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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3199

Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione, del 15 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

Normativa europea32024R3199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE per l’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, adeguando gli elenchi del regolamento (UE) n. 649/2012 a numerosi sviluppi normativi interni e internazionali. L’intervento deriva soprattutto dalla mancata approvazione o revoca di sostanze attive in ambito pesticidi/biocidi, dalle classificazioni armonizzate REACH/CLP e da nuove iscrizioni nelle convenzioni di Rotterdam e Stoccolma. Ne risultano nuove iscrizioni, passaggi tra parti diverse degli allegati e una modifica puntuale delle voci relative a terbufos, PCB, PFHxS ed endosulfan. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2025.

Regolamento delegato che aggiorna gli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, iscrivendo numerosi pesticidi e sostanze chimiche industriali e allineando talune voci agli sviluppi della convenzione di Rotterdam e della convenzione di Stoccolma.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che esportano o importano sostanze chimiche pericolose rientranti nel regolamento (UE) n. 649/2012, con effetti specifici sulle sostanze inserite negli allegati I e V. Riguarda in particolare pesticidi, biocidi e sostanze chimiche industriali elencate negli allegati modificati, nonché le relative miscele e, per alcune voci, articoli o prodotti industriali soggetti a divieti o restrizioni di esportazione. È rilevante per tutto il territorio dell’Unione e per le operazioni con Paesi terzi; si applica dal 1° marzo 2025, dopo l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Alcune sostanze vengono inoltre spostate tra le categorie dell’allegato I o soppresse da una parte dell’allegato per effetto di nuovi divieti o delle iscrizioni internazionali.

Regolamento delegato (UE) 2024/3199: aggiornamento degli elenchi di sostanze pericolose ai fini dell’esportazione e importazione

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 649/2012, che dà attuazione nell’Unione alla convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. La Commissione adegua gli allegati del regime europeo alle recenti decisioni su sostanze attive in ambito pesticidi e biocidi, alle classificazioni armonizzate CLP/REACH e ad alcune iscrizioni convenzionali internazionali.

Contesto e finalità

L’obiettivo è mantenere allineato il diritto UE ai mutamenti intervenuti nell’uso e nello status regolatorio di numerose sostanze, tenendo conto del fatto che la mancata approvazione, il mancato rinnovo o la revoca di approvazioni in materia di prodotti fitosanitari e biocidi comportano, nella sostanza, il divieto o una forte restrizione d’impiego nella categoria dei pesticidi. Per alcune sostanze chimiche industriali, invece, l’inserimento deriva dalla presenza nell’allegato XIV del regolamento REACH o dall’identificazione come sostanze estremamente preoccupanti.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono sugli operatori che esportano o importano sostanze chimiche pericolose rientranti nel regolamento (UE) n. 649/2012. In concreto, sono toccate le sostanze elencate nell’allegato I, parti 1, 2 e 3, nonché quelle inserite nell’allegato V, parte 1, ove l’Unione impone divieti di esportazione. Il regolamento riguarda, tra l’altro, pesticidi, biocidi e sostanze chimiche industriali, nonché alcune miscele e prodotti industriali espressamente richiamati nelle voci modificate.

Nuove iscrizioni nell’allegato I: sostanze attive per pesticidi e biocidi

Una parte rilevante del regolamento consiste nell’inserimento di numerose sostanze negli elenchi dell’allegato I. La Commissione richiama, per molte di esse, la mancata approvazione o il mancato rinnovo dell’approvazione in base al regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari o al regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Quando non vi è alcuna altra approvazione per usi nella categoria "pesticidi", ne deriva il divieto di uso in tale categoria e, di conseguenza, l’iscrizione nelle parti pertinenti dell’allegato I.

Tra le sostanze interessate figurano, tra le altre:

  • benfluralin, benthiavalicarb, clofentezina, dimetomorf, dimossistrobina, mepanipyrim, metiram, oxamil, S-metolachlor e triflusulfuron-metile, per effetto del mancato rinnovo dell’approvazione come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009;
  • ipconazolo, a seguito della revoca dell’approvazione;
  • asulam-sodio, per il mancato sostegno alla procedura di approvazione e per la classificazione armonizzata ex regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • fosfuro di calcio, cloridazon, chlorsulfuron, flusilazolo, fuberidazolo, ioxynil, molinato, ossadiazone, profenofos, chinoclamina, spirotetrammato, tralcoxidim e triadimenol, ritirati dalla procedura di approvazione e classificati come sostanze che destano preoccupazione per la salute umana o per l’ambiente;
  • difenacum, con collocazione specifica nella sottocategoria dei prodotti fitosanitari;
  • penflufen, approvato solo per un uso biocida limitato come prodotto di tipo 8;
  • fenpropimorf, con ritiro sia dalla procedura fitosanitaria sia da quella biocida;
  • d-Alletrina e ditiocianato di metilene, oggetto di non approvazione come principi attivi biocidi;
  • bendiocarb, acroleina e abamectin, per i quali il ritiro o la non approvazione rende non consentito l’uso nella pertinente categoria;
  • warfarin e cianammide, che risultano già presenti in parte dell’allegato I e vengono coordinati/ricollocati nelle parti pertinenti.

Per le sostanze industriali, vengono incluse anche il ftalato di diesile e i composti perborato di sodio/acido perborico, sale di sodio, oltre al perossometaborato di sodio, in ragione delle restrizioni derivanti dal loro trattamento in ambito REACH o dalla loro classificazione come sostanze estremamente preoccupanti.

Parte 1 e parte 2 dell’allegato I: distinzione tra categorie e limiti d’impiego

Il regolamento aggiorna sia la parte 1 sia la parte 2 dell’allegato I. Le voci sono riportate con numeri CAS/CE, codici NC e indicazioni sulla sottocategoria o categoria, nonché sulla limitazione d’impiego, che varia tra:

  • divieto totale (div o div-div);
  • restrizione (restr o restr-div);
  • specificazione della sottocategoria per pesticidi o altri pesticidi, compresi i biocidi.

La parte 2 viene sostanzialmente allineata alla parte 1 con l’inserimento delle medesime sostanze, ma talune voci mantengono una funzione distinta in quanto riferite alla categoria generale di riferimento. La tabella mostra anche casi di sostituzione di voci già esistenti, come cianammide, terbufos e warfarin.

Parte 3 dell’allegato I: sostanze soggette alla procedura PIC

La parte 3 dell’allegato I viene aggiornata per riflettere gli esiti della convenzione di Rotterdam. In particolare, il terbufos viene inserito come pesticida soggetto alla procedura PIC e viene contemporaneamente soppresso dalla parte 2. Quanto ai bifenili policlorurati (PCB), la voce viene allargata inserendo la dicitura "e altri" per includere omologhi, congeneri e miscele, così da armonizzare il testo dell’allegato con l’elenco convenzionale.

Modifiche all’allegato V: divieti di esportazione

Sul versante dei divieti di esportazione, l’allegato V, parte 1, viene modificato in due punti. In primo luogo, viene aggiunto il PFHxS, i suoi sali e i composti correlati, in coerenza con la decisione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma di iscrivere tale sostanza nell’allegato A della convenzione e con il corrispondente inserimento nel regolamento (UE) 2019/1021. In secondo luogo, la voce Endosulfan viene aggiornata con identificatori numerici più precisi, per chiarirne la portata e riallinearla al regolamento (UE) 2019/1021.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche sostanziali si applicano soltanto dal 1° marzo 2025, così da consentire agli operatori e agli Stati membri di predisporre gli adeguamenti necessari. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati I e V del regolamento 649/2012

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I secondo l’allegato I del regolamento delegato e dell’allegato V secondo l’allegato II. Le modifiche riguardano le parti 1, 2 e 3 dell’allegato I e la parte 1 dell’allegato V, con aggiornamento degli elenchi delle sostanze soggette a notifica, restrizione o divieto di esportazione.

Nuove iscrizioni di pesticidi e sostanze chimiche industriali nell’allegato I, parte 1

Vengono aggiunte numerose sostanze alla parte 1 dell’allegato I, tra cui benfluralin, benthiavalicarb, clofentezina, dimetomorf, dimossistrobina, mepanipyrim, metiram, oxamil, S-metolachlor, triflusulfuron-metile, ipconazolo, asulam-sodio, fosfuro di calcio, cloridazon, chlorsulfuron, flusilazolo, fuberidazolo, ioxynil, molinato, ossadiazone, profenofos, chinoclamina, spirotetrammato, tralcoxidim, triadimenol, penflufen, fenpropimorf, d-Alletrina, ditiocianato di metilene, bendiocarb, acroleina, abamectin, warfarin, cianammide, nonché alcune sostanze industriali come il ftalato di diesile e i perborati/perossometaborati di sodio. Per ciascuna voce sono indicati numero CAS, numero CE, codice NC, sottocategoria e limitazione d’impiego, con classificazione in funzione di divieto o restrizione.

Aggiornamento della parte 2 dell’allegato I e spostamenti di voci

La parte 2 dell’allegato I viene integrata con le medesime sostanze elencate nella parte 1, ma riferite alla categoria generale interessata dalle restrizioni. Alcune voci già presenti vengono sostituite o aggiornate: cianammide, terbufos e warfarin sono riscritte con la nuova struttura; il terbufos è soppresso dalla parte 2 perché inserito nella parte 3; il warfarin e la cianammide, già presenti nella parte 1, vengono anche mantenuti in parte 2. Per penflufen la limitazione d’impiego è indicata come "restr" nella parte 2, in coerenza con l’uso biocida autorizzato limitato.

Nuove iscrizioni nella parte 3 dell’allegato I

Nella parte 3 viene aggiunta la voce terbufos, in seguito all’iscrizione nell’allegato III della convenzione di Rotterdam e quindi alla procedura PIC. È inoltre sostituita la voce relativa ai bifenili policlorurati (PCB), con estensione della portata a "1336-36-3 e altri" per includere omologhi, congeneri e miscele, in allineamento alla convenzione di Rotterdam.

Modifiche dell’allegato V, parte 1: divieti di esportazione

Viene aggiunta all’allegato V, parte 1, la voce relativa all’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), ai suoi sali e ai composti correlati, con indicazione di N. CE 206-587-1 e altri, N. CAS 355-46-4 e altri e codice NC 2904 99 00 e altri. La voce Endosulfan viene sostituita per chiarirne la portata, indicando i numeri CE 204-079-4 e i numeri CAS 115-29-7, 959-98-8 e 33213-65-9, con codice NC ex 2920 30 00.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° marzo 2025. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimiche pericolosepesticidibiocidicommercio internazionaleambiente

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