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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14558/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di diffamazione via blog (4/10/2015), contestando: 1) la declaratoria di sua assenza in primo grado per illegittima notifica del decreto di citazione a giudizio (sosteneva che la notifica non fosse prova e che l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non potesse sanare la nullità); 2) carenza di motivazione e uso, nella sentenza di primo grado, di affermazioni politiche/personali ingiustificate e la mancata cancellazione di una frase ritenuta offensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica del decreto di citazione a giudizio è viziata per assenza di documentazione probatoria (mancanza di avviso di ricevimento e di attestazioni dell'adempimento postale quali affissione o immissione in cassetta). Ha escluso che l'avviso ex art. 415-bis possa sanare la mancata rituale notifica della citazione. Ha quindi dichiarato la nullità del decreto di citazione e, per conseguenza, della sentenza di primo e secondo grado (art. 185 c.p.p.). Ha inoltre ritenuto invalida la rinuncia alla prescrizione risultante da atto scritto autenticato dal difensore d'ufficio in assenza dell'imputato e senza procura speciale: la rinuncia alla prescrizione è atto personalissimo. Poiché nel frattempo è maturata la prescrizione, ha annullato senza rinvio le sentenze e revocato le statuizioni civili. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso di conclusione delle indagini non è sufficiente a provare la conoscenza del processo relativa alla citazione a giudizio; non sanifica la mancata rituale notifica del decreto di citazione.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma che tutela la effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la Corte evidenzia comunque che la conoscenza va riferita alla formale 'vocatio in iudicium' (decreto di citazione).

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La notificazione irrituale del decreto di citazione configura nullità di ordine generale a regime intermedio, salvo prova concreta della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 185, commi 1 e 3 c.p.p.

    La nullità del decreto di citazione determina la nullità degli atti conseguenti dipendenti dal decreto stesso.

  • art. 99 c.p.p.

    Il difensore non può compiere atti dispositivi riservati all'imputato (come la rinuncia alla prescrizione) senza procura speciale e senza la presenza e manifestazione dell'imputato; atti così compiuti sono inefficaci.

  • art. 578, comma 1 c.p.p.

    Le statuizioni civili possono essere accertate in sede penale solo ove vi sia una condanna penale in primo grado; se il reato è estinto prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili devono essere revocate.

  • art. 491, comma 1 e art. 181, comma 3 c.p.p.

    Riferimenti procedurali relativi a preclusioni e deduzione tempestiva delle nullità; la Corte rileva comunque che l'eccezione di mancata notifica era stata tempestivamente proposta e che la preclusione invocata dal Tribunale non trova fondamento.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione a giudizio deve essere provata con documentazione idonea (avviso di ricevimento o altre attestazioni postali complete: avviso di deposito, affissione, immissione in cassetta ecc.); la sola relata di spedizione o l'estratto web del tracciato postale non sono sufficienti.
  • L'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) non sostituisce la formale 'vocatio in iudicium' e non può sanare la mancata rituale notifica della citazione a giudizio.
  • La notificazione irrituale del decreto di citazione determina nullità che investe gli atti successivi dipendenti e può condurre all'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado.
  • La rinuncia alla prescrizione è atto personalissimo dell'imputato e richiede che la volontà sia espressa dall'imputato stesso o dal difensore munito di procura speciale nelle forme richieste; una rinuncia autenticata dal difensore d'ufficio, in assenza dell'imputato, è inefficace.
  • Se la prescrizione estingue il reato prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili derivanti dalla sentenza di primo grado devono essere revocate.
  • Il giudice d'appello non ha il potere di cancellare formule o frasi contenute nella sentenza di un altro giudice per semplice sgradimento: non esiste norma che autorizzi la rimozione di espressioni ritenute sgradite dalle parti.

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