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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4981/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Avv. Palmieri ha proposto ricorso in revocazione avverso l'ordinanza n.1591/2020 con cui questa Corte aveva rigettato il suo ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva respinto la sua domanda risarcitoria per falsa testimonianza, calunnia e arricchimento senza causa. I punti denunciati erano: (1) che alcune affermazioni rese in appello da Granata costituivano fatti nuovi (divieto di nova) e non semplici argomentazioni difensive; (2) che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto compatibili due dichiarazioni rese da Granata in tempi diversi; (3) che non era stato tenuto conto dell'assoluzione (con formula dubitativa) pronunciata dalla Corte penale milanese (sent. n.1361/2019) e dell'intervenuta prescrizione, con conseguente efficacia ex art.652 c.p.p., rispetto alle contestazioni penali che avevano avuto rilievo nel giudizio civile. Il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità dell'ordinanza impugnata alla luce di tali elementi e ha chiesto la revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Motivi principali della decisione: (a) il ricorso era anche proposto ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c., ma l'ordinanza impugnata non era una decisione di merito idonea alla revocazione ai sensi di quella norma; (b) il ricorso era formalmente viziato e nullo perché non distingueva le deduzioni ai sensi dell'art. 391-bis da quelle ai sensi dell'art. 391-ter e quindi non raggiungeva lo scopo; (c) i motivi esposti non configuravano un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. (mancava evidenza indiscutibile del fatto presunto erroneo), ma costituivano doglianza sulle valutazioni di merito della Corte; (d) la sentenza penale n.1361/2019 non era stata prodotta in tempo utile e, comunque, la presunzione di errata presupposizione del giudicato penale costituisce errore di diritto che non integra la revocazione per errore di fatto; (e) la questione sulla verità delle dichiarazioni testimonali era punto controverso di merito, non sanabile con revocazione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate in favore di Antonio Unito/Fondermetal e di Anna Maria Boni pari a €8.500 per compensi e in favore di Marco Granata pari a €6.000 per compensi, oltre oneri forfettari e accessori) e al pagamento di una somma ex art.96 c.p.c. per lite temeraria liquidata in €3.000 in favore di ciascuna delle parti resistenti; ulteriore obbligo possibile di versamento del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata come base della revocazione per errore di fatto: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha provato gli elementi richiesti per la revocazione ai sensi di questa disposizione (non è stato dimostrato un errore di fatto indiscutibile emergente dagli atti).

  • art. 391-ter c.p.c.

    La Corte ha osservato che il ricorso era stato anche proposto ai sensi di questa norma ma l'ordinanza impugnata non è una decisione di merito idonea alla disciplina della revocazione prevista dall'art. 391-ter, rendendo improcedibile quel profilo del gravame.

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    La disposizione sull'errore di fatto è stata interpretata in senso restrittivo: per integrare la revocazione occorre un errore di fatto evidente e incontestabile, decisivo per la decisione e desumibile dagli atti; nel caso di specie i motivi non hanno soddisfatto questi requisiti e si sono risolti in una mera contestazione di valutazioni di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha applicato la sanzione per lite temeraria/abuso del diritto processuale, ritenendo il ricorso abusivo e pretestuoso e ha condannato il ricorrente a risarcire le parti resistenti in misura equitativa.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020

    Richiamata per giustificare la decisione in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori, in presenza della prevista facoltà e in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n.228

    Norma citata come proroga dell'applicazione della procedura straordinaria prevista dal citato art.23 comma 8-bis del d.l. n.137/2020 fino al 31 dicembre 2022.

  • art. 530 c.p.p.

    Citato rispetto alla sentenza penale di assoluzione con formula del secondo comma (assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto), richiamato come antecedente del giudicato penale che però non è stato prodotto in tempo utile nel processo civile di revocazione.

  • art. 652 c.p.p.

    Riferimento all'efficacia del giudicato penale (estinzione del reato) che il ricorrente invocava, ma la Corte ha ritenuto che la presunzione concernente il giudicato penale è questione di diritto e non idonea a costituire errore di fatto revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002

    Richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali ai fini dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 6 CEDU (richiamato)

    La Corte ha richiamato il principio del diritto alla tutela giurisdizionale (art.6 CEDU) come riferimento sistematico: l'ordinamento deve bilanciare l'accesso alla giustizia con strumenti dissuasivi contro impugnazioni manifestamente infondate o dilatorie.

Massime di principio

  • La revocazione in Cassazione per errore di fatto ai sensi dell'art.395 n.4 e 391-bis c.p.c. richiede l'esistenza di un errore di fatto evidente, indiscutibile e decisivo per la decisione, desumibile dagli atti; non è ammessa per contestare ordinariamente le valutazioni di merito.
  • Non è sufficiente produrre o invocare, in sede di revocazione, un provvedimento penale successivo se esso non è stato regolarmente introdotto nel fascicolo e se la questione riguarda valutazioni giuridiche sul giudicato: la presupposizione errata di un giudicato è questione di diritto e di norma non costituisce errore di fatto revocatorio.
  • Chi propone il ricorso deve rispettare le forme procedurali e distinguere chiaramente i motivi e le norme richiamate (es. 391-bis vs 391-ter); l'assenza di chiarezza formale può portare a nullità o inammissibilità.
  • Le questioni sulle dichiarazioni testimonali che costituiscono oggetto controverso del processo attengono al merito e non sono normalmente sanabili con la revocazione: per contestare la valutazione della credibilità occorrono elementi nuovi, incontrovertibili e già presenti negli atti.
  • L'uso di impugnazioni manifestamente infondate o formalmente carenti può comportare condanne per responsabilità processuale ai sensi dell'art.96 c.p.c. e l'imposizione di oneri aggiuntivi (spese, sanzioni), salvo motivi oggettivi giustificativi.
  • Prassi consigliata: in situazioni simili conviene produrre tempestivamente e regolarmente nel fascicolo tutte le sentenze penali rilevanti, distinguere i fondamenti giuridici del ricorso (errore di fatto vs errore di diritto), documentare l'evidenza degli errori contestati e non limitarsi a una nuova valutazione di merito.

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