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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20958/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze affinché provveda nel merito su quella sanzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di definizione ex art. 444 c.p.p. perché il Tribunale di Firenze, pur avendo definito il procedimento per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, c.d.s., ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b), nella misura da sei mesi ad un anno.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), codice della strada

    nella misura da sei mesi ad un anno

    La norma prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il reato richiamato; la Corte ha ritenuto che l'omessa applicazione di tale sanzione nella sentenza di patteggiamento sia correggibile in sede di annullamento con rinvio.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la definizione del processo mediante applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte conferma che, pur essendo procedura di definizione, è ammissibile il controllo in cassazione rispetto all'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per la censura relativa all'omissione della sanzione amministrativa accessoria.

  • Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (dep. 2020), Pg, Rv. 279349 - 01

    Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando sia censurabile l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative; richiamata come principio applicabile al caso.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non esclude il controllo di legittimità in Cassazione quando sia contestata l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.
  • Se la legge prevede specifiche sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente per art. 186 c.d.s.), il giudice che definisce il procedimento deve esprimermente applicarle o motivare la loro esclusione; l'omissione è vizio rilevabile e sanabile mediante annullamento con rinvio.
  • In caso di annullamento limitato a talune voci della decisione, il giudice di rinvio deve provvedere nel merito sui punti rimessi, potendo applicare la sanzione nella misura prevista dalla norma.
  • La parte resistente può contestare il ricorso in cassazione, ma la giurisprudenza di legittimità tende a garantire che le sanzioni amministrative obbligatorie non vengano omesse per errore formale nella sentenza di definizione.
  • Per evitare rischi di annullamento, il difensore e il giudice debbono verificare che tutte le sanzioni previste dalla norma siano state correttamente contemplate nella sentenza di patteggiamento o siano esplicitamente motivate le ragioni della loro esclusione.

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