Regolamento (UE) 2024/2679
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2679 della Commissione, del 15 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 per quanto riguarda modifiche amministrative e minori dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi Contec IPA Product Family
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sull’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family", già rilasciata nel 2019, per recepire una serie di modifiche amministrative e una modifica minore ritenute ammissibili dalla Commissione. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076, consolidando il sommario delle caratteristiche del biocida per i meta-SPC "Contec IPA Liquid Products" e "Contec IPA Wipes". Le altre condizioni dell’autorizzazione restano invariate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family" aggiornando l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 con modifiche amministrative e minori.
Ambito di applicazione
Si applica alla famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family" autorizzata a livello unionale con numero EU-0020460-0000, commercializzata e utilizzata nell’Unione europea nei tipi di prodotto 2 e 4. Riguarda il titolare dell’autorizzazione Contec Europe, i fabbricanti indicati nel sommario delle caratteristiche del biocida e, in concreto, i singoli prodotti e meta-SPC elencati nell’allegato. Non introduce un’autorizzazione nuova, ma sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076; restano immutate tutte le informazioni non espressamente modificate.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per "Contec IPA Product Family"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2679 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 relativo all’autorizzazione dell’Unione concessa alla famiglia di biocidi "Contec IPA Product Family". L’intervento recepisce modifiche amministrative e una modifica minore richieste da Contec Europe e valutate nell’ambito della disciplina sui biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Contesto normativo e iter di valutazione
Il considerando richiama l’autorizzazione originaria rilasciata il 29 novembre 2019 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076, con numero EU-0020460-0000, e il sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nel suo allegato II. Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, che disciplina le diverse categorie di modifiche delle autorizzazioni dei biocidi.
Contec Europe ha presentato all’ECHA una notifica di modifiche amministrative il 4 agosto 2021, iscritta nel registro con numero BC-QS069138-06, riguardante:
- l’aggiunta di una denominazione commerciale nel meta SPC 1;
- l’aggiunta di un fabbricante del principio attivo;
- l’aggiunta di un fabbricante di biocidi;
- l’eliminazione di informazioni sul materiale vettore nella sezione 6 del meta SPC 2.
Successivamente, il 28 febbraio 2022 è stata presentata una domanda di modifica minore, iscritta nel registro con numero BC-LM074066-29, relativa all’ampliamento della gamma di dimensioni dell’imballaggio dei prodotti nel meta SPC 1.
L’ECHA ha reso il proprio parere sulle modifiche amministrative il 19 ottobre 2021 e sulla modifica minore il 9 ottobre 2023, concludendo che le modifiche richieste erano compatibili con la definizione di modifica amministrativa o minore e che, anche dopo la loro attuazione, sarebbero rimaste soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha condiviso tali conclusioni, salvo che per il profilo relativo alla soppressione delle informazioni sul vettore nel meta SPC 2, che viene comunque trattato come modifica amministrativa con la precisazione che devono restare la descrizione della natura del vettore e vanno invece eliminate le informazioni sul contenuto di sostanza attiva e sul peso del vettore.
Effetto giuridico del regolamento
L’effetto principale è la sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076. La Commissione chiarisce che, al di fuori delle modifiche amministrative e minori accettate, tutte le altre informazioni dell’autorizzazione restano immutate. La scelta della sostituzione integrale dell’allegato è motivata da esigenze di chiarezza e di agevole accesso alla versione consolidata definitiva del sommario delle caratteristiche del biocida.
Struttura dell’allegato: prodotti, composizione e titolare
Il nuovo allegato II riporta il sommario delle caratteristiche del prodotto per una famiglia di biocidi articolata in due meta-SPC:
- "Contec IPA Liquid Products" (meta SPC 1, suffisso 1-1);
- "Contec IPA Wipes" (meta SPC 2, suffisso 1-2).
I tipi di prodotto autorizzati sono:
- tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali;
- tipo di prodotto 4: settore dell’alimentazione umana e animale.
Il titolare dell’autorizzazione è Contec Europe, con sede a Vannes, Francia. La data di rilascio dell’autorizzazione è il 26 dicembre 2019 e la data di scadenza è il 30 novembre 2029. Sono elencati anche i fabbricanti dei prodotti e i fabbricanti del principio attivo, tutti in relazione al propan-2-olo.
Composizione della famiglia di prodotti
La sostanza attiva è propan-2-olo, con numero CAS 67-63-0 e numero CE 200-661-7, in concentrazione 62,9% p/p. Il regolamento riporta i fabbricanti del principio attivo Brenntag GmbH e INEOS Solvents Germany GmbH, nonché diversi fabbricanti dei prodotti, tra cui Contec Inc., Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co., Ltd., Contec Cleanroom (UK) Ltd, Flexible Medical Packaging e VWR International BVBA.
Meta SPC 1: "Contec IPA Liquid Products"
Il meta SPC 1 riguarda prodotti liquidi pronti all’uso, con formulazione AL (qualsiasi altro liquido) in versione soluzione/erogatore a spruzzo pronta all’uso. L’uso autorizzato è professionale e consiste in un disinfettante per superfici dure non porose in camere bianche per il settore biotecnologico, farmaceutico, la produzione di dispositivi medici, le industrie sanitarie e altre applicazioni biologiche critiche salvavita, nonché per aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi.
L’uso è contro batteri, micobatteri e lieviti, a temperatura ambiente (20±2 °C), in ambiente chiuso. Le modalità di applicazione sono spruzzatura e strofinamento, con dose di 50 ml per m2 di superficie. I tempi di contatto sono:
- 1 minuto per batteri, micobatteri e lieviti in caso di spruzzatura;
- 1 minuto per batteri e micobatteri e 3 minuti per lieviti in caso di strofinatura.
Le confezioni autorizzate comprendono flaconi erogatori a spruzzo e flaconi di ricarica in HDPE, in diversi volumi. Il prodotto commerciale è associato, tra gli altri, a "Contec IPA", "Contec Sterile IPA" e "Ipasept" per il mercato UE.
Meta SPC 2: "Contec IPA Wipes"
Il meta SPC 2 riguarda salviette pronte all’uso, con formulazione AL (qualsiasi altro liquido) – salvietta pronta all’uso, sempre per uso professionale. Anche qui l’impiego autorizzato è quello di disinfettante per superfici dure non porose in camere bianche e nelle aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi, contro batteri, micobatteri e lieviti, a temperatura ambiente.
L’applicazione avviene per strofinamento, con tempi di contatto di:
- 1 minuto per batteri e micobatteri;
- 3 minuti per lieviti.
Il regolamento elenca diverse tipologie di materiali e formati di salviette impregnate, tra cui polipropilene, poliestere, maglia di poliestere, cellulosa/poliestere e rayon/poliestere, in contenitori o confezioni sigillate di varie capacità. I prodotti commerciali includono, tra gli altri, PROSAT EasyReach, PROSAT Sterile EasyReach, PROSAT Wipes, PROSAT Sterile Wipes, SATWipes Wipes, SATWipes Sterile Wipes e Cleanroom wipes, presaturated Spec-Wipe.
Avvertenze, rischi e misure di sicurezza
Per entrambi i meta-SPC sono riportate indicazioni di pericolo armonizzate per il propan-2-olo:
- H225: liquido e vapori facilmente infiammabili;
- H319: provoca grave irritazione oculare;
- H336: può provocare sonnolenza o vertigini;
- EUH066: l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Le principali misure di prudenza comprendono tenere il prodotto lontano da fonti di accensione, usare in luogo ben ventilato, proteggere gli occhi, evitare di respirare i vapori, lavare mani e pelle esposta dopo l’uso, conservare sotto chiave e smaltire secondo le norme locali.
Il documento elenca anche effetti avversi possibili, istruzioni di primo soccorso e raccomandazioni per il personale medico-sanitario. Tra gli effetti avversi figurano cefalea, vertigini, allucinazioni, depressione respiratoria, depressione del sistema nervoso centrale, coma, irritazione oculare o danni oculari, sintomi gastrointestinali e rischio di aspirazione polmonare. In caso di ingestione, è indicato di non indurre il vomito; il soggetto va mantenuto a riposo e monitorato, con eventuale trasporto in un centro sanitario e possibilità di contattare il centro antiveleni locale al numero +390649906140.
Stoccaggio, durata e smaltimento
Entrambi i meta-SPC prevedono stoccaggio in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, nel contenitore originale, lontano da fonti di accensione e dalla luce diretta del sole, con contenitore ben chiuso. La durata di conservazione è fissata in 2 anni.
Per lo smaltimento, il contenuto e i contenitori devono essere eliminati secondo le norme locali; i contenitori vuoti non vanno riutilizzati. Per le salviette usate sono previste regole specifiche di conferimento in contenitore chiuso e smaltimento come rifiuti secchi, secondo quanto indicato per il meta SPC 2.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica dell’autorizzazione
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica aggiorna il sommario delle caratteristiche del biocida della famiglia "Contec IPA Product Family".
Modifiche amministrative e modifica minore ammesse
Dai considerando emerge che Contec Europe aveva notificato modifiche amministrative il 4 agosto 2021 e chiesto una modifica minore il 28 febbraio 2022. Le modifiche amministrative riguardano l’aggiunta di una denominazione commerciale nel meta SPC 1, di un fabbricante del principio attivo e di un fabbricante di biocidi; la Commissione accetta anche, con precisazione sostanziale, la soppressione di alcune informazioni sul vettore nel meta SPC 2. La modifica minore consiste nell’ampliamento della gamma di dimensioni dell’imballaggio dei prodotti nel meta SPC 1.
Valutazioni dell’ECHA e posizione della Commissione
L’ECHA ha ritenuto che le modifiche amministrative notificate e la modifica minore fossero conformi, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e che, dopo l’attuazione, continuassero a essere soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. Per la modifica relativa all’eliminazione delle informazioni sul vettore nella sezione 6 del meta SPC 2, la Commissione si discosta dal parere dell’ECHA e la considera comunque una modifica amministrativa, ma richiede che resti la descrizione della natura del vettore, eliminando invece le informazioni sul contenuto di sostanza attiva e sul peso del vettore.
Contenuto invariato del resto dell’autorizzazione
Fatta eccezione per le modifiche amministrative e minori accettate, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida contenute nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 restano invariate.
Contenuto del nuovo allegato II: meta SPC e usi autorizzati
Il nuovo allegato II disciplina due meta-SPC: "Contec IPA Liquid Products" (suffisso 1-1) e "Contec IPA Wipes" (suffisso 1-2). Per entrambi sono autorizzati il tipo di prodotto 2 e il tipo di prodotto 4, con impiego professionale contro batteri, micobatteri e lieviti su superfici dure non porose in camere bianche e in aree di preparazione industriale di alimenti e mangimi.
Composizione e fabbricanti
La sostanza attiva è propan-2-olo (CAS 67-63-0; CE 200-661-7) al 62,9% p/p. Sono elencati i fabbricanti del prodotto e del principio attivo, con i relativi siti di fabbricazione, nonché i titolari e i numeri di autorizzazione EU-0020460-0000, EU-0020460-0001 1-1 e EU-0020460-0002 1-2.
Prescrizioni d’uso, gestione del rischio e primo soccorso
Per i prodotti liquidi è previsto l’uso a temperatura ambiente, con applicazione mediante spruzzatura e strofinamento; per le salviette, mediante strofinamento. Sono indicate misure di mitigazione del rischio, istruzioni di primo soccorso, rischi specifici da esposizione a propan-2-olo e istruzioni per lo smaltimento e lo stoccaggio. La durata di conservazione è fissata in 2 anni e il valore europeo di riferimento per l’utilizzatore professionale è pari a 129,28 mg/m3.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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