Ordinanza n. 1778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo ritenuto incompatibile con il requisito della condotta incensurabile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma. Dall'ordinanza del Consiglio di Stato emerge che la controversia riguardava la valutazione, da parte dell'amministrazione della difesa, di un episodio oggetto di sentenza penale e la sua ritenuta incompatibilità con il requisito della condotta incensurabile richiesto per il servizio cui la candidata aspirava. L'appello contestava, in sostanza, la valutazione amministrativa e il mancato riconoscimento della rilevanza del perdono giudiziale concesso dal giudice minorile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, che l'ordinanza impugnata non fosse affetta da palese irragionevolezza o illogicità. L'amministrazione aveva infatti chiaramente esplicitato le ragioni per cui l'episodio oggetto della sentenza penale era stato considerato incompatibile con il requisito della condotta incensurabile, nell'esercizio della discrezionalità ad essa spettante. Il giudice ha inoltre distinto il giudizio prognostico amministrativo da quello del giudice minorile ai fini della concessione del perdono giudiziale: il primo riguarda l'idoneità del candidato al servizio richiesto, mentre il secondo concerne la probabile astensione dalla commissione di ulteriori reati. Sono state compensate le spese del grado.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione del requisito della condotta incensurabile per l'accesso a un servizio presso le Forze armate, l'amministrazione esercita una discrezionalità valutativa e deve esplicitare le ragioni per cui uno specifico episodio penalmente rilevante risulti incompatibile con l'idoneità al servizio.
- Il giudizio prognostico dell'amministrazione sulla condotta incensurabile e sull'idoneità del candidato al servizio è distinto da quello del giudice minorile relativo alla concessione del perdono giudiziale, poiché persegue finalità e applica parametri diversi.
- In sede cautelare, la valutazione amministrativa discrezionale non può essere neutralizzata in assenza di una palese irragionevolezza o illogicità del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 288/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 289/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 290/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 1072/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 1083/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →