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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10030/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.36-bis del d.P.R. n.600/1973 relativa all'IRAP per l'annualità 2004. In primo grado la contribuente aveva impugnato la cartella; la CTR, con sentenza depositata il 12.01.2011, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando le spese e rigettando nel resto l'appello. Eureka ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi (non commentati nel dettaglio nella motivazione della Corte Suprema), mentre le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata pubblicata il 12.01.2011 e che il ricorso per cassazione fosse stato spedito per la notificazione il 5.04.2013. Applicando il previgente art.327 c.p.c. (termine lungo di impugnazione di un anno) e considerando la sospensione feriale (46 giorni) e la sospensione legale prevista dall'art.39, comma 12, d.l. n.98/2011 (dal 6.7.2011 al 30.6.2012), la Corte ha computato la proroga del termine e concluso che, anche con l'applicazione di tale sospensione, il termine utile per notificare il ricorso sarebbe comunque deceduto il 1.3.2013. Poiché la spedizione avvenne il 5.4.2013, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali: euro 2.300,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e euro 2.300,00 più euro 200 di esborsi in favore di Equitalia Nord S.p.A., oltre rimborso forfetario e accessori di legge. La Corte ha inoltre disposto le conseguenze previste dall'art.13 d.P.R. n.115/2002 circa il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art.36-bis d.P.R. n.600/1973

    norma utilizzata come fondamento dell'emissione della cartella di pagamento relativa all'IRAP 2004; la Corte non entra nel merito sulla fondatezza sostanziale ma richiama la disposizione come titolo della pretesa tributaria impugnata

  • art.327 cod. proc. civ. (previgente)

    stabilisce il termine ordinario di impugnazione (termine lungo) applicabile ratione temporis; la Corte ha applicato il termine di un anno cui vanno aggiunti i giorni di sospensione feriale per il computo del termine di spedizione per notificazione del ricorso per cassazione

  • art.39, comma 12, d.l. n.98/2011, conv. con mod. in l. n.111/2011

    prevede una sospensione legale (dal 6.7.2011 al 30.6.2012) dei termini di impugnazione. La Corte ha interpretato che tale sospensione assorbe il periodo di sospensione feriale e va computata nel calcolo del nuovo termine, secondo la giurisprudenza consolidata, determinando la proroga del termine di impugnazione fino al 13.01.2013 e poi, con l'aggiunta dei 46 giorni di sospensione feriale 2012, fino al 1.3.2013

  • art.23, comma 8-bis, d.l. 28.10.2020 n.137 (come convertito)

    richiamato per indicare la modalità di svolgimento della trattazione in pubblica udienza e per la deposizione delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; non influisce sul merito della decisione sulla tempestività

  • art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • In caso di impugnazione di una sentenza, la tempestività del ricorso va verificata con attenzione: il termine di impugnazione ordinario (previgente art.327 c.p.c. se applicabile ratione temporis) è di norma un anno, al quale possono aggiungersi i giorni di sospensione feriale; il termine deve essere calcolato a partire dalla pubblicazione o dalla notifica della sentenza, a seconda dei casi.
  • Le sospensioni previste dalla legge (es. art.39 d.l. n.98/2011) prorogano i termini processuali e talvolta assorbono il periodo di sospensione feriale: occorre verificare se la sospensione speciale dispensa dalla applicazione simultanea della sospensione feriale o la sostituisce, e applicare i chiarimenti giurisprudenziali sul computo dei giorni.
  • Quando il termine di impugnazione era già in corso al momento dell'entrata in vigore della sospensione legale, i giorni sospesi vanno aggiunti al termine residuo; la data in cui il periodo di sospensione termina può essere conteggiata nel computo dei giorni residui secondo la giurisprudenza citata.
  • La spedizione per notificazione deve avvenire entro il termine utile calcolato: la data di spedizione (non solo quella di notificazione effettiva) è rilevante per dimostrare la tempestività; pertanto è prudente spedire con congruo margine e documentare la data di spedizione.
  • Se si contesta l'applicabilità di una sospensione legale, bisogna motivare espressamente la posizione e fornire elementi per dimostrare l'operatività o meno della sospensione; l'assenza di tale allegazione può portare a esito sfavorevole sulla tempestività.
  • In presenza di più sospensioni o cause di differimento, è utile fare un prospetto cronologico del decorso del termine indicando giorni utili, giorni sospesi e regole di cumulo per evitare errori nel calcolo che possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

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