Regolamento (UE) 2024/1938
Regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro organico e direttamente applicabile per tutte le sostanze di origine umana destinate all’uso umano, sostituendo le precedenti discipline frammentate su sangue, tessuti e cellule. L’obiettivo è elevare e armonizzare i livelli di qualità e sicurezza, rafforzare la tutela di donatori, riceventi e della progenie nata da procreazione medicalmente assistita e garantire continuità di approvvigionamento delle SoHO di importanza critica. Il testo disciplina in modo dettagliato autorità competenti, enti e centri SoHO, autorizzazioni, tracciabilità, vigilanza, piani di emergenza, uso di piattaforme digitali, protezione dei dati e coordinamento tra Stati membri e Commissione.
Regolamento che stabilisce un quadro unico dell’Unione per qualità, sicurezza, tracciabilità, vigilanza, autorizzazione e continuità della fornitura delle sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani, abrogando le direttive sul sangue, i tessuti e le cellule.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze di origine umana (SoHO) destinate all’applicazione sugli esseri umani e alle SoHO utilizzate per fabbricare prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione destinati all’applicazione sugli esseri umani; si applica inoltre ai donatori, ai riceventi e alla progenie nata da procreazione medicalmente assistita, nonché alle attività con impatto diretto su qualità, sicurezza o efficacia: registrazione dei donatori, anamnesi ed esami, controlli, raccolta, processazione, controllo qualità, stoccaggio, rilascio, distribuzione, importazione, esportazione, applicazione e registrazione degli esiti clinici. Restano esclusi gli organi destinati al trapianto ai sensi della direttiva 2010/53/UE e il latte materno usato esclusivamente per nutrire il proprio bambino senza processazione da parte di un ente SoHO; il regolamento lascia inoltre impregiudicata la normativa nazionale su aspetti diversi dalla qualità/sicurezza delle SoHO e dalla sicurezza dei donatori. Per l’uso autologo si applica solo se vi è processazione o stoccaggio; non si applica se la SoHO è applicata senza tali fasi. Per le SoHO raccolte per fabbricare medicinali, dispositivi medici, medicinali per terapie avanzate o medicinali sperimentali, il regolamento continua ad applicarsi ad alcune attività a monte (registrazione, valutazione, raccolta, rilascio, e, fino alla distribuzione al fabbricante, stoccaggio/importazione/esportazione).
Regolamento (UE) 2024/1938 sulle sostanze di origine umana (SoHO)
Il regolamento istituisce un quadro unico, direttamente applicabile, per la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani. Esso nasce per superare la frammentazione delle precedenti direttive su sangue, tessuti e cellule, garantendo al contempo un livello elevato di protezione della salute umana, la tutela dei donatori e dei riceventi e la continuità della fornitura delle SoHO di importanza critica.
Finalità, contesto e principi ispiratori
Il legislatore UE richiama espressamente l’articolo 168 TFUE, la Carta dei diritti fondamentali e il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro. Il regolamento mira a uniformare criteri e procedure, ridurre le divergenze nazionali che ostacolano la circolazione transfrontaliera delle SoHO e favorire innovazione, certezza del diritto e resilienza dell’approvvigionamento.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 definisce un campo di applicazione ampio, che include:
- tutte le SoHO destinate all’applicazione sugli esseri umani;
- le SoHO usate per fabbricare prodotti disciplinati da altre normative UE, nella misura indicata dal regolamento;
- donatori, riceventi e progenie nata da procreazione medicalmente assistita;
- le attività che incidono direttamente su qualità, sicurezza o efficacia: registrazione, anamnesi, controlli, raccolta, processazione, controllo qualità, stoccaggio, rilascio, distribuzione, importazione, esportazione, applicazione e registrazione degli esiti clinici.
Restano esclusi gli organi destinati al trapianto e il latte materno usato esclusivamente per nutrire il proprio bambino senza processazione da parte di un ente SoHO. Per l’uso autologo, il regolamento si applica solo quando vi sia processazione o stoccaggio; in assenza di tali fasi non opera.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 contiene un apparato definitorio molto articolato. Tra le nozioni più importanti, per la prassi professionale, figurano:
- SoHO e preparazione di SoHO;
- SoHO di importanza critica e ente SoHO di importanza critica;
- donatore vivente, donatore deceduto, ricevente e consenso;
- uso autologo, uso allogenico e impiego all’interno di una relazione;
- raccolta, processazione, rilascio, distribuzione, importazione ed esportazione;
- vigilanza, SAR, SAE e rintracciabilità;
- codice unico europeo (SEC);
- indennizzo e neutralità finanziaria della donazione;
- autosufficienza europea.
Autorità competenti e governance nazionale
Gli articoli 5-8 impongono agli Stati membri di designare autorità competenti per le SoHO indipendenti dagli enti vigilati, dotate di poteri ispettivi, di accesso ai locali e di sospensione immediata delle attività in caso di rischio. Se vi sono più autorità, lo Stato deve designare un’autorità nazionale per le SoHO, incaricata del coordinamento con Commissione e altri Stati membri e della gestione di vari compiti trasversali.
Le autorità devono agire con indipendenza e imparzialità, disporre di risorse adeguate, personale qualificato e sistemi di gestione della qualità o procedure standardizzate, nonché di obblighi di riservatezza. È previsto anche che le decisioni di esecuzione rilevanti siano rese pubbliche quando vi sia non conformità o grave rischio.
Delega di attività, cooperazione e status normativo
Il regolamento consente la delega di talune attività di sorveglianza a organismi delegati, purché ciò avvenga tramite accordo scritto e con verifica periodica da parte dell’autorità delegante. Le autorità devono inoltre cooperare tra loro, consultare le autorità competenti di altri settori normativi quando sorgano dubbi sullo status di una sostanza o attività, e ricorrere all’SCB per i casi controversi.
Se necessario per evitare rischi o garantire l’accesso a trattamenti sicuri ed efficaci, la Commissione può determinare lo status normativo mediante atti di esecuzione. Questo meccanismo è centrale nei casi di confine con medicinali, dispositivi medici, organi e altre discipline settoriali.
Registrazione degli enti SoHO e autorizzazione delle preparazioni
Gli enti SoHO devono registrarsi prima di svolgere attività rientranti nel regolamento. Al momento della registrazione devono comunicare informazioni su sede, persona responsabile, attività svolte, SoHO interessate, eventuali accordi con altri enti, accreditamenti e attività soggette ad altre norme UE. Devono inoltre dichiarare se necessitano di un’autorizzazione come centro SoHO o per la preparazione di SoHO e se si qualificano come ente di importanza critica.
Le preparazioni di SoHO richiedono autorizzazione preventiva, salvo deroghe specifiche. L’autorità valuta il dossier tecnico-scientifico, può richiedere ulteriori dati, approva eventuali piani di monitoraggio degli esiti clinici e decide l’autorizzazione, che vale in tutta l’Unione, salvo misure nazionali più stringenti.
La domanda di autorizzazione deve essere molto dettagliata: descrizione della SoHO, criteri di idoneità dei donatori, raccolta, processazione, materiali e attrezzature, validazione, condizioni di stoccaggio/trasporto, specifiche della preparazione, dati clinici e non clinici, e valutazione rischi-benefici. Se il rischio è superiore a trascurabile o l’efficacia non è nota, è richiesto un piano di monitoraggio degli esiti clinici.
Centri SoHO, centri importatori e controlli
I centri SoHO devono essere autorizzati prima di svolgere attività qualificate come tali; la stessa logica vale per i centri importatori. Le autorità possono imporre l’autorizzazione anche ad enti che, pur non rientrando nella definizione stretta di centro SoHO, abbiano impatto significativo su qualità e sicurezza.
Le ispezioni sono di routine, preannunciate o non preannunciate, e possono riguardare anche attività specifiche o casi di frode/non conformità. Di regola sono in loco, ma in casi eccezionali possono essere virtuali o documentali. L’intervallo tra ispezioni in loco non può superare, in ogni caso, 4 anni dopo l’ispezione iniziale di autorizzazione, e si valuta il rischio, la conformità pregressa e l’eventuale certificazione esterna.
Sono previsti anche controlli congiunti tra Stati membri e requisiti specifici per ispettori e valutatori, che devono essere qualificati, formati e, quando possibile, aver completato la formazione UE.
Obblighi generali degli enti SoHO
Gli enti SoHO devono nominare una persona responsabile con adeguate qualifiche ed esperienza, istituire un sistema di gestione della qualità, seguire procedure di tracciabilità, vigilanza e gestione dei reclami, e assicurare la pianificazione della continuità.
Devono raccogliere e trasmettere annualmente i dati sulle attività rilevanti; la scadenza è il 30 giugno dell’anno successivo. Devono inoltre garantire un sistema di rintracciabilità capace di collegare donatore, SoHO, documenti e ricevente fino allo smaltimento o alla distribuzione a fabbricanti di altri prodotti UE, conservando i dati per almeno 30 anni.
Per le SoHO distribuite per l’applicazione sugli esseri umani è previsto il codice unico europeo, salvo alcune esclusioni espressamente indicate, ad esempio per alcune SoHO riproduttive, sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicinali, applicazione immediata senza stoccaggio e importazioni derogatorie.
Vigilanza, segnalazione di eventi avversi e allerte rapide
Gli enti SoHO devono mantenere sistemi per rilevare, indagare e registrare reazioni ed eventi avversi, con obbligo di notifica alle autorità competenti quando si tratti di SAR o SAE. Devono effettuare indagini, adottare misure correttive/preventive e disporre di procedure di richiamo o ritiro delle SoHO interessate.
Le autorità competenti verificano le notifiche, possono avviare ispezioni, coinvolgere l’SCB ed ECDC, e gestire le interconnessioni con la vigilanza prevista per organi, medicinali e dispositivi medici. Le autorità nazionali trasmettono una sintesi annuale delle notifiche e delle indagini, mentre la Commissione pubblica una relazione annuale UE di vigilanza.
Per gli eventi con impatto transfrontaliero è prevista un’allerta rapida sulla piattaforma UE per le SoHO. L’ECDC può a sua volta lanciare allerta in caso di nuovi rischi epidemiologici, e le autorità devono diffondere rapidamente le informazioni agli enti SoHO interessati.
Protezione dei donatori di SoHO
Il Capo VI impone una protezione rafforzata dei donatori viventi: consenso conforme alla legge nazionale, informazione chiara e completa, tutela dell’integrità fisica e mentale, non discriminazione, riservatezza e protezione dei dati. Gli enti devono valutare l’idoneità sanitaria del donatore, ridurre i rischi prima/durante/dopo la raccolta e, se necessario, attivare il follow-up post-donazione.
Se la donazione è ripetuta, gli enti devono controllare la frequenza anche tramite registri, evitando donazioni troppo ravvicinate. Quando la donazione comporta rischio significativo, il piano di monitoraggio della salute del donatore deve essere proporzionato e indicare la durata del follow-up.
Sul piano economico, la donazione deve essere volontaria e gratuita: sono vietati incentivi o benefici finanziari, mentre è ammesso un indennizzo limitato alla neutralità finanziaria, basato su criteri trasparenti e, in ogni caso, non pubblicizzato nelle campagne di reclutamento. Gli Stati membri possono fissare condizioni e tetti massimi; tali condizioni devono essere rese disponibili sulla piattaforma UE per le SoHO.
Protezione dei riceventi e della progenie nata da PMA
Il Capo VII impone agli enti SoHO di ridurre i rischi per riceventi e progenie nata da procreazione medicalmente assistita. Le misure comprendono selezione e test dei donatori, prevenzione della trasmissione di malattie trasmissibili e non trasmissibili, gestione della contaminazione incrociata, controllo dei reagenti e delle soluzioni, validazione dei processi e delle attrezzature, prevenzione di reazioni immunitarie e uso corretto delle SoHO.
Sono previsti limiti nazionali alla numerosità della progenie o delle applicazioni da un singolo donatore riproduttivo, nonché obblighi di informazione e consenso del ricevente. Gli enti non devono applicare SoHO senza beneficio comprovato, non devono usare informazioni ingannevoli e non devono impiegare SoHO allogeniche per fini diversi da prevenzione/trattamento o PMA.
Rilascio, rilascio eccezionale e applicazione immediata
Prima della distribuzione o esportazione, i centri SoHO devono avere una procedura di rilascio che attesti la verifica dei parametri di qualità e sicurezza e il rispetto delle condizioni autorizzative. Per SoHO autologhe o in uso all’interno di una relazione, senza stoccaggio, il rilascio non è richiesto prima dell’applicazione immediata.
Il rilascio eccezionale è possibile per un ricevente identificato, per esportazione o per fabbricazione di prodotti regolati da altre norme UE, se il beneficio atteso supera i rischi, non vi sono alternative e il destinatario è informato degli scostamenti rispetto al regime ordinario. In caso di applicazione immediata in emergenza sanitaria, il regolamento consente deroghe ulteriori, con informazione e consenso del ricevente e con possibile limitazione temporale e territoriale dell’autorizzazione.
Continuità della fornitura e gestione delle crisi
Gli articoli 62-67 affrontano il tema della resilienza della fornitura. Gli Stati membri devono adottare ogni sforzo ragionevole per garantire disponibilità sufficiente di SoHO di importanza critica, promuovendo donazione, campagne informative, strategie di reclutamento e mantenimento dei donatori, monitoraggio delle scorte e uso ottimale delle SoHO.
Devono inoltre predisporre piani nazionali di emergenza, in coordinamento con servizi sanitari e di protezione civile, e riesaminarli almeno ogni quattro anni. Gli enti di importanza critica devono a loro volta elaborare piani di emergenza propri. In caso di carenze significative, gli enti devono inviare un’allerta alla propria autorità competente, che la trasmette all’autorità nazionale e, se rilevante per altri Stati membri, alla piattaforma UE.
Sono previste deroghe di emergenza in caso di calamità naturali o di origine antropica, compresi conflitti armati, ma non possono essere derogati il principio della donazione volontaria e gratuita e il consenso del donatore.
Comitato di coordinamento per le SoHO e piattaforma UE
L’SCB è il fulcro del coordinamento tecnico e regolatorio. Ha compiti su status normativo, compendio sulle SoHO, buone pratiche, criteri per SoHO di importanza critica, indennizzi, cooperazione con ECDC, DEQM e altre autorità di settore, e supporto alla gestione delle emergenze. La Commissione ne cura il segretariato e la piattaforma UE per le SoHO.
La piattaforma UE è lo strumento digitale centrale per registri, autorizzazioni, sintesi annuali, compendio, allerte, dati e documenti. È anche il canale sicuro per gli scambi riservati tra autorità e, in parte, con gli enti SoHO. Alcune informazioni sono accessibili al pubblico, come registrazione/stato autorizzativo degli enti, studi clinici approvati, preparazioni autorizzate, relazioni annuali aggregate, migliori pratiche, orientamenti tecnici, componenti dell’SCB, compendio e misure nazionali più stringenti.
Riservatezza e protezione dei dati
Il regolamento contiene una disciplina dettagliata di riservatezza e protezione dei dati. I dati personali, inclusi quelli sanitari, possono essere trattati solo nella misura necessaria per i compiti previsti, con minimizzazione, pseudonimizzazione ove opportuno e misure tecniche e organizzative adeguate.
Gli enti SoHO e le autorità sono considerati titolari del trattamento ai sensi del GDPR per le rispettive attività; la Commissione è titolare per la piattaforma UE sotto il regolamento 2018/1725. Il regolamento costituisce base giuridica per i trattamenti necessari al suo funzionamento, compresa la cooperazione, la vigilanza, la tracciabilità e il monitoraggio degli esiti clinici.
Disposizioni transitorie e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica in via generale dal 7 agosto 2027. Alcune disposizioni sono efficaci già dal 7 agosto 2024 o dal 6 agosto 2024, in particolare per le deleghe/atti di esecuzione e per SCB e compendio, mentre altre decorrono dal 7 agosto 2028.
Sono previste ampie norme transitorie per servizi trasfusionali e istituti dei tessuti già designati/autorizzati/accreditati, per preparazioni già autorizzate e per SoHO già stoccate prima del 7 agosto 2024. Le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE sono abrogate dal 7 agosto 2027; resta tuttavia un periodo transitorio per l’adeguamento operativo e per evitare sprechi di SoHO già raccolte.
Profili operativi per professionisti italiani
Per avvocati, consulenti e commercialisti, il regolamento introduce un regime che richiede:
- mappatura dei soggetti coinvolti e verifica della qualifica di ente/centro SoHO;
- revisione di autorizzazioni, procedure interne e sistemi di qualità;
- adeguamento dei flussi di tracciabilità, reporting e gestione eventi avversi;
- presidio dei rapporti con autorità competenti, SCB e piattaforma UE;
- verifica dei modelli di indennizzo e della compliance con il principio di gratuità della donazione;
- attenzione ai profili di protezione dati, riservatezza e pubblicità delle informazioni;
- gestione delle transizioni per strutture e preparazioni già operative prima delle nuove date di applicazione.
In sintesi, il regolamento non si limita a sostituire le direttive previgenti, ma costruisce un sistema integrato di governo delle SoHO, ad alta intensità tecnica e con forti riflessi organizzativi, autorizzativi, documentali e di compliance per operatori pubblici e privati.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e principio di armonizzazione
L’articolo 1 stabilisce misure per fissare parametri elevati di qualità e sicurezza per tutte le SoHO destinate all’applicazione sugli esseri umani e per le attività relative. Il regolamento mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana, in particolare per donatori, riceventi e progenie nata da PMA, e a rafforzare la continuità dell’approvvigionamento delle SoHO di importanza critica.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 elenca le SoHO, i donatori, i riceventi e le attività soggette al regolamento; disciplina anche alcune SoHO impiegate per la fabbricazione di prodotti regolati da altra normativa UE. Sono esclusi gli organi per trapianto e il latte materno usato solo per alimentare il proprio bambino senza processazione da ente SoHO. Sono previste regole specifiche per uso autologo, uso all’interno di una relazione e combinazioni con dispositivi medici.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, SoHO, SoHO di importanza critica, SoHO riproduttiva, donazione, donatore vivente e deceduto, ricevente, consenso, uso autologo e allogenico, applicazione sugli esseri umani, preparazione di SoHO, autorizzazione, rilascio, distribuzione, importazione/esportazione, vigilanza, SAR/SAE, rintracciabilità, SEC e autosufficienza europea.
Misure nazionali più stringenti
L’articolo 4 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure più stringenti, purché compatibili con il diritto dell’Unione e proporzionate al rischio. Tali misure devono essere rese pubbliche senza indebito ritardo e comunicate alla piattaforma UE per le SoHO.
Autorità competenti, indipendenza e trasparenza
Gli articoli 5-8 impongono agli Stati membri di designare una o più autorità competenti per le SoHO, indipendenti dagli enti SoHO, con autonomia, poteri ispettivi e di intervento immediato, risorse adeguate e obblighi di riservatezza. È prevista un’autorità nazionale per le SoHO per coordinare i rapporti con Commissione e altri Stati membri, pubblicare le informazioni essenziali e assicurare la trasparenza delle decisioni di esecuzione in caso di non conformità o grave rischio.
Delega di attività di sorveglianza e cooperazione interstatale
Gli articoli 9-14 disciplinano la delega di specifiche attività di sorveglianza ad organismi delegati, gli obblighi di questi ultimi, i controlli sulle deleghe e il coordinamento fra autorità competenti, anche quando vi sono questioni di status normativo che impattano altri quadri UE (medicinali, dispositivi medici, organi). Sono previste consultazioni con l’SCB, scambio di informazioni e cooperazione con la Commissione nei controlli di livello UE.
Registrazione degli enti SoHO e autorizzazione delle preparazioni
Gli articoli 16-23 disciplinano il registro degli enti SoHO, la verifica della loro natura, l’eventuale qualificazione come enti di importanza critica, il sistema di autorizzazione delle preparazioni di SoHO, la valutazione tecnico-scientifica, i piani di monitoraggio degli esiti clinici e le valutazioni congiunte tra Stati membri. Le autorizzazioni delle preparazioni hanno validità UE, salvo misure nazionali più stringenti, e possono essere sospese o revocate in caso di non conformità o rischio imminente.
Autorizzazione e controllo dei centri SoHO e dei centri importatori
Gli articoli 24-30 prevedono un sistema di autorizzazione per i centri SoHO, compresi i centri importatori, con ispezioni in loco, documentali o virtuali in casi eccezionali, e con eventuali ispezioni congiunte tra Stati membri. Sono stabiliti requisiti specifici per valutatori e ispettori, qualifiche professionali e formazione iniziale/continua.
Obblighi generali degli enti SoHO
Gli articoli 35-44 impongono registrazione preventiva, nomina di una persona responsabile, sistema di gestione della qualità, obblighi di autorizzazione delle preparazioni, studi clinici per le nuove preparazioni, raccolta e segnalazione annuale dei dati attività, rintracciabilità, codice unico europeo, vigilanza su reazioni ed eventi avversi, procedure di ritiro e indagine, e comunicazione di informazioni agli altri enti coinvolti e alle autorità.
Obblighi dei centri SoHO e regole su importazione/esportazione
Gli articoli 45-51 richiedono autorizzazione preventiva per operare come centro SoHO o centro importatore, prevedono domanda, aggiornamenti sostanziali, controlli sui terzi incaricati e sulle forniture da paesi terzi, nonché il rilascio delle SoHO prima della distribuzione o dell’esportazione. È disciplinato anche il rilascio eccezionale per riceventi specifici, esportazione e importazioni derogatorie in casi clinici o di emergenza.
Protezione dei donatori di SoHO
Gli articoli 52-56 fissano criteri di tutela della dignità, della salute e dell’integrità dei donatori viventi, includendo consenso, valutazione sanitaria, limitazione della frequenza delle donazioni, monitoraggio post-donazione quando necessario, divieto di incentivi finanziari e regime di eventuale indennizzo a neutralità finanziaria, oltre agli obblighi informativi pre-consenso. La Commissione può adottare atti di esecuzione e, se necessario, atti urgenti; in mancanza, si applicano orientamenti ECDC e DEQM e, in casi specifici, altri orientamenti nazionali o tecnici.
Protezione dei riceventi e della progenie nata da PMA
Gli articoli 57-61 impongono misure per minimizzare i rischi infettivi, genetici, immunologici, microbiologici, di contaminazione incrociata e di perdita di efficacia. Sono previste regole su selezione e test dei donatori, compatibilità, validazione dei processi, uso ottimale delle SoHO, divieto di pubblicità ingannevole e obbligo di consenso del ricevente. È previsto il rilascio eccezionale per riceventi identificati, per esportazione o per fabbricazione di prodotti disciplinati da altre norme UE, se il beneficio supera il rischio e il ricevente è informato.
Continuità della fornitura, piani di emergenza e allerte di carenza
Gli articoli 62-67 impongono agli Stati membri di garantire una fornitura sufficiente e resiliente delle SoHO di importanza critica, anche tramite strategie di reclutamento donatori, monitoraggio delle scorte, piani nazionali di emergenza, cooperazione con autorità e stakeholder, e piani di emergenza degli enti SoHO. Gli enti di importanza critica devono lanciare allerte in caso di carenze significative; sono previste deroghe in situazioni di emergenza sanitaria o di calamità naturali/antropiche, con obblighi di informazione a Commissione e altri Stati membri.
Comitato di coordinamento per le SoHO (SCB)
Gli articoli 68-69 istituiscono l’SCB per coordinare l’applicazione del regolamento, assistere le autorità su status normativo, migliori pratiche, criteri per SoHO e enti di importanza critica, indennizzi, collaborazione con ECDC/DEQM e gestione delle emergenze. Entro il 7 agosto 2025 deve essere pubblicato un elenco di casi in cui manca un parere sullo status normativo ma è necessario per evitare rischi o incertezze.
Formazione UE, controlli della Commissione e piattaforma UE per le SoHO
Gli articoli 70-74 prevedono formazione UE per il personale delle autorità, controlli della Commissione sugli Stati membri, sostegno finanziario e tecnico, e istituzione della piattaforma UE per le SoHO come infrastruttura centrale per registri, dati, relazioni, pareri, compendio sulle SoHO, allerte e documenti pubblici. La piattaforma deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e le specifiche tecniche devono essere adottate entro il 7 agosto 2025.
Riservatezza e protezione dei dati
Gli articoli 75-76 stabiliscono regole di riservatezza per le informazioni acquisite in sede di vigilanza, ispezione, autorizzazione e controllo, con possibilità di pubblicazione selettiva in caso di interesse pubblico e nel rispetto delle garanzie procedurali. Il trattamento dei dati personali, inclusi i dati sanitari, è limitato al necessario, deve essere pseudonimizzato ove possibile e ricondotto ai ruoli di titolare del trattamento in capo a enti SoHO/autorità (GDPR) e Commissione (regolamento 2018/1725).
Deleghe alla Commissione e procedura di comitato
Gli articoli 77-79 disciplinano gli atti delegati e di esecuzione: le deleghe riguardano, tra l’altro, criteri per importatori, protezione dei donatori/riceventi e trattamento dei dati. È prevista procedura d’urgenza per atti delegati e procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.
Sanzioni, transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore
L’articolo 80 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 7 agosto 2029. Gli articoli 81-84 disciplinano il passaggio dai vecchi regimi per servizi e istituti autorizzati, per le preparazioni già validate e per le SoHO già stoccate o distribuite prima del 7 agosto 2024, con specifici termini transitori fino al 2025, 2026, 2027 e 2028. Le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE sono abrogate dal 7 agosto 2027; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in via generale, dal 7 agosto 2027, con alcune disposizioni applicabili già dal 6 agosto 2024 o dal 7 agosto 2024/2028.
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