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Legge

L.R. Lazio 1/2008

Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti (1) (1a)

Normativa regionaleL.R. Lazio 1/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce per il Lazio il quadro generale delle agenzie regionali istituite ai sensi dello Statuto, attribuendo autonomia gestionale e finanziaria entro indirizzi della Giunta, e disciplina direttore, organizzazione, bilancio e controlli. Contiene anche il riordino transitorio di alcuni enti pubblici dipendenti, con trasformazioni e soppressioni già realizzate o superate da norme successive.

Norme generali sulle agenzie regionali del Lazio e riordino transitorio degli enti pubblici dipendenti

Norme generali sulle agenzie regionali e riordino degli enti pubblici dipendenti

La legge regionale disciplina, per la Regione Lazio, il modello generale delle agenzie regionali istituite ai sensi dello Statuto e detta disposizioni transitorie per il riordino di enti pubblici dipendenti. Il quadro è quello di un’organizzazione amministrativa regionale più razionale e specializzata, con autonomia operativa delle agenzie entro indirizzi e controlli regionali.

Finalità e ambito della disciplina

Il provvedimento mira a razionalizzare l’ordinamento amministrativo regionale, compreso il sistema degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, secondo criteri di celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione. Le singole leggi istitutive delle agenzie devono poi disciplinarne in concreto l’assetto, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge.

Natura giuridica e autonomia delle agenzie

Le agenzie sono qualificate come unità amministrative della Regione, preposte ad attività tecnico-operative di interesse regionale che richiedono professionalità specialistiche e modalità organizzative peculiari. Ad esse è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ma nei limiti delle risorse disponibili e in coerenza con politiche, obiettivi, indirizzi e direttive regionali.

Indirizzo politico, programmazione e vigilanza

La Giunta regionale, nel rispetto della partecipazione sindacale prevista dalla contrattazione, adotta su proposta dell’assessore competente e sentite le commissioni consiliari:

  • i programmi triennali di attività delle singole agenzie;
  • gli altri atti di indirizzo e direttiva cui le agenzie devono conformarsi. La Giunta esercita anche vigilanza e controllo sulle agenzie.

Attività svolte per enti locali e altri enti pubblici

Le agenzie possono svolgere attività tecnico-operative anche nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali, ma solo sulla base di apposite intese tra la Regione e l’ente interessato.

Organo dell’agenzia: il direttore

L’organo dell’agenzia è il direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto. Può essere scelto tra dirigenti regionali iscritti nel ruolo oppure tra esperti e professionisti esterni, purché in possesso dei requisiti previsti dalle leggi istitutive.

Al direttore si applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente per i direttori regionali sul conferimento e sulla durata dell’incarico, salvo le norme speciali della legge e delle leggi istitutive di ciascuna agenzia. Il trattamento economico è fissato dalla Giunta in base a parametri connessi a struttura, competenze e dimensioni dell’agenzia, entro il tetto massimo previsto per i direttori regionali dalla normativa richiamata.

Compiti del direttore

Il direttore dirige e coordina l’attività dell’agenzia ed è responsabile della sua efficienza, efficacia, economicità e conformità agli atti regionali di indirizzo. In particolare:

  • predispone il regolamento di organizzazione e lo trasmette alla Giunta;
  • predispone il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta entro il 30 ottobre di ogni anno;
  • adotta bilancio di previsione, assestamento, variazioni e rendiconto generale;
  • redige la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche finanziari;
  • assegna ai dirigenti obiettivi e risorse;
  • verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti.

Organizzazione interna, personale e supporti tecnici

L’organizzazione delle agenzie è disciplinata da regolamenti adottati dalla Giunta regionale, in coerenza con la normativa regionale sull’ordinamento delle strutture e del personale e nel rispetto delle leggi istitutive. Tali regolamenti definiscono, tra l’altro:

  • competenze del direttore e degli altri dirigenti;
  • modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;
  • criteri di assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti;
  • modalità di svolgimento di attività per enti locali e altri enti pubblici regionali.

Le leggi istitutive e i regolamenti possono prevedere comitati tecnici con personale regionale ed esperti esterni, questi ultimi a titolo gratuito, quando la peculiarità delle attività o specifici progetti lo richiedano. Per le attività ordinarie le agenzie utilizzano personale a tempo indeterminato dei ruoli regionali; negli altri casi possono avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato e di consulenti esterni di comprovata esperienza. È inoltre consentita la collaborazione di enti senza fini di lucro operanti nella ricerca scientifica, tramite convenzioni e nei limiti delle risorse disponibili, per studi, indagini e ricerche strettamente connessi ai compiti dell’agenzia.

Programma annuale di attività

Entro il 31 gennaio di ogni anno, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta regionale adotta per ciascuna agenzia il programma annuale di attività, coerente con il programma triennale. Tale atto costituisce indirizzo e direttiva della Giunta nei confronti del direttore ed è il riferimento per il controllo strategico.

La proposta è predisposta dal direttore e trasmessa all’assessore competente. Il programma assegna al direttore obiettivi e progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

Risorse finanziarie e contabilità

Le risorse finanziarie delle agenzie sono costituite da:

  • fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale;
  • proventi delle attività svolte a favore degli enti convenzionati;
  • eventuali finanziamenti dell’Unione europea, dello Stato o della Regione.

Il sistema contabile è disciplinato da un regolamento adottato dalla Giunta, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e sentita la commissione consiliare competente. In base a tale regolamento, il direttore adotta bilancio di previsione, assestamento, variazioni e rendiconto, nei limiti delle risorse disponibili, trasmettendoli agli assessori competenti e a quello al bilancio per l’approvazione consiliare, in coerenza con la disciplina regionale di contabilità.

Disposizioni transitorie sul riordino degli enti

In fase di prima applicazione la Regione procede al riordino degli enti indicati nella legge finanziaria regionale 2007, secondo la disciplina transitoria contenuta nella legge.

Sono confermati quali enti pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dello Statuto:

  • ARSIAL;
  • ARPA Lazio;
  • LAZIODISU;
  • Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica;
  • l’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio, poi oggetto di successive vicende modificative;
  • l’Agenzia regionale per la mobilità, poi abrogata la relativa previsione.

È inoltre confermata la natura giuridica, come enti pubblici dipendenti dalla Regione, degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale, anche in considerazione del coinvolgimento degli enti locali nella gestione.

Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2008, su proposta della Giunta, avrebbe dovuto adeguare le leggi istitutive degli enti confermati ai principi dello Statuto; se previsti organi come consiglio di amministrazione e collegio dei revisori, la loro designazione doveva avvenire con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni.

Trasformazione di enti pubblici dipendenti in agenzie regionali

La legge disponeva la trasformazione in agenzie regionali di:

  • Agenzia Lazio Lavoro;
  • ARDIS;
  • ARP;
  • AGENSPORT;
  • Ente regionale per la comunicazione “Istituto Montecelio”.

La Giunta doveva adottare, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, entro il 31 marzo 2008, regolamenti di organizzazione contenenti la disciplina specifica delle nuove agenzie, nel rispetto dei principi statutari e della legge. In tale quadro:

  • risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali degli enti trasformati passavano alla Regione, con subentro nei rapporti attivi e passivi;
  • il personale di ruolo conservava continuità del rapporto, posizione giuridica ed economica e, in primo inquadramento, il trattamento accessorio in godimento al 31 dicembre 2007, riassorbibile con futuri aumenti contrattuali;
  • erano previsti processi di stabilizzazione per lavoratori inseriti in progetti di cantiere scuola-lavoro, secondo la normativa richiamata;
  • le risorse dovevano essere assegnate alle nuove agenzie in misura adeguata alle rispettive funzioni;
  • gli organi degli enti trasformati restavano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei direttori delle agenzie.

Ulteriore disciplina transitoria su LAZIODISU e Istituto Jemolo

In sede di adeguamento della legge istitutiva di LAZIODISU era previsto anche l’estinzione del consorzio pubblico “Pegaso”, ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari. Per l’Istituto Jemolo era prevista una successiva legge di riorganizzazione.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga numerose previgenti disposizioni regionali relative agli enti oggetto di riordino, sostituendole con il nuovo assetto delle agenzie e degli enti confermati. L’efficacia delle abrogazioni decorre dall’entrata in vigore dei regolamenti previsti per le agenzie trasformate; da tale data, i richiami contenuti nelle leggi regionali e in altre disposizioni agli enti soppressi o trasformati si intendono riferiti alle corrispondenti agenzie, nei limiti delle rispettive competenze.

Obsolescenza pratica della disciplina

La legge conserva valore di quadro generale, ma molte delle disposizioni transitorie e di riordino risalgono al 2008 e risultano in larga parte superate da successive riorganizzazioni, soppressioni di agenzie e interventi legislativi modificativi. Restano dunque rilevanti soprattutto le norme generali sull’assetto delle agenzie regionali, nei limiti della disciplina speciale successiva.

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