Regolamento (UE) 2020/1197
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione dà attuazione operativa al regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee delle imprese, fissando contenuti, definizioni, classificazioni, tempistiche e modalità di trasmissione dei dati. Disciplina in modo dettagliato sia le statistiche congiunturali e strutturali sulle imprese sia il quadro europeo dei registri di imprese, includendo gruppi multinazionali, imprese a controllo estero e scambi di dati riservati. Introduce inoltre regole di semplificazione, deroghe per dimensione del Paese e programmi di campionamento, nonché un articolato impianto di allegati tecnici per beni, servizi e R&S.
Stabilisce le specifiche tecniche, le definizioni, le disaggregazioni, le semplificazioni e le modalità di trasmissione dei dati per le statistiche europee sulle imprese e per il registro europeo delle imprese a fini statistici, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle rispettive autorità statistiche nazionali nella produzione, trasmissione, scambio e diffusione di statistiche europee sulle imprese, incluse statistiche congiunturali, strutturali, regionali e relative alle attività internazionali, nonché alla gestione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Copre imprese, unità locali, unità giuridiche, gruppi di imprese, imprese a controllo estero, consociate nazionali ed estere, e flussi di beni e servizi intra-UE ed extra-UE; include anche scambi di dati riservati con Eurostat, banche centrali nazionali e BCE. Sono previste deroghe, semplificazioni e programmi di campionamento in funzione della dimensione economica dello Stato membro e dell’importanza delle attività/prodotti; alcune parti si applicano solo dal 1º gennaio 2021, altre dal 1º gennaio 2022 o 2024, e alcune specifiche tecniche entrano in vigore più tardi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione: specifiche tecniche per le statistiche europee sulle imprese
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/2152 definendo il contenuto tecnico delle statistiche europee sulle imprese e del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. La sua struttura è fortemente allegata: la disciplina sostanziale è in pochi articoli, mentre le specifiche operative, le classificazioni, le definizioni e le disaggregazioni sono contenute negli allegati. L’obiettivo dichiarato è assicurare comparabilità tra Stati membri, armonizzazione dei dati, riduzione degli oneri per le imprese e migliore copertura delle statistiche legate alla globalizzazione.
Ambito e finalità
Il regolamento si colloca a valle del regolamento (UE) 2019/2152 e serve a rendere concretamente esigibili gli obblighi di produzione e trasmissione statistica. I considerando evidenziano che il quadro comune copre sviluppo, produzione e diffusione di statistiche sulle imprese, che il registro statistico delle imprese è base di campionamento fondamentale e che sono necessarie definizioni uniformi di concetti, variabili e aggregazioni per garantire confrontabilità e coerenza in tutti i settori statistici. Viene inoltre richiamata la necessità di considerare il principio della proprietà economica e di ridurre, per quanto possibile, l’onere di risposta per le imprese.
Ambito di applicazione soggettivo e materiale
Le disposizioni riguardano gli Stati membri, le autorità statistiche nazionali, Eurostat, e, per alcune parti, le banche centrali nazionali e la BCE. Sul piano materiale coprono:
- statistiche congiunturali delle imprese;
- statistiche sulle imprese a livello nazionale e regionale;
- statistiche sulle attività internazionali delle imprese;
- statistiche sui registri di imprese a fini statistici;
- scambio di dati riservati e metadati;
- statistiche su R&S, acquisti, investimenti, demografia d’impresa, imprese a controllo estero, gruppi multinazionali, beni e servizi scambiati internazionalmente.
Struttura delle statistiche e principali domini
L’allegato I elenca in modo sistematico i domini e le tematiche: statistiche congiunturali, statistiche nazionali, regionali e internazionali. Tra le variabili ricorrono indicatori su:
- popolazione di imprese, nascite, cessazioni, sopravvivenza e imprese a forte crescita;
- input di lavoro, ore lavorate, retribuzioni e oneri sociali;
- R&S intra muros, personale di R&S e finanziamenti pubblici alla R&S;
- acquisti di beni e servizi, scorte, fatturato netto, valore della produzione, valore aggiunto e investimenti;
- prezzi all’importazione e alla produzione;
- permessi di costruire e proprietà immobiliare;
- scambi di beni e servizi secondo le caratteristiche delle imprese;
- attività internazionali e produzione all’estero controllata da residenti.
Definizioni e classificazioni
Gli allegati IV, V e VI contengono le definizioni dei concetti chiave: unità statistiche residenti, territorio economico, mercato interno/non interno, impresa, unità locale, controllo, impresa a controllo estero, consociata estera, unità istituzionale ultima controllante, fatturato netto, valore della produzione, valore aggiunto, investimenti, R&S, acquisti, scorte, prezzi, produzione commercializzata, produzione effettiva e fornitura internazionale di servizi. Sono inoltre definiti gli RPI, gli aggregati speciali NACE/CPA, la classificazione EBOPS 2010 per i servizi e la nomenclatura combinata/TARIC per i beni.
Statistiche congiunturali delle imprese
Per il dominio congiunturale il regolamento stabilisce variabili, unità di misura, popoli statistici, disaggregazioni per attività/prodotto, termini di trasmissione e prime serie di riferimento. Sono previsti termini differenziati a seconda dell’indicatore, ad esempio:
- T+40 giorni per iscrizioni e fallimenti;
- T+1 mese, T+2 mesi o T+3 mesi per prezzi, produzione, vendite e fatturato;
- T+3 mesi per permessi di costruire. La parte VII disciplina i pesi e l’anno base degli indici compositi, prevedendo il ribasamento ogni cinque anni e l’adeguamento degli indici entro tre anni dalla fine del nuovo anno base.
Statistiche nazionali e regionali sulle imprese
Gli articoli e gli allegati relativi alle statistiche nazionali e regionali prevedono una copertura ampia delle imprese attive, dei dipendenti, delle classi dimensionali, delle forme giuridiche e dei settori economici. La granularità aumenta per Stati membri medi e grandi, mentre i piccoli possono beneficiare di disaggregazioni meno onerose. Le statistiche regionali usano i livelli NUTS 0-3 a seconda della variabile e prevedono anche informazioni su unità locali, demografia d’impresa e R&S per regione.
Gruppi di imprese, imprese a controllo estero e scambi di dati riservati
Il regolamento dedica grande attenzione ai gruppi multinazionali, alla proprietà e al controllo delle unità, nonché alle relazioni tra unità giuridiche, imprese e gruppi. L’allegato VIII specifica le variabili del registro europeo delle imprese; l’allegato IX disciplina in dettaglio il trattamento dei dati riservati, il formato elettronico, la cifratura, la limitazione degli accessi e lo scambio con ASN, BCE e banche centrali nazionali. È prevista la possibilità di trasmettere dati con flag di riservatezza e l’obbligo di protezione dei sistemi informatici secondo standard di sicurezza UE.
Scambi internazionali di beni
L’allegato V detta una disciplina estremamente dettagliata per gli scambi intra-UE ed extra-UE di beni. Definisce merci, importazioni/esportazioni, territorio statistico, Stati membri di esportazione/importazione, operatore partner, base imponibile, valore statistico, quantità, natura della transazione, modo di trasporto, trattamento preferenziale e condizioni di consegna. Sono regolate categorie speciali come:
- navi e aeromobili;
- merci fornite a navi, aeromobili e impianti in alto mare;
- prodotti del mare;
- veicoli spaziali;
- gas naturale;
- energia elettrica. Sono inoltre previste semplificazioni, soglie minime, esclusioni metodologiche e calendari di trasmissione, con particolare dettaglio per le esportazioni intra-UE di beni tra Stati membri e lo scambio di metadati di monitoraggio.
Scambi internazionali di servizi e modalità di fornitura
L’allegato VI disciplina le statistiche sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e la fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura. Le quattro modalità del GATS sono richiamate esplicitamente:
- modalità 1: fornitura transfrontaliera;
- modalità 2: consumo all’estero;
- modalità 3: presenza commerciale;
- modalità 4: presenza di persone fisiche. Sono inoltre definite le componenti EBOPS 2010 e i raggruppamenti complementari, con riferimento a fabbricazione conto terzi, manutenzione e riparazione, trasporti, viaggi, costruzioni, assicurazioni, servizi finanziari, proprietà intellettuale, ICT, altri servizi alle imprese, servizi culturali e amministrativi pubblici. La Commissione deve pubblicare guide di compilazione, con prima edizione entro fine 2021 e seconda edizione riveduta entro fine 2023.
Semplificazioni, deroghe e flag CETO
L’allegato III è centrale per la riduzione degli oneri. Prevede:
- il criterio dell’1 %: una variabile può non essere compilata se il contributo dello Stato membro a un dato indicatore è inferiore all’1 % del totale UE;
- la classificazione degli Stati membri in piccoli, medi e grandi, basata sul valore aggiunto;
- il flag CETO, per variabili che servono solo al calcolo dei totali europei e non sono pubblicate a livello nazionale;
- programmi di campionamento europei che possono limitare la copertura dei dati;
- deroghe basate sulle dimensioni economiche dell’attività nel paese;
- regole sulla lunghezza minima delle serie per nuovi Stati membri.
Entrata in vigore, applicazione e abrogazioni
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1º gennaio 2021, con applicazione differita al 1º gennaio 2022 per alcune tabelle dell’allegato I e per l’allegato V. L’articolo 12 abroga progressivamente numerosi regolamenti anteriori in materia di statistiche sulle imprese, scambi esteri, R&S e consociate estere, mantenendo però fermi gli obblighi relativi ai periodi di riferimento precedenti alle rispettive date di abrogazione.
Disposizioni principali
Requisiti dei dati e allegati tecnici
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per gli elementi dei dati da trasmettere sulle tematiche dettagliate del regolamento (UE) 2019/2152. Gli allegati II, III, IV, V, VI e VII precisano rispettivamente RPI e aggregati speciali, semplificazioni, definizioni tecniche, specifiche per gli scambi di beni e servizi, e regole transitorie su ponderazioni e anno base.
Disaggregazioni per attività, prodotto e dimensione del Paese
Gli articoli 2 e 3 stabiliscono i raggruppamenti principali di industrie (RPI), gli aggregati speciali NACE/CPA e le semplificazioni applicabili. Gli obblighi variano in base alla dimensione dello Stato membro (piccolo, medio, grande), con soglie e possibili esoneri o riduzioni di dettaglio, compreso l’uso del flag CETO per dati utilizzabili solo ai fini dei totali europei.
Definizioni tecniche e domini specifici
L’articolo 4 rinvia agli allegati IV, V e VI per le definizioni tecniche delle variabili, degli scambi internazionali di beni e degli scambi internazionali di servizi. Gli articoli 5 e 6 precisano che per beni e servizi internazionali si applicano, rispettivamente, le specifiche degli allegati V e VI, con requisiti di dati dedicati per commercio intra-UE, extra-UE e fornitura internazionale di servizi.
Statistiche congiunturali delle imprese
L’articolo 7 disciplina ponderazioni e anno base del dominio "Statistiche congiunturali delle imprese" e rinvia all’allegato VII, che fissa il primo anno base 2015, il secondo 2021 e il terzo 2025, oltre a disposizioni transitorie per alcune serie. Sono previste scadenze differenziate e specifiche per variabili quali produzione (volume), volume delle vendite, prezzi, fatturato netto e permessi di costruire.
Registro europeo delle imprese e scambio di dati riservati
Gli articoli 8 e 9 disciplinano le variabili del quadro europeo dei registri di imprese e lo scambio di dati riservati. L’allegato VIII elenca le informazioni da detenere su unità giuridiche, imprese, unità locali, gruppi di imprese e, ove rilevante, unità di attività economica; l’allegato IX regola la riservatezza, la sicurezza, il formato dei dati e i flussi tra Eurostat, ASN, BCE e banche centrali nazionali.
Trasmissione di dati e metadati
L’articolo 10 prevede che dati e metadati siano trasmessi elettronicamente tramite lo sportello unico Eurostat o reti sicure, con uso di standard di scambio statistico definiti da Eurostat/SDMX. Regola anche l’uso delle valute nazionali o dell’euro, la trasmissione dei dati riservati con valore esatto e flag di segretezza, e i termini per l’invio di revisioni.
Relazioni sulla qualità e sui metadati
L’articolo 11 impone relazioni annuali di qualità e metadati per i registri statistici e relazioni sui metadati per le statistiche sulle imprese secondo la periodicità del regolamento (UE) 2019/2152. Sono previsti termini, standard SSE aggiornati e la possibilità di richieste supplementari di informazioni da parte di Eurostat.
Abrogazione di atti previgenti
L’articolo 12 abroga, in più fasi tra il 1º gennaio 2021, 2022 e 2024, numerosi regolamenti della Commissione in materia di statistiche sulle imprese, commercio estero, consociate estere, statistiche congiunturali e R&S. Gli obblighi relativi ai periodi di riferimento anteriori restano però salvi e i riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con applicazione generale dal 1º gennaio 2021. La tabella 16 e le tabelle da 34 a 37 dell’allegato I e l’allegato V si applicano invece dal 1º gennaio 2022.
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