Regolamento (UE) 2024/2661
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di radiatori in alluminio dalla Cina, confermando l’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che, in caso di soppressione delle misure, è probabile la reiterazione del dumping e del pregiudizio, tenuto conto della significativa capacità inutilizzata in Cina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione. Il regolamento disciplina anche le condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali e la possibilità di estensione a nuovi produttori esportatori.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di radiatori in alluminio e degli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, assemblati o meno in blocchi, esclusi i radiatori e relativi elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificati ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono previste aliquote individuali per taluni produttori esportatori elencati, un’aliquota per le società elencate nell’allegato e un’aliquota residuale per tutte le altre società cinesi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661: dazio antidumping definitivo sui radiatori in alluminio cinesi
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 14 ottobre 2024, conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che la soppressione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e un nuovo pregiudizio per l’industria dell’Unione, in un contesto segnato da forte intervento pubblico nell’economia cinese e da capacità produttiva inutilizzata rilevante.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda i radiatori in alluminio e gli elementi o sezioni di cui sono composti, assemblati o meno in blocchi, esclusi i prodotti elettrici. I prodotti interessati sono classificati nei codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90, con i relativi codici TARIC indicati nell’articolo 1. Le misure si applicano alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Quadro procedurale
La Commissione aveva già in vigore misure antidumping definitive istituite nel 2012 e prorogate nel 2019. A seguito della domanda presentata il 17 ottobre 2023 dall’International Association of Aluminium Radiator Manufacturers per conto dell’industria dell’Unione, la Commissione ha aperto il riesame il 12 gennaio 2024. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1 gennaio-31 dicembre 2023; il periodo in esame ai fini del pregiudizio va dal 1 gennaio 2020 alla fine dell’inchiesta.
Mancata collaborazione dei produttori cinesi e uso dei dati disponibili
Nessun produttore cinese ha collaborato, né il governo della RPC ha risposto ai questionari. La Commissione ha quindi applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili, incluse la domanda di riesame, le informazioni dei soggetti collaboranti e fonti pubbliche come il Global Trade Atlas. Sono stati invece verificati tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, tutti con sede in Italia.
Determinazione del valore normale: distorsioni significative in Cina
La Commissione conferma la sussistenza, nel settore dell’alluminio in Cina, di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Il ragionamento si fonda su un quadro di intervento statale sostanziale: proprietà e controllo pubblici, influenza del PCC sulle imprese, orientamento strategico del settore tramite piani nazionali e locali, distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dell’energia e delle materie prime, nonché uso di misure di sostegno settoriale e regionale.
Scelta della Turchia come paese rappresentativo
Per costruire il valore normale senza ricorrere ai prezzi e costi cinesi, la Commissione ha scelto la Turchia quale paese rappresentativo appropriato. La scelta si basa su tre criteri: livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, disponibilità di dati pubblici pertinenti e presenza di produttori del prodotto simile. La Commissione ha reperito dati su due produttori turchi, Sanica Isi Sanayi Anonim Sirketi e Peksa Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, e ha usato tali informazioni per SGAV e profitti, nonché dati turchi per lavoro ed energia.
Calcolo del valore normale esente da distorsioni
Per le materie prime, la Commissione ha usato la media ponderata dei prezzi all’importazione in Turchia tratti dal GTA, includendo dazi e trasporto, escludendo Cina e altri paesi non OMC di cui al regolamento (UE) 2015/755. Ha individuato i principali fattori produttivi e i relativi valori di riferimento: lega di alluminio, nipple, manodopera ed energia elettrica. Le SGAV sono state calcolate al 10,33 % del costo delle merci vendute, i profitti al 9,12 %, e le spese generali di produzione al 15,6 % dei costi diretti. Sulla base di tali parametri è stato costruito il valore normale franco fabbrica.
Persistenza del dumping e rischio di reiterazione
Le importazioni cinesi nel periodo di riesame sono risultate molto contenute, con 159.913 elementi e quota di mercato tra 0,5 % e 1 %. La Commissione ha quindi concentrato l’analisi sul rischio di reiterazione. Ha rilevato che i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi erano inferiori del 34,4 % al valore normale e che la capacità inutilizzata in Cina è elevata, circa 23 milioni di elementi, quasi pari al consumo totale dell’Unione nel periodo di riesame (23-25 milioni). Considerata anche la debole capacità di assorbimento di altri mercati e la presenza di misure antidumping in paesi terzi, la Commissione ha concluso che, in assenza di dazi, le esportazioni cinesi tornerebbero verosimilmente sul mercato dell’Unione a prezzi oggetto di dumping.
Valutazione del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione
L’industria dell’Unione, composta da 11 produttori, non è stata ritenuta soggetta a un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, ma presenta segnali di fragilità: calo di produzione, occupazione e utilizzo degli impianti, diminuzione della domanda e aumento delle scorte. Nonostante ciò, con le misure in vigore ha mantenuto la quota di mercato e migliorato in parte redditività e flusso di cassa. La Commissione ha ritenuto che il mantenimento dei dazi sia nell’interesse dell’Unione: non emergono effetti negativi rilevanti per importatori e utilizzatori, mentre l’industria dell’Unione ne trae beneficio.
Misure finali e disciplina operativa
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e fissa aliquote individuali per alcuni produttori esportatori, un’aliquota per le società elencate nell’allegato e un’aliquota generale del 61,4 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale conforme al testo prescritto; in mancanza, si applica il dazio residuale. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di aggiungere nuovi produttori esportatori che dimostrino determinati requisiti oggettivi. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e conferma l’efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto e ambito materiale
Il dazio riguarda radiatori in alluminio ed elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, assemblati o no in blocchi, con esclusione dei radiatori e degli elementi/sezioni di tipo elettrico. I prodotti sono quelli classificati ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90, corrispondenti ai codici TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 e 7616 99 90 91.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono previste aliquote differenziate: Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. 12,6 % (TARIC B272); Metal Group Co. Ltd. 56,2 % (B273); Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. e Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. 14,9 % (B279 e B280); società elencate nell’allegato 21,2 %; tutte le altre società 61,4 % (B999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo se all’autorità doganale è presentata una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3, firmata e datata da un responsabile identificato con nome e funzione. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 1, paragrafo 4, consente di modificare il regolamento per includere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, se dimostrano cumulativamente: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 luglio 2010-30 giugno 2011), assenza di collegamento con operatori soggetti alle misure e avvenuta esportazione successiva o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.
Riesame in previsione della scadenza e base giuridica
Il regolamento è adottato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per aprire il riesame, ha analizzato il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e il periodo in esame dal 1 gennaio 2020 alla fine dell’inchiesta.
Collaborazione, campionamento e uso dei dati disponibili
Nessun produttore cinese né il governo della RPC hanno collaborato all’inchiesta; per questo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. È stato effettuato un campionamento dei produttori dell’Unione; non vi è stato campionamento degli importatori per assenza di manifestazioni di interesse, mentre per i produttori cinesi non sono pervenute risposte.
Metodo di determinazione del valore normale
Per la Cina la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non opportuno utilizzare prezzi e costi interni a causa di distorsioni significative. Il valore normale è stato costruito su costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo.
Paese rappresentativo e valori di riferimento
La Turchia è stata scelta per il livello di sviluppo economico analogo alla Cina, la disponibilità di dati pubblici pertinenti e la presenza di produttori di radiatori in alluminio. La Commissione ha utilizzato prezzi di importazione per le materie prime dalla banca dati GTA, dati turchi per il costo del lavoro e per l’energia, e i bilanci di due produttori turchi per SGAV e profitti. Le SGAV sono state fissate al 10,33 %, i profitti al 9,12 % e le spese generali di produzione al 15,6 % dei costi diretti.
Persistenza e reiterazione del dumping
Le importazioni cinesi durante il periodo di riesame sono risultate trascurabili (159.913 elementi, quota di mercato 0,5-1 %), quindi non consentivano di accertare la persistenza del dumping. La Commissione ha quindi valutato il rischio di reiterazione, concludendo che i prezzi all’esportazione verso paesi terzi erano inferiori del 34,4 % al valore normale e che esiste una capacità inutilizzata significativa in Cina, pari a circa 23 milioni di elementi, quasi equivalente al consumo dell’Unione.
Pregiudizio e interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, ma ha rilevato una debolezza di fondo e un rischio di deterioramento in caso di scadenza delle misure. Ha inoltre ritenuto che il mantenimento dei dazi non fosse contrario all’interesse dell’Unione, poiché avvantaggia l’industria dell’Unione e non comporta effetti negativi sostanziali per importatori e utilizzatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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