Regolamento (UE) 2024/1694
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1694 della Commissione, del 12 giugno 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi delle zone del Canada e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione per specifiche partite di prodotti avicoli, in coerenza con l’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. A seguito di nuovi focolai e delle misure di contenimento adottate dalle autorità veterinarie dei paesi terzi, la Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o ripristinare l’ammissibilità delle zone interessate. Le modifiche hanno effetto urgente e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica gli elenchi di zone autorizzate di Canada e Stati Uniti per l’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica ai paesi terzi Canada e Stati Uniti e, in particolare, alle zone specificamente individuate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Riguarda l’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti dalle zone elencate. Le modifiche incidono sulle sole zone menzionate nell’allegato del regolamento, senza disciplinare in modo generale tutti i flussi importativi da Canada e Stati Uniti.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada e Stati Uniti
Il regolamento interviene sugli elenchi delle zone di Canada e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli, in risposta all’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La Commissione richiama il quadro della normativa sanitaria animale dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano rispettivamente i principi generali, le condizioni sanitarie per l’ingresso e gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati.
Contesto normativo e finalità
Secondo i considerando, l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se provenienti da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento (UE) 2021/404 contiene tali elenchi negli allegati da I a XXII; il presente atto modifica in particolare gli allegati V e XIV, relativi, rispettivamente, alle partite di pollame e materiale germinale di pollame e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Situazione epidemiologica e valutazione della Commissione
La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI notificati dal Canada e dagli Stati Uniti e delle misure di contenimento adottate, tra cui l’istituzione di zone soggette a restrizioni e la politica di abbattimento totale, seguita da operazioni di pulizia e disinfezione.
In particolare:
- gli Stati Uniti hanno notificato quattro focolai recenti nel pollame negli Stati dell’Iowa e del Minnesota, confermati tra il 28 maggio 2024 e il 3 giugno 2024;
- il Canada ha comunicato due focolai in Columbia Britannica e Nuova Scozia, confermati il 13 dicembre 2023 e il 2 febbraio 2024;
- gli Stati Uniti hanno inoltre fornito informazioni aggiornate su 19 ulteriori focolai in diversi Stati, confermati tra il 27 novembre 2023 e il 15 aprile 2024.
Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene che le garanzie offerte siano adeguate per consentire il ripristino dell’autorizzazione all’ingresso da alcune zone precedentemente sospese, ma conferma la necessità di mantenere o introdurre restrizioni per le aree interessate dai focolai più recenti.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato, parte 1, sezione B, con riferimento alle voci del Canada e degli Stati Uniti.
Per il Canada, le righe relative alle zone CA-2.228 e CA-2.232 sono sostituite, con indicazione delle categorie autorizzate e delle date rilevanti. Le categorie elencate comprendono, per le zone interessate, partite di pollame e materiale germinale di pollame indicate con le sigle:
- BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20.
Per gli Stati Uniti, sono sostituite numerose righe relative alle zone US-2.547, US-2.548, US-2.550, US-2.560, US-2.574, US-2.579, US-2.585, US-2.589, US-2.590, US-2.591, US-2.593, US-2.597, US-2.603, US-2.604, US-2.607, US-2.609, US-2.625, US-2.632 e US-2.638. Sono inoltre aggiunte le nuove zone US-2.656, US-2.657, US-2.658 e US-2.659.
Le nuove zone statunitensi sono descritte come zone circolari di raggio 10 km:
- US-2.656: Iowa, Sioux County, coordinate di riferimento 96.2343464°W 43.1420431°N;
- US-2.657: Iowa, Cherokee County, coordinate di riferimento 95.5047457°W 42.7160288°N;
- US-2.658: Minnesota, Stearns County, coordinate di riferimento 94.7452009°W 45.6150057°N;
- US-2.659: Minnesota, Stearns County, coordinate di riferimento 94.7652885°W 45.6366057°N.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Anche l’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato per allineare le autorizzazioni relative alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per il Canada, le zone CA-2.228 e CA-2.232 sono aggiornate con riferimento alle categorie:
- POU, RAT;
- GBM.
Per gli Stati Uniti, sono sostituite le stesse zone già elencate nell’allegato V, con le corrispondenti voci per POU, RAT e GBM: US-2.547, US-2.548, US-2.550, US-2.560, US-2.574, US-2.579, US-2.585, US-2.589, US-2.590, US-2.591, US-2.593, US-2.597, US-2.603, US-2.604, US-2.607, US-2.609, US-2.625, US-2.632 e US-2.638. Sono inoltre aggiunte le zone US-2.656, US-2.657, US-2.658 e US-2.659, con il medesimo impianto di restrizione territoriale e le stesse date di riferimento.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici interessati, il regolamento incide direttamente sulla possibilità di esportare nell’Unione determinate partite avicole da specifiche zone del Canada e degli Stati Uniti. In pratica, l’ammissibilità all’importazione dipende dalla corrispondenza tra la zona di origine e le voci aggiornate negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. Le zone non più soggette a sospensione tornano autorizzate; quelle colpite dai nuovi focolai restano escluse finché non intervenga un ulteriore aggiornamento normativo.
Entrata in vigore
Il regolamento è adottato il 12 giugno 2024 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama espressamente l’esigenza di urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi con Canada e Stati Uniti.
Disposizioni principali
Modifica degli elenchi di zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specifiche categorie di merci avicole.
Ripristino o aggiornamento delle condizioni per il Canada
Per il Canada, le zone CA-2.228 e CA-2.232 sono aggiornate negli allegati V e XIV con riferimento ai focolai di HPAI rispettivamente confermati il 13 dicembre 2023 e il 2 febbraio 2024. Nell’allegato V riguardano pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV riguardano carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con indicazione delle categorie ammesse e delle date di riferimento e cessazione della restrizione riportate nelle tabelle.
Aggiornamento delle zone statunitensi interessate da HPAI
Per gli Stati Uniti, numerose zone elencate negli allegati V e XIV sono sostituite o integrate per tenere conto di focolai di HPAI confermati tra il 27 novembre 2023 e il 3 giugno 2024 in diversi Stati, tra cui Iowa, Minnesota, California, Florida, Idaho, Michigan, Missouri, New York, North Dakota, South Dakota e Washington. Le zone interessate comprendono, tra le altre, US-2.547, US-2.548, US-2.550, US-2.560, US-2.574, US-2.579, US-2.585, US-2.589, US-2.590, US-2.591, US-2.593, US-2.597, US-2.603, US-2.604, US-2.607, US-2.609, US-2.625, US-2.632, US-2.638 e le nuove zone US-2.656, US-2.657, US-2.658 e US-2.659.
Definizione delle nuove zone di restrizione
L’allegato descrive le nuove zone statunitensi aggiunte, tutte configurate come zone circolari di raggio 10 km: US-2.656 e US-2.657 nello Stato dell’Iowa (con coordinate GPS e rispettivamente Sioux County e Cherokee County), US-2.658 e US-2.659 nello Stato del Minnesota (Stearns County). Tali zone sono create in connessione con i focolai recenti di HPAI e le misure di contenimento adottate.
Motivazione sanitaria e ripristino dell’accesso al mercato
I considerando affermano che Canada e Stati Uniti hanno comunicato alla Commissione la situazione epidemiologica e le misure adottate, inclusa la politica di abbattimento totale e le operazioni di pulizia e disinfezione. La Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti e che, per le zone non più a rischio secondo le valutazioni effettuate, l’ingresso nell’Unione possa essere nuovamente autorizzato. Al tempo stesso, per le zone colpite da nuovi focolai, l’ingresso resta sospeso.
Entrata in vigore e applicazione urgente
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I considerando evidenziano la necessità di applicazione urgente per evitare perturbazioni inutili degli scambi.
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