Cassazione Civile, Ordinanza n. 12778/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un proprietario che chiedeva la demolizione di un cancello in ferro, delle fondazioni in cemento armato, dei contatori, delle tubature e dei cassonetti collocati sul suo terreno da alcuni confinanti. I convenuti si difendevano negando la fondatezza delle pretese e proponevano domanda riconvenzionale per far dichiarare di avere acquistato per usucapione il terreno confinante e la strada interpoderale che conduceva alle loro abitazioni. Il Tribunale accolse solo in parte la domanda attorea e rigettò l’usucapione. In appello i soccombenti censuravano il rigetto della usucapione e la condanna alla demolizione/rimozione. In cassazione deducevano: 1) violazione delle norme sulla strada interpoderale ex collatione privatorum agrorum e dell’art. 1102 c.c., sostenendo che la strada fosse comune ai fondi latistanti e che, quindi, i giudici avessero errato nel trattarla come bene di proprietà esclusiva del vicino e nel ritenere insufficiente il loro uso/manutenzione del bene; 2) violazione delle norme sull’usucapione e sul riparto dell’onere della prova, lamentando che fosse stato negato il possesso ultraventennale per difetto dell’animus excludendi, senza valorizzare il possesso materiale della strada dal 1961 e senza porre a carico della controparte la prova contraria; 3) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla natura interpoderale della strada e alla conseguente comproprietà, nonché all’insufficienza del dato catastale prodotto dall’attore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la dedotta comproprietà della strada ex collatione privatorum agrorum introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e non correttamente allegata come dedotta nei precedenti gradi, con conseguente difetto di specificità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l’usucapione richiede la prova di tutti i suoi elementi costitutivi, compreso l’animus, e la valutazione di merito aveva escluso che l’uso e la manutenzione della strada bastassero a dimostrare un possesso uti dominus; il riferimento al cancello del 2012 non era illogico perché l’animus excludendi poteva desumersi proprio dalla chiusura del passaggio, ma ciò non era sufficiente a maturare il ventennio. Ha infine respinto il terzo motivo perché non vi era stata omessa pronuncia: la Corte d’appello aveva affrontato la questione della natura della strada e aveva comunque osservato che, anche a voler ipotizzare la comproprietà, la prova dello ius excludendi sarebbe stata più rigorosa e che il titolo di proprietà dell’attore risultava da documentazione non contestata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese, applicazione dell’art. 96 c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’uso della cosa comune da parte del comproprietario non avrebbe impedito analogo uso agli altri, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché nuova e non adeguatamente introdotta nei precedenti gradi
art. 1064 c.c.
evocato dai ricorrenti nel contesto della pretesa errata qualificazione della strada come servitù; la Corte ha escluso che vi fosse stata una vera affermazione di servitù nella sentenza impugnata
art. 1158 c.c.
norma sull’usucapione richiamata nel secondo motivo; la Corte ribadisce che l’attore in usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi del possesso ultraventennale
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha affermato che grava su chi invoca l’usucapione la prova del corpus e dell’animus, salvo inversione solo ove il possesso uti dominus sia già dimostrato
art. 2727 c.c.
invocato per il ragionamento presuntivo sull’animus possidendi; la Corte ha escluso che le sole circostanze allegate bastassero a fondare la presunzione richiesta
art. 2729 c.c.
richiamato insieme all’art. 2727 c.c. per le presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente escluso che gli elementi fattuali consentissero la presunzione dell’animus excludendi
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha chiarito che non vi è stata omissione perché la questione era stata presa in esame in appello
art. 342 c.p.c.
evocato in relazione ai requisiti dell’atto di appello; la Corte ha ritenuto che il motivo non colpisse un reale difetto di pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro per le censure di violazione di legge sostanziale relative alla qualificazione della strada e all’usucapione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro per la censura di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale sulla base di proposta del consigliere delegato; il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
art. 96 c.p.c.
applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Chi intende dedurre in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata deve dimostrare non solo di averla già proposta in merito, ma anche indicare specificamente l’atto del giudizio precedente in cui ciò è avvenuto; in mancanza, la censura è inammissibile per novità e difetto di specificità.
- L’usucapione richiede la prova di tutti i suoi elementi costitutivi: il mero uso del bene e la sua manutenzione non bastano, di per sé, a dimostrare un possesso uti dominus né l’animus excludendi alios.
- L’animus possidendi può essere desunto in via presuntiva dal corpus solo quando le attività materiali siano inequivocamente corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà; in difetto, resta ferma la necessità di una prova rigorosa del possesso ad usucapionem.
- Nelle controversie sulla strada privata o interpoderale, la qualificazione del bene come strada formata ex collatione privatorum agrorum implica un accertamento fattuale specifico; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come mera questione di diritto.
- L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito non abbia affatto preso posizione sulla domanda o sul motivo di gravame; se la questione è stata comunque esaminata, anche implicitamente, la censura ex art. 112 c.p.c. è infondata.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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