Cassazione Penale, Ordinanza n. 21106/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Banca di credito cooperativo Brianza e Laghi, liquidate in euro 2.686,00 oltre accessori di legge. La decisione di merito impugnata è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2024. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al difetto di procedibilità per asserita tardività della querela, con riferimento al termine di cui all'art. 124 c.p. I motivi secondo e terzo censuravano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della provvisionale riconosciuta alla parte civile. La Corte ha rilevato che il primo motivo era sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto che le doglianze su attenuanti generiche e provvisionale attenessero al trattamento sanzionatorio e fossero sorrette da motivazione non illogica, oltre a richiamare il principio per cui la quantificazione della provvisionale non è di per sé deducibile in cassazione.
Norme richiamate
art. 124 c.p.
richiamato come parametro per il termine di proposizione della querela, in relazione alla dedotta tempestività della stessa.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza relativa alla tempestività della querela deve misurarsi con le concrete argomentazioni della decisione di merito; in difetto di una critica effettiva, la censura non è scrutinabile in cassazione.
- Le censure concernenti la concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della provvisionale, quando sorrette da motivazione non manifestamente illogica, non consentono un riesame di merito in sede di legittimità.
- La quantificazione della provvisionale in favore della parte civile, di regola, non è autonomamente deducibile in cassazione se non nei limiti di specifici vizi di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile ove costituita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →