Cassazione Civile, Ordinanza n. 04014/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'istanza riguarda la correzione di un'ordinanza di legittimità che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e condannato quest'ultima alle spese, ma nel dispositivo non aveva inserito, per asserito errore materiale, la statuizione sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della società controricorrente. La questione si innesta su una vicenda tributaria definita nei gradi di merito quando la società era ancora in bonis; prima del ricorso per cassazione era però intervenuta la dichiarazione di fallimento. La Corte esamina quindi: la legittimazione processuale della società fallita a resistere in cassazione in presenza di inerzia della curatela; la natura delle spese di lite del giudizio di legittimità e la legittimazione del difensore antistatario a chiedere la distrazione anche dopo il fallimento; la possibilità di correggere l'ordinanza per omissione della statuizione sulle spese ex artt. 287 e 288 c.p.c.
La decisione
La Corte accoglie l'istanza di correzione. Ritiene che, nonostante la dichiarazione di fallimento, la società fosse legittimata a resistere per inerzia documentata della curatela; che la richiesta di distrazione atteneva al rapporto tra la parte costituita e il suo difensore e riguardava spese non concorsuali; e che l'omessa pronuncia sulla distrazione integrasse un errore materiale emendabile. Dispone quindi la correzione dell'ordinanza n. 23312/2024 inserendo nel dispositivo, dopo le parole "oltre accessori di legge", la formula "con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Giorgio Sagliocco, procuratore antistatario".
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
Richiamato per indicare che il difensore si era rappresentato e difeso da sé medesimo quale procuratore antistatario.
art. 91 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulle spese per affermare che le spese di lite seguono la soccombenza e non assumono, nel caso, natura concorsuale.
art. 93 c.p.c.
Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore che le abbia anticipate.
art. 287 c.p.c.
Norma che consente la correzione degli errori materiali nel provvedimento.
art. 288 c.p.c.
Norma procedurale applicata per emendare l'omissione nel dispositivo e per ordinare gli adempimenti di cancelleria.
art. 42 L. fall.
Richiamato per descrivere lo spossessamento conseguente al fallimento.
art. 43 L. fall.
Richiamato per affermare la riserva della legittimazione processuale al curatore sui rapporti compresi nella procedura.
art. 142 CCII
Indicato come corrispondente attuale dell'art. 42 L. fall. sullo spossessamento.
art. 143 CCII
Indicato come corrispondente attuale dell'art. 43 L. fall. sulla legittimazione processuale del curatore.
art. 196-quinquies, comma 5
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria, secondo il testo riportato.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento del debitore e la conseguente attribuzione al curatore della legittimazione processuale sui rapporti compresi nella procedura, ma il fallito conserva una legittimazione processuale suppletiva quando la curatela rimanga oggettivamente inerme.
- L'inerzia della curatela può fondare la legittimazione del fallito a resistere o impugnare solo se risulti documentalmente provata.
- La domanda di distrazione delle spese di lite riguarda il rapporto tra la parte costituita e il difensore che abbia anticipato le spese, e non coinvolge di per sé la procedura concorsuale.
- Le spese del giudizio di legittimità oggetto di distrazione non assumono natura di credito concorsuale e restano estranee alla verifica del passivo e alla ripartizione fallimentare.
- L'omessa pronuncia nel dispositivo sulla distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata e ne ricorrano i presupposti, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione del provvedimento.
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