L.R. Lazio 2/2008
Norme per il contenimento dei prezzi al consumo (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio istituisce incentivi per esercizi commerciali e comuni finalizzati a contenere i prezzi di un paniere di prodotti per famiglie a basso reddito. Prevede contributi per campagne informative, possibili agevolazioni tributarie comunali, criteri per definire il paniere, un regolamento attuativo entro 90 giorni e priorità nelle autorizzazioni per la vendita su aree pubbliche ai produttori di filiera corta.
Incentivi regionali per il contenimento dei prezzi al consumo
Norme per il contenimento dei prezzi al consumo
La legge regionale del Lazio introduce misure di sostegno al commercio al dettaglio per favorire il mantenimento del potere d’acquisto, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. La disciplina si concentra su un paniere di prodotti di uso prevalente per i redditi fino a 1.200 euro e su strumenti di incentivazione economica e organizzativa.
Finalità e ambito dell’intervento
La Regione persegue una politica di incentivi a favore del commercio al minuto dei generi compresi in un paniere definito in base ai consumi prevalenti delle fasce di reddito fino a 1.200 euro. L’obiettivo è contenere i prezzi al consumo e aumentare le opportunità di risparmio per i consumatori.
Incentivi per gli esercizi di vendita al dettaglio
Alle grandi, medie e piccole strutture di vendita al dettaglio che aderiscono, singolarmente o in forma associata, a convenzioni con i comuni per bloccare o ridurre i prezzi dei prodotti del paniere, può essere concesso un contributo regionale per le campagne pubblicitarie informative.
Il contributo:
- è riconosciuto nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- può arrivare fino al 5% della spesa sostenuta per la pubblicità;
- è finalizzato a informare i consumatori sulle occasioni di risparmio offerte.
Possibili agevolazioni tributarie comunali
I comuni, nei limiti della normativa vigente, possono valutare la possibilità di prevedere agevolazioni tributarie nei confronti delle imprese che aderiscono alle convenzioni e beneficiano del contributo regionale. La legge non impone tali agevolazioni, ma ne rimette la valutazione all’ente locale.
Definizione del paniere dei prodotti
La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, i prodotti da inserire nel paniere. La selezione deve rispettare criteri orientati alla tutela dei consumatori e delle fasce a basso reddito.
I criteri indicati sono:
- prodotti di largo e generale consumo per i cittadini a basso reddito;
- prodotti, anche non di prima necessità, che concorrano alla crescita socio-culturale dei cittadini;
- definizione di standard qualitativi dei prodotti inseriti nel paniere, a difesa dei consumatori.
Per individuare i prodotti, la Giunta utilizza:
- i dati ufficiali ISTAT sull’aumento del costo della vita;
- studi e ricerche di istituti specializzati di comprovata esperienza e serietà;
- elaborazioni di strutture regionali sull’incidenza dell’inflazione per fasce di reddito.
Ruolo dell’osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi
L’osservatorio regionale competente svolge funzioni consultive a supporto della Giunta in relazione ai prodotti del paniere. In particolare:
- analizza il rapporto qualità-prezzo;
- valuta la compatibilità delle richieste di aggiornamento dei prezzi di vendita;
- esprime valutazioni sugli aggiornamenti periodici della composizione del paniere.
Regolamento attuativo e programmazione annuale
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere emanato il regolamento di attuazione. Il regolamento disciplina in particolare:
- gli elementi essenziali delle convenzioni con i comuni;
- le modalità di stipulazione delle convenzioni;
- le procedure per l’assegnazione dei finanziamenti ai comuni.
La Giunta regionale, sentita la commissione competente, adotta inoltre ogni anno un programma di intervento sulla base delle richieste trasmesse dai comuni, definendo la ripartizione del finanziamento regionale tra gli enti richiedenti.
Priorità per le autorizzazioni nei mercati
I comuni rilasciano prioritariamente le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche ai produttori dei generi agro-alimentari inseriti nel paniere che realizzano, singolarmente o in forma associata, iniziative di filiera corta mediante vendita diretta al consumatore. Si tratta di una priorità amministrativa per favorire i circuiti brevi di commercializzazione.
Aspetti finanziari
Gli oneri di prima attuazione sono valutati in 50 mila euro, coperti mediante riduzione del capitolo R31525. È istituito un apposito capitolo nell’UPB R31 per i trasferimenti ai comuni, gli incentivi alla distribuzione e le spese di funzionamento dell’osservatorio.
Per gli esercizi successivi, la quantificazione degli oneri è demandata alle rispettive leggi di bilancio. Dal 1° gennaio 2012, secondo la nota riportata nel testo, la copertura degli oneri è imputata al capitolo di spesa R31902.
Limiti di finanziamento e regime europeo
I finanziamenti regionali sono concessi entro i limiti del regime europeo “de minimis”. Ne deriva che gli aiuti sono soggetti alla disciplina unionale sugli aiuti di importanza minore.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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