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Ordinanza

Ordinanza n. 307/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione comunale di definizione della pratica di condono edilizio limitata a 30 mq., con implicito rigetto della richiesta di rettifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del Comune di Rende che aveva accolto la domanda di definizione della pratica di condono edilizio n. 342/1994 nei termini risultanti dall’istanza originariamente presentata, limitando il condono a 30 mq. La ricorrente contestava anche il parere dell’Ufficio Affari Legali e l’implicito rigetto della successiva istanza di rettifica del 19 marzo 2026, sostenendo, per quanto emerge dall’ordinanza, che l’estensione maggiore dell’abuso avrebbe dovuto essere ricondotta a un errore materiale nella domanda originaria.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che il provvedimento comunale, accogliendo la domanda di condono così come presentata, fosse conforme al modello legale alla luce del principio di autoresponsabilità del presentatore della domanda. Ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza di un errore materiale imputabile al presentatore, considerata la differenza tra l’estensione dell’abuso dichiarato e quella che la ricorrente intendeva sanare. La sospensione è stata comunque negata anche per difetto del periculum in mora, poiché i pregiudizi dedotti sono stati ritenuti meramente ipotetici. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per l’assenza dei presupposti cautelari, in particolare per il difetto di periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la conformità di un provvedimento di definizione del condono alla domanda originariamente presentata può essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità del richiedente.
  • La differenza significativa tra l’estensione dell’abuso indicata nella domanda di condono e quella successivamente richiesta dal privato impedisce, in sede sommaria, di presumere l’esistenza di un mero errore materiale del presentatore.
  • La sospensione cautelare non può essere concessa quando i pregiudizi dedotti dal ricorrente hanno natura meramente ipotetica e non è dimostrato un periculum in mora concreto e attuale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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