.
Massime di principio
- La disciplina del self-cleaning prevista dall'art. 96 d.lgs. n. 36/2023 è applicabile, in forza dell'art. 168, comma 3, anche ai sistemi di qualificazione nei settori speciali.
- La valutazione della sufficienza e dell'idoneità delle misure di self-cleaning appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo, in sede cautelare, solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti.
- La verifica del self-cleaning ha natura prognostica: non è diretta ad accertare retrospettivamente la responsabilità dell'operatore, ma a stabilire se le misure adottate siano concretamente idonee a recuperare l'affidabilità professionale e a prevenire la reiterazione degli illeciti.
- L'assenza di obbligatorietà astratta del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 non impedisce alla stazione appaltante di valutarne l'adozione, o la sua sostituzione con altri presidi, ai fini del giudizio concreto sull'adeguatezza delle misure di self-cleaning.
- Ai fini del periculum in mora, la mera allegazione di una perdita di fatturato nei rapporti con una stazione appaltante non basta quando non siano dimostrate procedure di affidamento imminenti cui l'operatore sarebbe escluso e il danno sia patrimoniale, eventuale e risarcibile per equivalente.
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