Regolamento (UE) 2024/2682
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2682 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento polvere di funghi contenente vitamina D2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche della polvere di funghi contenente vitamina D2, già autorizzata come nuovo alimento e inclusa nell’elenco dell’Unione. La modifica riguarda soprattutto l’ampliamento dell’intervallo autorizzato del contenuto di vitamina D2 e la sostituzione di due limiti distinti su carboidrati e fibre con un unico limite per i carboidrati totali. La Commissione ha ritenuto che la modifica non incida sulla sicurezza del prodotto e ha quindi proceduto senza nuova valutazione EFSA. L’atto modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica le specifiche autorizzate del nuovo alimento "polvere di funghi contenente vitamina D2" nell’elenco اتحi dell’Unione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o utilizzano la polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento autorizzato nell’Unione europea e nello SEE. Riguarda in particolare le specifiche tecniche del prodotto iscritto nell’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Non introduce un nuovo alimento né amplia in sé le categorie d’uso, ma aggiorna i parametri compositivi del prodotto già autorizzato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle specifiche della polvere di funghi contenente vitamina D2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2682 interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le specifiche della polvere di funghi contenente vitamina D2, già autorizzata quale nuovo alimento. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283, in particolare sull’articolo 12, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco unionale dei nuovi alimenti.
La Commissione precisa che la modifica richiesta non comporta rischi per la salute umana e non richiede una nuova valutazione dell’EFSA, poiché riguarda valori di vitamina D2 già valutati come sicuri e una razionalizzazione di parametri compositivi già presenti nelle specifiche autorizzate. Il regolamento è stato adottato dalla Commissione il 16 ottobre 2024 ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Ambito e contesto normativo
Il regolamento si colloca nel sistema di autorizzazione dei nuovi alimenti previsto dal regolamento (UE) 2015/2283, secondo cui possono essere commercializzati nell’Unione solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione. La polvere di funghi contenente vitamina D2 era già presente nell’elenco e già autorizzata per l’immissione sul mercato con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2079, che ne aveva consentito l’uso in una serie di alimenti.
La richiesta di modifica è stata presentata il 29 marzo 2024 da MBio, Monaghan Mushrooms. Essa mirava a due interventi principali:
- estendere l’intervallo autorizzato del contenuto di vitamina D2, includendo concentrazioni più basse;
- sostituire i diversi limiti per carboidrati e fibre alimentari con un unico limite per i carboidrati totali.
Ragioni della modifica
Il considerando relativo alla domanda del richiedente spiega che l’intervallo originario del contenuto di vitamina D2, fissato tra 580 e 595 μg/g di polvere di funghi, risultava troppo ristretto nella pratica commerciale. Un intervallo più ampio, pari a 137,5-595 μg/g di peso secco, consente di adattare meglio la formulazione del prodotto e di ottenere con maggiore precisione le concentrazioni finali di vitamina D negli alimenti.
La Commissione rileva inoltre che il processo produttivo non cambia nelle sue caratteristiche essenziali: la lunghezza d’onda UV resta nell’intervallo autorizzato e la concentrazione di vitamina D dipende dalla durata dell’esposizione alla luce UV. Le concentrazioni più basse derivano soltanto da una minore esposizione. La miscelazione con polvere di funghi non trattata UV, ma identica sotto il profilo della matrice fungina, serve a garantire l’uniformità senza introdurre materiali diversi dai funghi.
Per quanto riguarda i carboidrati, il richiedente ha chiesto di eliminare la distinzione tra carboidrati e totale fibre alimentari, sostituendola con un solo valore massimo per i carboidrati totali, pari al 60%. La Commissione evidenzia che tale soluzione semplifica la determinazione analitica e non crea precedenti inconsueti, poiché analoghe polveri di funghi contenenti vitamina D2 già autorizzate prevedono limiti meno restrittivi.
Valutazione di sicurezza
La Commissione conclude che la modifica delle specifiche non incide sulla sicurezza del nuovo alimento. In particolare:
- il nuovo intervallo del contenuto di vitamina D2 comprende valori inferiori a quelli già valutati dall’EFSA e ritenuti sicuri;
- le modifiche del processo di produzione non alterano gli elementi fondamentali già esaminati;
- la nuova specifica sui carboidrati si limita a combinare due parametri già presenti.
Per tale ragione non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
Nuove specifiche tecniche del prodotto
L’allegato del regolamento sostituisce integralmente la voce relativa alla polvere di funghi contenente vitamina D2 nella tabella 2 (Specifiche) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Le specifiche aggiornate definiscono il nuovo alimento come polvere ottenuta da funghi Agaricus bisporus secchi interi, sottoposti a essiccazione, macinazione ed esposizione controllata ai raggi UV.
Le principali specifiche introdotte sono le seguenti:
- contenuto di vitamina D2: 137-595 μg/g di polvere di funghi;
- ceneri: ≤ 13,5%;
- attività dell’acqua: < 0,5;
- tenore di umidità: ≤ 7,5%;
- carboidrati totali: ≤ 60%;
- proteina grezza (N × 6,25): ≥ 22%;
- grassi: ≤ 4,5%.
Restano inoltre fissati i limiti per contaminanti e criteri microbiologici, tra cui:
- piombo, cadmio, mercurio e arsenico entro i rispettivi valori massimi;
- aflatossina B1 e somma delle aflatossine entro i limiti indicati;
- criteri microbiologici per conteggi totali, lieviti e muffe, E. coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, coliformi, Listeria spp. ed enterobatteriacee.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per gli operatori del settore alimentare, ciò comporta l’adeguamento delle specifiche di prodotto alla nuova voce dell’elenco unionale e la verifica della conformità delle partite prodotte o commercializzate dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La modifica riguarda esclusivamente la voce relativa alla polvere di funghi contenente vitamina D2.
Nuove specifiche della polvere di funghi contenente vitamina D2
L’allegato sostituisce la voce esistente con nuove specifiche: il contenuto di vitamina D2 è fissato tra 137 e 595 μg/g di polvere di funghi; i carboidrati totali non devono superare il 60%; restano confermati limiti per ceneri, attività dell’acqua, umidità, proteine, grassi, metalli pesanti, micotossine e criteri microbiologici. La definizione del prodotto e il processo di produzione mediante essiccazione, macinazione ed esposizione controllata ai raggi UV restano sostanzialmente invariati.
Motivazione della modifica e assenza di nuova valutazione EFSA
Nei considerando la Commissione afferma che la modifica delle specifiche non ha effetti sulla salute umana e che non è necessaria una valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Il nuovo intervallo di vitamina D2 è più ampio e include concentrazioni inferiori già ritenute sicure; la revisione dei carboidrati consiste nella semplificazione di parametri già autorizzati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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