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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1664

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1664 della Commissione, del 12 giugno 2024, che fissa il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2024

Normativa europea32024R1664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce per l’anno civile 2024 un tasso di adeguamento pari a 0% per i pagamenti diretti della PAC e per alcune misure specifiche, ai fini dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116. La scelta è motivata dall’incertezza sulle previsioni di bilancio e dalla necessità di mantenere la possibilità di un successivo adattamento del tasso entro il 1º dicembre 2024, qualora emergessero esigenze di finanziamento della riserva agricola o dei massimali annui. La riduzione si applica solo ai pagamenti superiori a 2 000 EUR relativi a domande presentate nel 2024, a prescindere dal momento effettivo di erogazione.

Fissazione a 0% del tasso di adeguamento per i pagamenti diretti della PAC relativi alle domande di aiuto presentate per l’anno civile 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori nell’ambito degli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 e delle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento. Riguarda solo i pagamenti superiori a 2 000 EUR e solo per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2024. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti per il 2024

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1664 della Commissione dà attuazione all’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, fissando per l’anno civile 2024 il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti della PAC. La Commissione evidenzia nei considerando che, pur non risultando al momento necessaria una disciplina finanziaria sulla base delle previsioni contenute nel progetto di bilancio 2025, permangono incertezze significative legate al fabbisogno della riserva agricola, anche per effetto dell’invasione russa dell’Ucraina, degli eventi climatici avversi e dell’instabilità del settore agricolo.

Base giuridica e finalità

L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2021/2116, in particolare sull’articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, che impone alla Commissione di fissare il tasso di adeguamento entro il 30 giugno dell’anno civile di riferimento. Il regolamento richiama anche l’articolo 16 del medesimo regolamento, che disciplina la riserva agricola dell’Unione nel quadro del FEAGA, e chiarisce che, qualora gli stanziamenti non siano sufficienti a finanziarla integralmente, può essere attivata in ultima istanza la disciplina finanziaria.

Ragioni della scelta di un tasso pari a zero

La Commissione ritiene opportuno fissare un tasso dello 0% per mantenere la possibilità di un successivo aggiustamento entro il 1º dicembre 2024, qualora sopravvenga l’esigenza di garantire il rispetto dei massimali annui o di assicurare finanziamenti supplementari alla riserva agricola. La scelta evita, allo stato, una riduzione effettiva degli importi, ma preserva il meccanismo regolatorio previsto dal diritto UE per eventuali correzioni in corso d’anno.

Ambito di applicazione materiale

Il tasso di adeguamento si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori per:

  • gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116;
  • le misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento.

Sono interessati solo i pagamenti superiori a 2 000 EUR. Il regolamento precisa inoltre che l’applicazione dipende dall’anno civile in cui è presentata la domanda di aiuto: per il 2024 la riduzione non opera in concreto, perché il tasso è fissato allo 0%.

Regola di collegamento tra domanda e pagamento

Il considerando relativo ai pagamenti tardivi chiarisce che il tasso di adeguamento non deve dipendere dal momento effettivo di erogazione del contributo, ma dall’anno civile di presentazione della domanda di aiuto. Questa impostazione mira a garantire parità di trattamento tra agricoltori, evitando che pagamenti effettuati in ritardo in un esercizio successivo siano trattati diversamente rispetto a quelli liquidati nei termini.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione del tasso di adeguamento 2024

Per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2024, i pagamenti da concedere agli agricoltori per i pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e per le misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2116, se superiori a 2 000 EUR, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari allo 0%.

Ambito soggettivo e oggettivo della riduzione

La misura riguarda gli agricoltori beneficiari dei regimi di pagamenti diretti e delle misure specifiche richiamate dal regolamento (UE) 2021/2116; la soglia di 2 000 EUR delimita i pagamenti assoggettati al meccanismo di disciplina finanziaria.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il tasso fissato si riferisce esclusivamente all’anno civile 2024 e si collega alle domande di aiuto presentate in tale anno, indipendentemente dalla data di pagamento.

Collegamento con la disciplina finanziaria e la riserva agricola

La fissazione del tasso è adottata in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, tenendo conto della riserva agricola dell’Unione istituita all’inizio di ciascun esercizio nell’ambito del FEAGA ai sensi dell’articolo 16. Il regolamento conserva la possibilità di un successivo adattamento del tasso fino al 1º dicembre 2024 sulla base di nuovi dati.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento agricolopagamenti direttidisciplina finanziariaaiuti agli agricoltori

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