Cassazione Penale, Ordinanza n. 11637/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, minaccia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano costruiti in larga parte come riproposizione delle doglianze già formulate in appello, con formule generiche e a-specifiche, limitandosi al richiamo dei motivi di gravame per dedurre una pretesa mancanza di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente contestava: l'insussistenza dell'elemento psicologico per il reato sub a), sostenendo che le telefonate all'ex moglie fossero finalizzate ad avere notizie dei figli; la tenuta della prova per il reato sub c), lamentando una condanna fondata sulla sola parola della persona offesa; e il rinnovato diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché non specifiche e comunque infondate nei punti esaminati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze riproducevano motivi già dedotti in appello e non indicavano in modo preciso e autosufficiente i punti di fatto e le questioni di diritto devolute al giudice di legittimità. Quanto al reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato non solo le telefonate ma anche ulteriori condotte, come gli appostamenti, e ha ribadito che per integrare il delitto è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza della condizione di sorvegliato speciale e la volontà di inosservare gli obblighi imposti. Quanto al reato ascritto sub c), ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa, se vagliate con attenzione, possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità senza necessità dei riscontri esterni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. Infine, ha ritenuto manifestamente infondata e aspecifica la censura sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la motivazione del giudice di merito sulla gravità e pervicacia della condotta e sulla mancanza di elementi favorevoli. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Integra il delitto la consapevole e volontaria inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale; è sufficiente il dolo generico e non rilevano le finalità specifiche della condotta.
art. 570 c.p.
Richiamato come uno dei reati per i quali era stata confermata la condanna; dal testo non emergono specifiche questioni interpretative ulteriori.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto del merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione non contraddittoria e adeguata considerazione degli elementi ex art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
È il parametro di riferimento per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
Le regole di valutazione corroborativa dei riscontri esterni non sono necessarie quando la responsabilità sia fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, purché vagliate con particolare attenzione e credibilità.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario indicare in modo preciso i punti di fatto e le questioni di diritto devoluti al giudice di legittimità; la mera riproposizione dei motivi di appello o il generico richiamo ad essi rende l'impugnazione inidonea a introdurre il nuovo grado di giudizio.
- La censura di omessa valutazione dei motivi di appello impone al ricorrente di trascrivere o comunque specificare il contenuto dell'impugnazione precedente e di indicare la decisività del motivo asseritamente trascurato.
- Per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: occorre la consapevolezza della condizione soggettiva e degli obblighi imposti, unita alla volontà di inosservarli; non rilevano le finalità concrete che abbiano ispirato la condotta.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se sottoposte a un rigoroso vaglio di credibilità, essere da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, senza che sia imprescindibile un riscontro esterno ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, come gravità e pervicacia della condotta.
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