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Sentenza

Sentenza del 08/01/2016 n. 2 - Comm. Trib. II grado di Trento

OGGETTO DELLA FATTURA - INDICAZIONE GENERICA - CARENZA DI SPECIFICITÀ E DI CHIAREZZA - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI - DETRAIBILITÀ DELL'IVA - REQUISITI - NON SUSSISTONO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: i costi risultanti dalle fatture generiche sono stati considerati indeducibili per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR. Anche l'IVA relativa è stata ritenuta indetraibile per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le fatture indicavano un oggetto estremamente generico, nella specie "mano d'opera", senza fornire elementi sufficienti a identificare con specificità e chiarezza la natura, quantità e riferibilità delle prestazioni. Secondo la sentenza, tale carenza documentale impedisce di verificare l'inerenza e l'effettività dei costi ai fini delle imposte sui redditi e, conseguentemente, non consente neppure di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la detrazione dell'IVA.

Norme richiamate

  • Art. 109 del TUIR

    La deducibilità dei costi richiede che siano adeguatamente documentati e riferibili all'attività d'impresa, con elementi idonei a verificarne effettività, inerenza e determinabilità. Una fattura con oggetto meramente generico non soddisfa tali requisiti.

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia relativa ad acquisti o prestazioni effettivamente effettuati e adeguatamente documentati. Se la fattura non descrive con sufficiente chiarezza l'operazione, l'IVA può essere considerata indetraibile.

Massime di principio

  • La descrizione della prestazione in fattura deve essere concreta e specifica: indicazioni generiche come "mano d'opera" possono non essere sufficienti.
  • Per tutelare la deducibilità del costo, la documentazione deve consentire di individuare la prestazione, il periodo, la quantità o le modalità di esecuzione e il collegamento con l'attività d'impresa.
  • La regolare emissione formale della fattura non garantisce da sola la deducibilità del costo o la detrazione dell'IVA; occorre che il documento rappresenti in modo chiaro un'operazione effettiva e inerente.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve poter fornire anche documentazione complementare, come contratti, ordini, rapportini, stati di avanzamento, corrispondenza e prove dei pagamenti.
  • La genericità della fattura può incidere autonomamente sia sulle imposte dirette, con indeducibilità del costo, sia sull'IVA, con indetraibilità dell'imposta.

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