Sentenza del 30/10/2018 n. 2530 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dichiarazione tributaria - emendabilità ultratardiva - consolidato nazionale - omessa censura specifica dell'amministrazione - ammissibilità - consegue - correttezza ex post del comportamento del contribuente - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica ultratardiva è stata ritenuta comunque ammissibile poiché l'Amministrazione finanziaria non ha censurato tempestivamente e in modo specifico la tardività mediante un idoneo atto impositivo o accertativo. Il controllo automatizzato ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 non è stato considerato lo strumento appropriato per contestare la validità della variazione. Ne consegue la correttezza ex post del comportamento del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità di una rettifica della dichiarazione tributaria effettuata oltre il termine previsto dalla legge, nell'ambito del consolidato nazionale. Il contribuente sosteneva che la rettifica dovesse essere considerata valida, mentre l'Amministrazione avrebbe contestato, o avrebbe potuto contestare, la tardività della variazione. La questione centrale è se tale contestazione potesse essere effettuata mediante il controllo automatizzato previsto dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato non è lo strumento idoneo per contestare la tardività o l'inammissibilità sostanziale di una rettifica della dichiarazione; tali contestazioni richiedono un'apposita attività accertativa.
Disciplina del consolidato nazionale
Nel regime di consolidato nazionale, una rettifica dichiarativa effettuata oltre il termine può conservare efficacia se l'Amministrazione non ne contesta specificamente e tempestivamente la tardività con lo strumento procedimentale corretto.
Massime di principio
- Una rettifica tributaria tardiva non è automaticamente irrilevante: la sua efficacia può dipendere anche dal fatto che l'Amministrazione abbia contestato tempestivamente e con un atto idoneo la tardività.
- Il controllo automatizzato ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 è normalmente limitato a verifiche meramente cartolari e non può sostituire un accertamento quando occorre valutare la validità o l'ammissibilità sostanziale di una variazione dichiarativa.
- Se l'Amministrazione non formula una specifica contestazione mediante il procedimento appropriato, il comportamento del contribuente può risultare confermato ex post, anche se inizialmente realizzato oltre il termine ordinario.
- La mancata contestazione non rende in via generale lecita qualsiasi dichiarazione tardiva: occorre verificare la natura della rettifica, i termini applicabili, l'eventuale decadenza e il tipo di atto utilizzato dall'Amministrazione.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra errori rilevabili automaticamente dalla dichiarazione e questioni che richiedono un accertamento sostanziale; solo le prime possono essere trattate ordinariamente tramite controllo automatizzato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 ott 2018Sentenza del 30/10/2018 n. 374 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 30 ott 2018Sentenza del 30/10/2018 n. 375 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 30 ott 2018Sentenza del 30/10/2018 n. 429 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 30 ott 2018Sentenza del 30/10/2018 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 ott 2018Sentenza del 30/10/2018 n. 1914 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 ott 2018Sentenza del 30/10/2018 n. 1919 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →