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Sentenza

Sentenza n. 2594/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.32/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, l'importo complessivo di euro 1.500,00. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava una sottoscrizione autografa della parte autenticata dal difensore e conteneva soltanto il riferimento al riconoscimento del diritto alla Carta docenti ai sensi della legge n. 107/2015. Non indicava il Tribunale amministrativo competente, le parti contendenti né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. La ricorrente non era presente alla camera di consiglio. È stata inoltre esaminata la questione della rilevabilità d'ufficio senza previo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., nonché l'eventuale sanabilità del vizio e la rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli ulteriori elementi utili a identificare la controversia. La procura generica può beneficiare dell'eccezione riconosciuta per quella apposta in calce o a margine del ricorso quando esista un contesto documentale unitario idoneo a identificarne l'oggetto; tale eccezione, secondo il Collegio, non si applica alla procura cartacea separata dal ricorso nativo digitale, successivamente acquisita in copia informatica, anche se depositata insieme al ricorso. La mera congiunzione telematica dei documenti non assicura né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso e non può essere formata successivamente alla sua redazione. Ha escluso la sanabilità del vizio mediante il combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha altresì escluso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l'opzione processuale più prudente. Quanto alla questione rilevata d'ufficio, il Collegio ha ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la difensora della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e la controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio non ancora oggetto di contraddittorio; secondo la decisione, l'avviso non è necessario quando i difensori non siano presenti all'udienza o alla camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente la rinnovazione o regolarizzazione della procura mancante o invalida quando la procura speciale costituisce requisito da possedere al momento della proposizione del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    L'errore scusabile è rimedio eccezionale, applicabile in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto nel giudicato civile posto a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Disciplina la penalità di mora richiesta dalla ricorrente in sede di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia quando non esista un documento cartaceo materialmente unitario con il ricorso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Rilevano in relazione all'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio tecnico nel processo amministrativo, che giustifica la richiesta di una procura speciale specifica.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata dal ricorso e formulata in termini generici è inidonea a conferire validamente lo ius postulandi per quello specifico giudizio.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e acquisita in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene necessariamente valida per il solo fatto della congiunzione telematica dei documenti: la procura deve comunque consentire di verificare la volontà del mandante con riferimento alla specifica controversia e deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso.
  • L'equiparazione della procura separata a quella apposta in calce all'atto, prevista dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, non esonera dall'indicazione nella procura degli elementi identificativi della controversia quando il ricorso e la procura non costituiscano un contesto documentale cartaceo materialmente unitario.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non è concedibile per la genericità della procura quando la pronuncia sopravvenuta si limita a confermare un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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