L.R. Lazio 27/2007
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeApprovazione del bilancio regionale Lazio 2008, del bilancio pluriennale 2008-2010 e di numerose autorizzazioni di spesa, mutui, prestiti obbligazionari e variazioni contabili per l’esercizio 2008. Contiene anche interventi settoriali e proroghe/adeguamenti puntuali, tutti riferiti per lo più al solo anno 2008 o al triennio 2008-2010; oggi ha rilievo solo storico e non operativo.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per il 2008
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2008
La legge approva il bilancio di previsione della Regione Lazio per il 2008 e il bilancio pluriennale 2008-2010, fissando gli stanziamenti di entrata e di spesa e dettando una serie di autorizzazioni finanziarie, variazioni contabili e interventi settoriali valevoli nel territorio regionale.
Entrate e spese del bilancio 2008
La Regione approva per l’anno finanziario 2008 un totale generale delle entrate e delle spese pari a 28.525.172.225,12 euro in termini di competenza e a 31.508.657.827,73 euro in termini di cassa. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali secondo lo stato di previsione allegato, nonché l’impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e cassa.
La gestione dei flussi di cassa deve avvenire nel rispetto del patto di stabilità interno. Per le partite di giro i pagamenti sono consentiti solo nei limiti delle disponibilità accertate sui relativi capitoli.
Bilancio pluriennale e allegati
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010. Sono altresì approvati gli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa, tra cui:
- capitoli relativi a spese obbligatorie;
- capitoli per pagamenti mediante ordini di accreditamento;
- garanzie regionali;
- fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi;
- capitoli per i quali la Regione è autorizzata a contrarre mutui o prestiti per nuovi investimenti.
Indebitamento, mutui e obbligazioni
La Regione è autorizzata a contrarre mutui o prestiti per finanziare nuovi investimenti fino all’importo complessivo indicato in legge, con tasso massimo annuo del 9 per cento, durata di ammortamento minima di dieci anni e massima di trentacinque anni. La Giunta regionale può assumere i relativi atti nei limiti e alle condizioni previste.
In alternativa totale o parziale ai mutui, la Regione può emettere prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari. La Giunta definisce condizioni e modalità dell’operazione, può istituire un fondo vincolato per il rimborso del capitale e può affidarne la gestione anche a soggetti partecipati dalla Regione, se sottoposti a vigilanza finanziaria.
Il rimborso dei prestiti è garantito da appositi stanziamenti di bilancio e da vincoli di destinazione sulle entrate regionali; il tesoriere è incaricato di accantonare le somme necessarie e di versarle alle scadenze previste. È prevista anche la possibilità di rinegoziare mutui e titoli, ricorrere all’estinzione anticipata, contrarre nuovi finanziamenti per sostituire il debito estinto e utilizzare strumenti derivati per la ristrutturazione del debito, nel rispetto delle condizioni indicate dalla legge.
Regole contabili, residui e patto di stabilità
Per i residui perenti del bilancio del Consiglio regionale gli adempimenti sono svolti dalla segreteria amministrativa del Consiglio e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
Le somme iscritte in conto residui per gli esercizi 2006 e 2007, non scadute al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio. La Giunta è inoltre autorizzata, se necessario per coprire disavanzi del servizio sanitario regionale dell’anno precedente, a effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche di diverse unità previsionali, con esclusione dei capitoli vincolati.
Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2008, è prevista una verifica straordinaria degli impegni assunti entro il 30 giugno 2008, con eventuale limitazione degli stanziamenti; sui risultati deve essere resa relazione alla commissione consiliare competente entro trenta giorni.
Interventi e stanziamenti settoriali
La legge dispone numerosi finanziamenti e capitoli di spesa per il 2008 e, in alcuni casi, per il triennio 2008-2010, tra cui interventi per:
- Comunità d’Arcipelago delle Isole Ponziane;
- investimenti dell’ARPA Lazio;
- raccolta differenziata nei Comuni;
- polizia locale;
- microcredito;
- attività di Asclepion scpa;
- modernizzazione amministrativa degli enti locali ed e-government;
- artigianato;
- progetti pilota e interventi sanitari, inclusi screening neonatali e copertura dei disavanzi sanitari.
Sono anche previste modifiche puntuali a leggi regionali vigenti, con variazioni di denominazioni di capitoli, stanziamenti, proroghe di termini e adeguamenti procedurali per specifici settori (cultura, edilizia, viabilità, enti locali, agricoltura, bollettino ufficiale, organizzazione amministrativa).
Proroghe e termini speciali
La legge contiene diverse proroghe e finestre temporali riferite a singoli procedimenti del 2008, tra cui:
- ripresentazione di proposte di intervento finanziabili per piani di zona edilizia economica e popolare entro 60 giorni dall’entrata in vigore;
- presentazione di domande per contributi su strade provinciali e comunali entro 30 giorni dall’entrata in vigore;
- proroga al 30 aprile 2008 del termine per progetti esecutivi, gare e affidamenti relativi al piano annuale beni e servizi culturali 2007;
- applicazione di alcune disposizioni solo dal 1° gennaio 2007 o dopo un anno dal regolamento attuativo, per specifiche materie già disciplinate da leggi precedenti.
Enti regionali e bilanci approvati
Sono approvati i bilanci di previsione 2008 di vari enti regionali, tra cui ARPA, enti parco, agenzie e altri organismi regionali indicati in legge. Tali enti devono adeguare, se necessario, i propri bilanci agli stanziamenti definitivi del bilancio regionale 2008-2010.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. La disciplina è però in larga parte limitata all’esercizio finanziario 2008 o al triennio 2008-2010 e, per questa ragione, ha oggi rilievo essenzialmente storico e contabile.
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