Regolamento (UE) 2024/1662
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale il sistema di controlli rafforzati e di condizioni speciali di ingresso previsto dal regolamento (UE) 2019/1793 per taluni alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi. Alla luce delle risultanze RASFF e dei controlli eseguiti dagli Stati membri nel secondo semestre 2023, alcune voci sono soppresse, altre sono trasferite tra gli allegati I e II e molte frequenze di controllo sono aumentate o ridotte. Introduce inoltre un periodo transitorio fino al 2 settembre 2024 per specifiche partite di gotu kola dello Sri Lanka e peperoni Capsicum del Vietnam già spedite prima dell’entrata in vigore.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 aggiornando gli elenchi di merci di origine non animale soggette a controlli ufficiali rafforzati o a condizioni speciali di ingresso nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da specifici paesi terzi, nonché, per alcune partite, a merci originarie di un paese terzo ma spedite da un altro paese terzo. Riguarda operatori importatori, autorità competenti degli Stati membri e posti di controllo frontalieri/punti di controllo, con effetti su controlli di identità, controlli fisici, campionamento, analisi e, per alcune categorie, obbligo di certificato ufficiale e risultati analitici allegati. Prevede esclusioni o cessazioni di applicazione per diverse voci eliminate dagli allegati I e II del regolamento 2019/1793 e un periodo transitorio limitato per specifiche partite già spedite prima dell’entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema di controllo rafforzato delle importazioni di alimenti e mangimi di origine non animale disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. La Commissione motiva l’intervento con le informazioni provenienti dal sistema RASFF e con i risultati dei controlli ufficiali svolti dagli Stati membri nel secondo semestre 2023, che evidenziano per alcune merci nuovi rischi, per altre un miglioramento della conformità e, per altre ancora, l’assenza di importazioni per un periodo prolungato.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e sul regolamento (UE) 2017/625, in particolare sull’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e sull’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b). L’obiettivo è tutelare la salute umana nell’Unione adattando in modo mirato le misure di controllo e le condizioni speciali di ingresso a seconda del rischio specifico associato alle merci e ai paesi terzi di origine.
Ambito di applicazione
Le misure riguardano partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da specifici paesi terzi, elencate negli allegati I e II del regolamento 2019/1793. In alcuni casi rileva anche il paese da cui la partita è spedita verso l’Unione, se diverso dal paese di origine. Le autorità doganali e i servizi ufficiali degli Stati membri devono applicare le frequenze di controllo, verificare i certificati e svolgere campionamento e analisi secondo le regole richiamate dal regolamento di base.
Modifica dell’articolo 14: periodo transitorio
Il nuovo articolo 14 del regolamento 2019/1793 introduce un periodo transitorio per:
- gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka;
- peperoni del genere Capsicum, diversi dai peperoni dolci, provenienti dal Vietnam.
Le partite già spedite dal paese di origine o da altro paese terzo prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1662 possono entrare nell’Unione fino al 2 settembre 2024 anche senza i risultati del campionamento e delle analisi e senza il certificato ufficiale previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento 2019/1793. La disciplina è quindi pensata per evitare blocchi improvvisi delle spedizioni in corso, mantenendo al contempo un livello di tutela considerato sufficiente.
Aggiornamento delle merci soggette a controlli rafforzati: allegato I
L’allegato I viene ampiamente rivisto. In diversi casi la Commissione constata un miglioramento della conformità e riduce la frequenza dei controlli; in altri casi, invece, rileva nuovi o persistenti rischi e aumenta i controlli di identità e fisici.
Tra gli incrementi o conferme più significativi figurano:
- melanzane (Solanum aethiopicum) dal Burkina Faso: 20%;
- foglie di betel dall’India: 50% per rischio Salmonella;
- frutti della moringa dall’India: 30% per residui di antiparassitari;
- fagioli asparago dalla Repubblica dominicana: 30%;
- nocciole dalla Georgia: riduzione della frequenza al 20%;
- pompelmi dalla Turchia: riduzione al 20%;
- miscele di spezie dal Pakistan: riduzione al 30%;
- spaghetti orientali istantanei con spezie/condimenti o salse dalla Corea del Sud e dal Vietnam: soppressione della voce, per conformità soddisfacente;
- gotu kola dallo Sri Lanka: trasferimento all’allegato II, con certificato e controlli rafforzati.
Sono inoltre soppresse varie voci per merci non più importate da oltre tre anni, tra cui noci del Brasile, arachidi, fagioli, peperoni Capsicum e altri prodotti provenienti da paesi come Brasile, Gambia, Sudan e altri, quando il rischio residuo non giustifica più il mantenimento della misura nella stessa forma.
Aggiornamento delle merci soggette a condizioni speciali: allegato II
L’allegato II continua a raccogliere i prodotti per cui l’ingresso nell’Unione richiede, oltre ai controlli di identità e fisici, condizioni speciali come la presentazione di un certificato ufficiale attestante la conformità analitica. Il regolamento rafforza o mantiene tali condizioni quando i controlli mostrano un rischio grave o persistente.
Tra le misure rilevanti si segnalano:
- gotu kola (Centella asiatica) dallo Sri Lanka: trasferita nell’allegato II, con frequenza di controllo del 50% e obbligo di certificato ufficiale con allegati i risultati delle analisi;
- peperoni del genere Capsicum, diversi dai peperoni dolci, dal Vietnam: trasferiti nell’allegato II, con frequenza del 50% e certificazione ufficiale;
- semi di sesamo dall’Uganda: 30% per rischio Salmonella;
- pitahaya dal Vietnam: 30% per residui di antiparassitari;
- noci moscate dall’Indonesia: 50% per aflatossine;
- noci moscate, macis, amomi e cardamomi dall’India: 30% per ossido di etilene;
- pistacchi dalla Turchia e pistacchi originari degli Stati Uniti spediti dalla Turchia: riduzione della frequenza al 30%.
Per altri prodotti, come fichi secchi e pistacchi dalla Turchia, alcuni livelli di controllo vengono ridotti per effetto del miglioramento della conformità, pur rimanendo nell’alveo delle merci soggette a vigilanza rafforzata.
Frequenze di controllo e rischi considerati
Il regolamento conferma che la frequenza dei controlli è calibrata sul rischio specifico e può essere fissata, a seconda dei casi, al 10%, 20%, 30%, 50% o ad altri livelli puntuali previsti dalle tabelle. I rischi richiamati sono molteplici:
- aflatossine e altre micotossine;
- residui di antiparassitari;
- Salmonella;
- ossido di etilene;
- coloranti Sudan;
- rodammina B;
- tossine vegetali;
- cianuro;
- alcaloidi pirrolizidinici;
- residui specifici di sostanze attive elencate nelle note all’allegato.
Le note tecniche chiariscono anche quali residui devono essere monitorati, i limiti applicabili e, per alcuni casi, i metodi di campionamento e analisi di riferimento.
Classificazione doganale e note tecniche
Per diverse voci il regolamento usa codici NC e sottovoci TARIC, con l’indicazione “ex” quando il controllo riguarda solo alcuni prodotti rientranti nel codice. Vengono anche specificati casi particolari, ad esempio per i prodotti contenenti foglie di betel, per gli additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar, e per i prodotti botanici destinati a integratori alimentari.
Le note finali precisano, tra l’altro:
- che i residui di ossido di etilene negli additivi alimentari hanno LMR pari a 0,1 mg/kg;
- che per i coloranti Sudan il limite deve essere inferiore a 0,5 mg/kg;
- che il riferimento allo Stato d’Israele esclude i territori amministrati dopo il 5 giugno 1967;
- che alcune partite devono essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese di spedizione.
Entrata in vigore ed effetto pratico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici ciò comporta un immediato aggiornamento dei controlli documentali e fisici da prevedere in dogana o ai punti di controllo, nonché dell’eventuale documentazione sanitaria da predisporre per le partite rientranti nelle voci dell’allegato II.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento 2019/1793
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e sostituisce integralmente gli allegati I e II. Le modifiche adeguano gli elenchi delle merci soggette a maggiori controlli ufficiali o a condizioni speciali di ingresso, sulla base del riesame periodico imposto dall’articolo 12 del regolamento 2019/1793 e delle informazioni provenienti dal sistema RASFF e dai controlli degli Stati membri.
Periodi transitori per partite già spedite
Le partite di gotu kola (Centella asiatica) provenienti dallo Sri Lanka e di peperoni del genere Capsicum, diversi dai peperoni dolci, provenienti dal Vietnam, spedite prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1662, possono entrare nell’Unione fino al 2 settembre 2024 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento 2019/1793.
Aumenti, riduzioni e soppressioni nell’allegato I
Numerose voci dell’allegato I sono aggiornate: sono introdotti o rafforzati controlli per melanzane dal Burkina Faso, foglie di betel e frutti di moringa dall’India, pepi Capsicum dall’India, semi di sesamo dall’Uganda, pitahaya dal Vietnam, e altri prodotti; in alcuni casi la frequenza dei controlli è aumentata al 50%, 30% o 20%. Sono invece soppresse voci per prodotti non più importati da oltre tre anni o per i quali i controlli hanno mostrato conformità soddisfacente, tra cui noci del Brasile dal Brasile, arachidi dal Brasile, carrube/guar dall’India, spaghetti orientali istantanei dalla Corea del Sud, arachidi dalla Gambia, carrube/guar dalla India, e altri.
Passaggi dall’allegato II all’allegato I
Talune merci precedentemente soggette a condizioni speciali di ingresso passano al solo regime di controlli rafforzati dell’allegato I, perché il rischio appare ridimensionato ma permane la necessità di controlli ufficiali. In particolare, fagioli asparago dalla Repubblica dominicana, arachidi dal Ghana, miscele di additivi alimentari con gomma di carrube dall’India, gomma di carrube dalla Malaysia, gomma di carrube dalla Turchia e altre voci analoghe sono trasferite con frequenze di controllo specifiche, generalmente pari al 20%, 30% o 50%.
Aggiornamenti dell’allegato II e nuove condizioni speciali
L’allegato II continua a disciplinare le merci per cui, oltre ai controlli rafforzati, è richiesto il certificato ufficiale con allegati i risultati del campionamento e delle analisi. Vengono confermate o introdotte condizioni speciali per prodotti ad alto rischio, tra cui gotu kola dallo Sri Lanka, peperoni Capsicum dal Vietnam, tahini e halva dalla Siria, semi di sesamo da vari paesi, pistacchi dalla Turchia e dagli Stati Uniti spediti dalla Turchia, nonché altre merci per cui le frequenze dei controlli sono rimodulate.
Classificazione tariffaria TARIC e precisazioni tecniche
Il regolamento precisa e, in alcuni casi, dettaglia le suddivisioni TARIC per consentire un’identificazione più precisa delle merci soggette a controllo, in particolare per tahini e halva da semi di sesamo della Siria, semi di sesamo dalla Turchia, melanzane della Repubblica dominicana e semi di sesamo di Etiopia, India, Nigeria, Sudan e Uganda. Sono inoltre richiamate note tecniche sui metodi di campionamento, sui limiti massimi di residui e sulle definizioni di prodotto non trasformato, immissione sul mercato e consumatore finale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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