Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1154

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1154 della Commissione del 29 luglio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» (DOP)

Normativa europea32020R1154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» come denominazione di origine protetta (DOP). La Commissione prende atto che la domanda della Polonia è stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo contiene unicamente la registrazione della denominazione, il rinvio alla classe di prodotto interessata e le regole di entrata in vigore e applicabilità diretta negli Stati membri.

Iscrizione nel registro DOP della denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» per il miele polacco.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione di origine protetta «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego», con effetti per gli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento. Riguarda il prodotto della classe 1.4 «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)»; non introduce un regime generale per tutti i prodotti, ma disciplina un singolo nome protetto nell’ambito del sistema UE delle DOP/IGP.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1154: registrazione della DOP «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego"

Il regolamento attua la procedura di registrazione nel sistema europeo delle denominazioni di origine protette e indica che la domanda presentata dalla Polonia per «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti. In conseguenza di ciò, la Commissione dispone l’iscrizione della denominazione nel registro delle DOP.

Contesto normativo e base giuridica

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando viene richiamata la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e l’assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 registra la denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» come DOP. La denominazione riguarda un prodotto ricompreso nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè «Altri prodotti di origine animale», con espresso riferimento a miele, uova e prodotti lattiero-caseari diversi dal burro.

Effetti giuridici

La registrazione attribuisce alla denominazione lo статус di DOP nel quadro della disciplina UE sui prodotti di qualità, con conseguente tutela del nome registrato secondo il sistema del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo non contiene ulteriori condizioni sostanziali di produzione o specifiche tecniche, limitandosi all’iscrizione nel registro.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione «Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego» è registrata come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.4 «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Polonia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non sono state notificate opposizioni ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentari di qualitàdenominazioni di origine protettetutela delle indicazioni geografiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.