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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21106/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Banca di credito cooperativo Brianza e Laghi, liquidate in euro 2.686,00 oltre accessori di legge. La decisione di merito impugnata è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2024. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al difetto di procedibilità per asserita tardività della querela, con riferimento al termine di cui all'art. 124 c.p. I motivi secondo e terzo censuravano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della provvisionale riconosciuta alla parte civile. La Corte ha rilevato che il primo motivo era sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto che le doglianze su attenuanti generiche e provvisionale attenessero al trattamento sanzionatorio e fossero sorrette da motivazione non illogica, oltre a richiamare il principio per cui la quantificazione della provvisionale non è di per sé deducibile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 124 c.p.

    richiamato come parametro per il termine di proposizione della querela, in relazione alla dedotta tempestività della stessa.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza relativa alla tempestività della querela deve misurarsi con le concrete argomentazioni della decisione di merito; in difetto di una critica effettiva, la censura non è scrutinabile in cassazione.
  • Le censure concernenti la concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della provvisionale, quando sorrette da motivazione non manifestamente illogica, non consentono un riesame di merito in sede di legittimità.
  • La quantificazione della provvisionale in favore della parte civile, di regola, non è autonomamente deducibile in cassazione se non nei limiti di specifici vizi di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile ove costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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