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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna all'autorità romena con due motivi principali: 1) presunta violazione degli artt. 6, comma 1, e 7 legge n. 69/2005 perché il mandato di arresto non indicerebbe la cittadinanza ma solo la nazionalità e non chiarirebbe la natura della misura cautelare (carcere o arresti domiciliari), parlando genericamente di "arresto preventivo"; 2) mancata valutazione del requisito del radicamento in Italia per almeno cinque anni continui (art. 19 legge n. 69/2005), con la richiesta di esecuzione della pena in Italia in quanto il ricorrente sostiene un radicamento pluriennale (presenza in Italia dal 2007, lavoro in vari periodi, matrimonio dal 2019, convivenza a Sulmona con moglie e cinque figli, madre trasferita in Italia e contratto di lavoro trasformato in tempo indeterminato nel 2025). Il ricorrente sostiene inoltre che si tratterebbe di un mandato di arresto processuale collegato a una misura cautelare di 30 giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto carente di specificità: il ricorrente non ha dimostrato che l'indicazione della sola "nazionalità" nel mandato sia insufficiente per la sua identificazione; la questione sulla natura della misura è stata considerata meramente esplorativa. Il secondo motivo è stato considerato in parte non ammissibile per vizio della motivazione (tentativo di riesame dei fatti) e in parte manifestamente infondato: la Corte ha interpretato il mandato come europeo di carattere processuale collegato a un ordine di arresto preventivo di 30 giorni; ha richiamato l'art. 19 legge n. 69/2005 (nella versione aggiornata dal d.l. 13/6/2023 n. 69, conv. con legge 10/8/2023 n. 103) che richiede la continuità della residenza/dimora per almeno cinque anni per subordinare l'esecuzione alla condizione del ritorno in Italia; ha richiamato gli indici di radicamento dell'art. 18-bis comma 2-bis (durata, natura e modalità della residenza, tempo tra fatto e inizio residenza, regolarità contributiva e fiscale, rispetto delle norme di ingresso/soggiorno, legami familiari/sociali/economici ecc.). La documentazione prodotta non ha provato la residenza continuativa richiesta; le argomentazioni del ricorrente (presenza non continuativa dal 2007, lavoro non regolare, legami familiari) non sono state ritenute sufficienti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 6, comma 1 e art. 7

    Richiamate dal ricorrente in relazione ai requisiti formali del mandato di arresto. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancanza di specificità: non è stato fornito alcun elemento che dimostri l'insufficienza dell'indicazione della sola nazionalità ai fini identificativi.

  • legge n. 69 del 2005, art. 22

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti concernenti il mandato d'arresto europeo: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. La Corte lo richiama per valutare il perimetro di esame.

  • legge n. 69 del 2005, art. 19, comma 2 (come modificato dal d.l. 13/6/2023 n. 69, conv. con legge 10/8/2023 n. 103)

    la continuatività della residenza o della dimora del consegnando nel territorio italiano

    Prevede che, se il mandato è emesso per azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni, l'esecuzione può essere subordinata alla condizione del ritorno in Italia per scontare la pena. È il cardine della valutazione del diritto all'esecuzione della pena in Italia.

  • art. 18-bis, comma 2-bis (introdotto dal d.l. n. 69/2023)

    indici sintomatici quali durata, natura e modalità della residenza o della dimora, tempo intercorso tra la commissione del reato e l'inizio del periodo di residenza, commissione di reati e regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali, rispetto delle norme di ingresso e soggiorno, legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici

    Fornisce l'elenco degli indici da considerare per verificare l'effettivo radicamento del consegnando in Italia; la Corte li applica per escludere il requisito dei cinque anni di residenza continuativa nel caso concreto.

  • normativa processuale e giurisprudenza di riferimento (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton)

    La giurisprudenza consolidata valorizza, fra gli indici di radicamento, la legalità della presenza, la continuità e stabilità temporale, la distanza temporale tra residenza e commissione del reato, la fissazione in Italia degli interessi lavorativi/familiari/affettivi e l'adempimento contributivo/fiscale; la Corte richiama tali criteri per la decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso decisioni su mandato di arresto europeo è ammesso solo per violazione di legge: questioni fattuali o critiche meramente confutative della motivazione sono inammissibili.
  • La mancata indicazione tra "cittadinanza" e "nazionalità" nel mandato non determina automaticamente l'inammissibilità: il ricorrente deve dimostrare concretamente che l'indicazione è insufficiente per l'identificazione.
  • Per ottenere che l'esecuzione della pena avvenga in Italia ai sensi dell'art. 19 l'interessato deve provare una residenza o dimora effettiva, legittima e continuativa di almeno cinque anni: la mera presenza prolungata ma non continuativa, lavoro non regolare o episodi sporadici di lavoro non sono automaticamente idonei.
  • La valutazione del radicamento è collegiale e multifattoriale: rilevano la durata, la natura e la continuità della residenza, la regolarità della presenza (contributi, fiscali, permesso di soggiorno), il tempo intercorso tra il fatto e l'inizio della residenza, i legami familiari e socio-economici. Nessun singolo elemento è decisivo, ma la prova deve complessivamente dimostrare il radicamento.
  • Quando il mandato di arresto è di natura processuale (per assicurare la presenza al processo) la consegna può essere disposta se non è dimostrato il requisito dei cinque anni continuativi; la conversione in esecuzione della pena in Italia richiede invece il rispetto dei presupposti normativi.
  • Le censure generiche o basate su valutazioni alternative dei fatti (es. valorizzare periodi non documentati come continuativi) non superano l'esame di legittimità e possono comportare l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni.

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