Cassazione Civile, Ordinanza n. 13323/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato, per l'anno d'imposta 2015, un maggior reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette e dell'IVA nei confronti di un esercente attività di ristorazione. L'accertamento era stato fondato su metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con applicazione degli studi di settore ex art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, ritenendo la contabilità non completa e non pienamente attendibile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, reputando legittimo l'accertamento per la coerenza e congruità rispetto agli studi di settore, per la protratta antieconomicità della gestione negli anni precedenti e per ulteriori elementi sintomatici, tra cui la stipula di un contratto di mutuo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso; inoltre ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 5 della L. n. 130/2022, con conseguente sgravio disposto dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, soprattutto, dell'intervenuta definizione agevolata della lite con adesione alla procedura prevista dall'art. 5 della L. n. 130/2022, documentata dal provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento del c.d. doppio contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza sul punto in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa in presenza di contabilità ritenuta non completa o non attendibile
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato quale base per l'applicazione degli studi di settore nell'ambito dell'accertamento
art. 5 della L. n. 130/2022
utilizzato dal contribuente per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, con conseguente cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il presupposto per il versamento del doppio contributo unificato in caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente e l'adesione è seguita dal provvedimento di sgravio o da altro atto che rende incontroversa la cessazione della lite, il giudizio di legittimità si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso, ove intervenuta prima della decisione, è assorbita dalla verifica dell'intervenuta definizione della controversia, se questa risulta documentalmente provata e idonea a eliminare l'interesse alla decisione.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite tributaria, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Gli studi di settore e gli elementi di antieconomicità possono costituire base dell'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità sia ritenuta incompleta o inattendibile, ma nel caso deciso tali profili non sono stati esaminati nel merito perché il giudizio si è estinto.
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