Regolamento (UE) 2024/3214
Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra delle navi offshore e l’attribuzione di un fattore di emissione pari a zero ai combustibili sostenibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro MRV del trasporto marittimo di cui al regolamento (UE) 2015/757. Da un lato, chiarisce quali navi offshore e quali emissioni devono essere monitorate; dall’altro, allinea le regole sui combustibili con fattore di emissione pari a zero a quelle dell’EU ETS, includendo RFNBO, combustibili derivanti dal carbonio riciclato e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Le nuove regole operano principalmente dal 1° gennaio 2025, mentre la disciplina sui combustibili si applica dal 1° gennaio 2024 per garantire coerenza con il regime ETS.
Modifica il regolamento (UE) 2015/757 sul monitoraggio delle emissioni del trasporto marittimo, precisando le norme per le navi offshore e l’attribuzione del fattore di emissione pari a zero a determinati combustibili sostenibili.
Ambito di applicazione
Si applica alle società e alle navi soggette al regolamento (UE) 2015/757 quando effettuano attività di trasporto marittimo o, dal 1° gennaio 2025, quando si tratta di navi offshore che rientrano nell’ambito del monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra nei porti e nelle tratte verso/da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Incide sui metodi di monitoraggio delle emissioni e delle informazioni pertinenti di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757. Per il punto relativo ai combustibili con fattore di emissione zero, la modifica si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024; per le navi offshore e le altre norme introdotte, dal 1° gennaio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Modifica del regolamento (UE) 2015/757 per navi offshore e combustibili a fattore zero
Il regolamento delegato (UE) 2024/3214 interviene sul sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo disciplinato dal regolamento (UE) 2015/757. L’obiettivo è duplice: da un lato, chiarire l’inclusione delle navi offshore e delimitare in modo uniforme le emissioni da monitorare; dall’altro, aggiornare le regole sui combustibili a emissione zero per armonizzarle con la disciplina ETS.
Contesto normativo e finalità
Nei considerando si ricorda che il regolamento (UE) 2015/757 stabilisce norme per il monitoraggio accurato delle emissioni e delle informazioni pertinenti relative alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto giurisdizione di uno Stato membro. L’intervento si colloca nel quadro delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2023/957, che ha esteso l’ambito del regolamento alle navi offshore a decorrere dal 1° gennaio 2025, rendendo necessario precisare cosa debba intendersi per tali navi e quali emissioni debbano essere incluse.
Ambito delle navi offshore e delle emissioni monitorate
La nuova parte AA dell’allegato I individua le emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore, includendo:
- le emissioni prodotte nelle tratte tra l’ultimo porto di scalo e un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- le emissioni prodotte tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e il porto di scalo successivo;
- le emissioni prodotte all’interno dei porti di scalo sotto giurisdizione di uno Stato membro.
La disciplina riguarda navi diverse dalle rompighiaccio, purché progettate o certificate per servizi offshore o presso impianti offshore. Il regolamento elenca espressamente numerose tipologie, tra cui navi di supporto, supply ship, navi da trivellazione, FPSO, FSO, navi alloggio, navi da costruzione offshore, posatubi, posacavi, navi per l’installazione di turbine eoliche, CSOV, SOV, draghe e draghe tramoggia.
Criteri di qualificazione della nave offshore
Il testo non si limita alla denominazione della nave, ma richiede una verifica sostanziale basata sulla progettazione o sulla certificazione per attività offshore o presso impianti offshore. Nei considerando si precisa che tale verifica deve essere effettuata tenendo conto delle certificazioni obbligatorie della nave, o di altri documenti pertinenti, comprese le indicazioni di classe.
Aggiornamento delle regole sui combustibili con fattore di emissione pari a zero
Il regolamento modifica anche l’allegato II, parte C, punto 1.2, per allineare il monitoraggio del trasporto marittimo alle regole valide in altri settori ETS. In particolare, se la società utilizza RFNBO, combustibili derivanti dal carbonio riciclato (RCF) o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, non si applicano le norme dell’allegato I, parte A, per la determinazione dei fattori di emissione di CO2. In tali ipotesi, il fattore di emissione è determinato secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493.
Coerenza con l’EU ETS e decorrenza
I considerando sottolineano l’esigenza di coerenza, chiarezza e parità di condizioni rispetto al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea. Le norme relative ai combustibili con fattore zero si applicano dal 1° gennaio 2024, in linea con il periodo di riferimento del trasporto marittimo nell’EU ETS. Le norme che concernono le navi offshore, invece, si applicano dal 1° gennaio 2025, in coerenza con l’inclusione di tali navi nel regolamento (UE) 2015/757 a partire da tale data.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con applicazione generale dal 1° gennaio 2025 e applicazione anticipata, limitatamente all’articolo 1, punto 2, dal 1° gennaio 2024.
Disposizioni principali
Definizione operativa di emissioni delle navi offshore
Inserisce nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/757 una nuova parte AA che definisce le emissioni di gas a effetto serra generate dalle navi offshore. Sono incluse le emissioni rilasciate nelle tratte dall’ultimo porto di scalo verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, da un porto sotto tale giurisdizione al porto successivo, nonché all’interno dei porti di scalo sotto giurisdizione di uno Stato membro.
Elenco delle navi offshore interessate
La nuova parte AA si applica a una serie di navi, diverse dalle rompighiaccio, progettate o certificate per servizi offshore o presso impianti offshore. L’elenco comprende, tra le altre, navi di supporto, supply ship, navi da trivellazione, FPSO, FSO, navi alloggio, navi di servizio per immersioni, navi da costruzione offshore, posatubi, posacavi, navi per l’installazione di turbine eoliche, CSOV, SOV, draghe e draghe tramoggia.
Criterio di individuazione della nave offshore
I considerando chiariscono che, per verificare se una nave è progettata o certificata per svolgere attività offshore o presso impianti offshore, occorre fare riferimento alle certificazioni obbligatorie della nave o ad altri documenti pertinenti, incluse le indicazioni di classe.
Fattore di emissione zero per RFNBO, RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio
Modifica l’allegato II, parte C, punto 1.2, escludendo l’applicazione delle norme dell’allegato I, parte A, per la determinazione dei fattori di emissione di CO2 quando la società usa RFNBO, combustibili derivanti dal carbonio riciclato (RCF) o combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. In tali casi il fattore di emissione di CO2 è determinato secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Coerenza con il sistema ETS e decorrenza delle norme
I considerando richiamano l’esigenza di allineamento con le regole applicabili ad altri settori ETS e con l’inclusione del trasporto marittimo nell’EU ETS dal 1° gennaio 2024. Le nuove norme sui combustibili con fattore zero si applicano dal 1° gennaio 2024, mentre le norme sulle navi offshore si applicano dal 1° gennaio 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2025, salvo l’articolo 1, punto 2, che si applica dal 1° gennaio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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