Ordinanza n. 428/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale che ha approvato il nuovo piano di razionalizzazione dei parcheggi comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso collettivo per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 4 febbraio 2025 e dei relativi allegati, limitatamente alla disciplina riguardante i parcheggi del territorio comunale, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dalla motivazione emergono due doglianze, riferite in particolare al comparto 9 di Via dei Bacini, dove i ricorrenti hanno residenza e/o svolgono attività. Le contestazioni riguardavano, secondo la prospettazione cautelare, la carenza di stalli di sosta gratuita e riservati, la destinazione dei proventi dei parcheggi e il regime di esenzione o di rilascio dei pass per residenti, proprietari non residenti e attività ricettive.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, in base alla relazione istruttoria depositata dall'Amministrazione, nel comparto 9 risultavano presenti, almeno dal giugno 2025, 18 stalli di sosta gratuita e 5 stalli riservati a persone diversamente abili, carico e scarico e rastrelliere per biciclette. Inoltre, la destinazione dei proventi dei parcheggi appariva prima facie conforme all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992. Risultava altresì che i residenti potevano beneficiare dell'esenzione dal pagamento previa autorizzazione e che i proprietari non residenti potevano ottenere, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, un pass mediante pagamento forfettario di 25 euro a settimana. Quanto al periculum, il danno prospettato è stato ritenuto di natura meramente economica e, quindi, eventualmente ristorabile per equivalente. Il Collegio ha tuttavia disposto ulteriori incombenti istruttori, in vista dell'udienza pubblica di merito del 22 marzo 2027, ordinando al Comune di depositare entro 120 giorni la documentazione comprovante l'apposizione degli stalli gratuiti e riservati, la destinazione dei proventi dei parcheggi, la deliberazione del Sub Commissario Prefettizio n. 2 del 16 gennaio 2026 e un'integrazione della relazione sui pass eventualmente attribuiti anche alle attività ricettive del comparto 9. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dai ricorrenti; la domanda è stata respinta per difetto dei presupposti cautelari.
art. 1 c.p.a.
principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
È stato richiamato quale fondamento dell'acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria, necessaria per una decisione pienamente informata nella successiva fase di merito.
art. 7, comma 7, d.lgs. n. 285/1992
La destinazione dei proventi dei parcheggi è stata ritenuta, allo stato degli atti e con valutazione sommaria, apparentemente conforme alla disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando la documentazione istruttoria acquisita evidenzi, prima facie, che l'amministrazione abbia assicurato stalli gratuiti e riservati e abbia previsto misure di esenzione o agevolazione coerenti con la disciplina applicabile ai parcheggi.
- Il danno derivante dall'obbligo di pagamento di tariffe di parcheggio, quando si risolve in un pregiudizio esclusivamente economico suscettibile di eventuale ristoro risarcitorio, non integra di regola il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.
- Il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori anche dopo avere respinto la domanda cautelare, quando l'acquisizione di documenti e chiarimenti sia necessaria ad assicurare la pienezza e l'effettività della tutela nella successiva fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 358/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1414/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1417/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1418/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1423/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →