Cassazione Penale, Ordinanza n. 39239/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva riportato una condanna in appello per detenzione di sostanza stupefacente e di armi bianche. In sede di appello aveva rinunciato a tutti i motivi, salvo quello relativo alla pena, nell'ambito di un concordato in appello. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, vizi relativi al trattamento sanzionatorio e, dall'altro, questioni inerenti alla confisca. La Corte rileva però che non sono stati proposti motivi consentiti: non possono essere dedotte in cassazione le censure su motivi di appello rinunciati, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né i vizi della pena che non si traducono in illegalità della stessa. Quanto alla confisca, il motivo non risulta devoluto in appello e comunque non emergono profili di illegalità rilevabili d'ufficio; inoltre, il ricorrente confonde la confisca ordinaria ex art. 240 c.p. con la confisca allargata ex art. 240-bis c.p., richiamata dall'art. 85 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero non deducibili perché riferite a motivi di appello rinunciati nel concordato, e che non vi fosse alcuna illegalità della pena ma, al più, una illegittimità non scrutinabile nei termini invocati. Per la confisca, ha osservato che la questione non era stata devoluta in appello e che, in ogni caso, la misura risultava prevista dalla legge sia come confisca ordinaria sia come confisca allargata nei limiti richiamati dal d.P.R. 309/1990. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione quando si impugnano motivi rinunciati nel concordato in appello.
art. 442, comma 2, c.p.p.
È richiamato nel principio delle Sezioni Unite sul giudizio abbreviato e sulla distinzione tra pena illegittima e pena illegale in caso di errata determinazione della diminuente per la continuazione tra delitti e contravvenzioni.
art. 609 c.p.p.
Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni sulla confisca che non siano state devolute con l'atto di appello.
art. 240 c.p.
La confisca ordinaria è indicata come misura prevista e consentita dalla legge nel caso esaminato.
art. 240-bis c.p.
La confisca allargata è richiamata come misura prevista e consentita, in combinazione con l'art. 85 d.P.R. 309/1990.
art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È richiamato quale norma che rinvia all'art. 240-bis c.p. e rende la confisca allargata riferibile anche all'attività di piccolo spaccio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione conseguente a concordato in appello non sono deducibili censure relative a motivi di appello espressamente rinunciati, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti propri dei vizi deducibili.
- La distinzione tra pena illegale e pena illegittima è decisiva: solo la pena che esorbita dai limiti legali o è diversa da quella prevista dalla legge è rilevabile come illegalità; un errore nel calcolo della diminuente, se la pena resta entro i limiti edittali, integra al più illegittimità non equiparabile a illegalità.
- Le questioni sulla confisca non devolute in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; sono però rilevabili d'ufficio solo i profili di vera illegalità della misura.
- Quando la legge prevede sia la confisca ordinaria sia la confisca allargata, il ricorso deve individuare con precisione la misura effettivamente applicata e i relativi presupposti, non essendo sufficiente confondere istituti diversi per contestarne la legittimità.
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