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Circolare

Circolare numero 58 del 10-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la procedura PGM 480 per la ricostituzione delle pensioni in competenza 1998, con istruzioni su calcolo contributivo, cumulo con redditi da lavoro, tassazione di più pensioni, arretrati, localizzazioni pagatore, ricostituzioni d'ufficio, sentenze e stampa degli elaborati. Sono inoltre richiamati i messaggi precedenti che hanno introdotto chiarimenti operativi e nuovi programmi. Vengono confermati la percentuale ISTAT 1998 dell'1,7% e i relativi parametri, indicati nuovi codici errore e precisate le modalità di riproposizione di alcune ricostituzioni scartate.

Procedura di ricostituzione delle pensioni per l'esercizio 1998 e aggiornamenti su cumulo, tassazione e stampe

Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1998

La circolare illustra gli aggiornamenti della procedura PGM 480 per la ricostituzione delle pensioni relativa all'esercizio 1998. Il documento si concentra sugli aspetti operativi da gestire in sede, richiamando messaggi e circolari precedenti e fornendo istruzioni su calcolo contributivo, cumulo con redditi, tassazione, ricostituzioni d'ufficio, nuove stampe e codici errore.

Calcolo delle quote contributive e dei supplementi

Per le quote di pensione e i supplementi liquidati in tutto o in parte con il sistema contributivo, la circolare richiama l'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il montante individuale dei contributi deve essere determinato applicando alla base imponibile l'aliquota di computo pari al 33 per cento per i lavoratori dipendenti e al 20 per cento per i lavoratori autonomi, rivalutando poi la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ogni anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, il valore da acquisire nel campo "Base o Montante Contributivo" del pannello VCA va calcolato moltiplicando il "Montante Individuale dei Contributi" maturato al 31 dicembre 1996 per 1,062054 e sommando il montante relativo all'anno 1997. L'"Importo dei Contributi" va inserito nel campo "IVS o Importo Contributi". Per i supplementi i corrispondenti dati devono essere acquisiti nei campi "RMS Sent.72 IVS/Montante" e "RMS art.2 DPCM o Importo contributi" del pannello VS1. Inoltre, quando il supplemento è composto da una quota retributiva e da una contributiva, i dati devono essere inseriti sullo stesso rigo del pannello VS1.

Cumulo con redditi da lavoro autonomo e età pensionabile

La circolare richiama i chiarimenti forniti con i messaggi n. 6071 del 30 gennaio 1998 e n. 6114 del 2 febbraio 1998 in tema di quote di pensione di anzianità incumulabili con il reddito da lavoro autonomo, in attuazione dell'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in poi, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo il 50 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fino a concorrenza del reddito stesso. Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998 resta applicabile la disciplina previgente, se più favorevole.

Per i titolari di pensione di anzianità che compiono l'età pensionabile di vecchiaia, la circolare richiama l'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età prevista per la vecchiaia, tali trattamenti sono equiparati alle pensioni di vecchiaia ai fini del cumulo con i redditi da lavoro. Per i soggetti che al 31 dicembre 1994 avevano già maturato i requisiti per la vecchiaia, permane il regime di totale cumulabilità con il reddito da lavoro autonomo; in caso di rioccupazione come lavoratore dipendente, la quota eccedente il minimo del FPLD è cumulabile al 50 per cento fino a concorrenza del reddito. Le procedure di gestione risultano in aggiornamento per determinare correttamente le trattenute per attività lavorativa.

Indennità connesse a cariche pubbliche elettive

La circolare modifica quanto precedentemente affermato con la circolare n. 134 del 12 giugno 1997. Alla luce di una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 marzo 1998, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici. Il principio vale, a titolo esemplificativo, per le indennità dei presidenti e membri dei consigli regionali, dei parlamentari nazionali ed europei e per quelle già disciplinate dalla legge n. 816 del 1985.

Le sedi devono pertanto ricostituire le pensioni interessate e rimborsare agli interessati le trattenute eventualmente già operate in presenza di tali indennità.

Tassazione di più pensioni e aggiornamento del Casellario

In relazione all'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la circolare richiama i criteri già illustrati con la circolare n. 260 del 22 dicembre 1997 e con la circolare n. 20 del 30 gennaio 1998. La procedura di ricostituzione è stata aggiornata per gestire il calcolo delle trattenute erariali tenendo conto di tutte le pensioni abbinate presenti nel Casellario riferite allo stesso soggetto.

Le sedi sono invitate a sistemare con urgenza le pensioni per le quali siano state rilevate anomalie nei dati utilizzati per l'abbinamento. Viene inoltre richiamato il messaggio n. 6268 del 3 febbraio 1998, con il quale sono state rese disponibili le informazioni relative all'aggiornamento delle pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva. I dati aggiornati sono stati caricati nel Casellario con codice ente 9922 e con i valori GP1AF02 = T e GP1AF03 = 9.

Tassazione degli arretrati

Per gli emolumenti arretrati, la circolare richiama il comma 2 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 314 del 1997. La tassazione avviene determinando l'aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni vigenti fino al 31 dicembre 1997, tenendo conto di tutte le pensioni abbinate. Sugli arretrati non sono attribuite detrazioni d'imposta, salvo il caso degli arretrati spettanti a contitolari di pensione ai superstiti diversi dall'intestatario, limitatamente alle quote dell'anno in corso che non sono tassate.

Localizzazione all'ufficio pagatore ELB

Le procedure provvedono a localizzare il pagamento all'ufficio pagatore ELB quando una pensione ricostituita risulti abbinata a una pensione eliminata per morte, sia nel caso di pensioni INPS sia di pensioni erogate da altro ente. La stessa localizzazione è prevista per le pensioni ai superstiti il cui intestatario risulti con sigla "C" abbinata a un'altra pensione ai superstiti eliminata per causa 4, cioè nuove nozze. In tali ipotesi viene aggiornato il campo GP1AE06 con il codice movimentazione "D" e la data di elaborazione.

Ricostituzioni d'ufficio e pensioni di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1995

Con messaggio n. 7251 del 10 febbraio 1998 viene segnalato che tra le ricostituzioni d'ufficio figurano alcune pensioni di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1995 alle quali non è stato attribuito l'aumento di perequazione dal 1° gennaio 1998. Tali posizioni sono evidenziate nell'archivio locale DS78 e sono in corso procedure per il loro inserimento automatico in EAD75 e per la memorizzazione nell'archivio 25 dei dati necessari alla ricostituzione con PGM 480.

Per la sistemazione non è necessario inserire nuovi dati: le sedi devono attivare il PGM 480 e provvedere quanto prima alla lavorazione. Le liste contenenti i dati delle pensioni interessate sono trasmesse via fax e, una volta ricevute, le sedi devono contattare gli interessati fornendo chiarimenti e assicurando la tempestiva sistemazione della posizione pensionistica. Con il messaggio n. 8467 del 20 febbraio 1998 è poi resa disponibile la procedura automatica di caricamento nell'archivio EAD75 e nell'archivio 25, da avviare dall'identificativo 37 con il programma 4950 selezionando PF1.

Applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994

La circolare raccomanda di completare con il massimo impegno la riliquidazione delle pensioni interessate dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Viene inoltre richiamato il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, il quale all'articolo 13, comma 1, dispone il pagamento in unica soluzione, con le modalità dell'articolo 3-bis della legge n. 140 del 1997, delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in applicazione delle sentenze e dei relativi interessi, per i percettori di redditi da pensione residenti in Marche e Umbria le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità conseguente al sisma iniziato il 26 settembre 1997. Per tale fattispecie la circolare si riserva ulteriori comunicazioni operative.

Perequazione automatica 1998

La percentuale di variazione ISTAT per la perequazione automatica delle pensioni per il 1998 viene confermata nella misura dell'1,7 per cento, già determinata in via provvisoria con decreto ministeriale del 1° dicembre 1997. Di conseguenza restano confermati i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per l'integrazione degli assegni di invalidità, gli importi della retribuzione e del reddito pensionabile, i minimali di retribuzione, le percentuali di incumulabilità delle tabelle F e G della legge n. 335 del 1995 e i relativi limiti di reddito riportati nell'allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997, nuovamente trasmesso con l'allegato 7.

Codici errore, riproposizione di ricostituzioni e stampe

Nell'allegato 8 sono elencati nuovi codici errore dei programmi di controllo centrali, tra cui:

  • 801: assegno di invalidità integrabile al minimo con reddito mancante per uno degli anni tra il 1996 e l'anno precedente a quello di competenza;
  • 802: pensione o assegno di invalidità con maggiorazione sociale con reddito mancante per uno degli anni tra il 1996 e l'anno precedente a quello di competenza;
  • 803: pensione ai superstiti con numero di settimane inferiore a 781 derivante da pensione diretta con più di 780 settimane;
  • 804: pensione ai superstiti o assegno di invalidità soggetta all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 senza indicazione del codice evento invalidante.

Con il messaggio n. 9947 del 3 marzo 1998 è consentito riproporre al calcolo le ricostituzioni relative a pensioni ai superstiti intestate a più contitolari, scartate con codice errore 408, nonché quelle con conguaglio inferiore a lire 20.000 scartate con codice 888 e le ricostituzioni scartate il 27 febbraio 1998 con codice 489. La riproposizione avviene tramite l'opzione 3 "RECUPERO DELLE ERRATE CON COD. PARTICOLARE" del programma 3266, utilizzata da operatore 2.

Infine, la circolare comunica che le stampe della procedura sono disponibili senza modifiche tramite il messaggio n. 8476 del 20 febbraio 1998, ma il Mod.TE08 è stato aggiornato per riportare nuovi literal relativi all'addizionale regionale IRPEF e al calcolo delle imposte in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997. I testi da utilizzare variano a seconda che il pensionato sia titolare di sole pensioni INPS, di sole pensioni di altri enti oppure di entrambe le tipologie.

Punti principali

Aggiornamento della procedura PGM 480 per il 1998

La circolare comunica che la procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480 è disponibile per l'esercizio 1998 e che, rispetto alla versione già resa operativa, sono stati apportati diversi aggiornamenti. Gli allegati richiamano ulteriori messaggi tecnici e programmi di supporto per il caricamento, il controllo, la riliquidazione e la stampa delle posizioni interessate.

Calcolo contributivo di quote di pensione e supplementi

Per le quote di pensione e i supplementi liquidati in tutto o in parte con il sistema contributivo, si richiama l'articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 335 del 1995. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, il valore da inserire nel campo "Base o Montante Contributivo" del pannello VCA va ottenuto moltiplicando il montante individuale maturato al 31 dicembre 1996 per 1,062054 e sommando il montante relativo al 1997; l'importo dei contributi va acquisito nel campo "IVS o Importo Contributi". Per i supplementi i dati corrispondenti vanno acquisiti nei campi del pannello VS1, con l'avvertenza che le quote retributive e contributive di uno stesso supplemento devono essere inserite sul medesimo rigo.

Quote incumulabili con reddito da lavoro autonomo

Vengono richiamati i chiarimenti già forniti con i messaggi n. 6071 del 30 gennaio 1998 e n. 6114 del 2 febbraio 1998 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, della legge n. 449 del 1997. Per le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in poi non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo il 50 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza del reddito stesso. Per le pensioni anteriori al 1° gennaio 1998 continua ad applicarsi la disciplina previgente se più favorevole. Per le pensioni con decorrenza successiva al 1997 i programmi non consentono l'acquisizione di dati nei campi del pannello MNLAN30 relativi ai requisiti anagrafici previsti in precedenza, rendendo obbligatoria l'acquisizione del reddito da lavoro autonomo nel pannello MNLRLA0.

Indennità connesse a cariche pubbliche elettive

In base alle indicazioni ministeriali richiamate, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione. La circolare estende quindi il principio non solo agli amministratori locali ai sensi della legge n. 816 del 1985, ma anche alle indennità di presidenti e membri dei consigli regionali, parlamentari nazionali ed ევროპi, e in generale alle cariche pubbliche elettive non espressamente richiamate dalla legge n. 816. Le sedi devono ricostituire le pensioni interessate e rimborsare le trattenute già operate ove siano state effettuate decurtazioni in presenza di tali emolumenti.

Tassazione di più pensioni e aggiornamento del Casellario

La circolare richiama l'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, per il quale la procedura è stata aggiornata in modo da calcolare le trattenute erariali tenendo conto di tutte le pensioni abbinate nello stesso soggetto presenti nel Casellario. Le sedi sono invitate a sistemare tempestivamente le pensioni per le quali siano state rilevate anomalie nei dati di abbinamento. Viene inoltre ricordato l'aggiornamento delle pensioni privilegiate tabellari per infermità da servizio di leva, con caricamento dei dati ministeriali nel Casellario.

Tassazione degli arretrati

Per gli arretrati si applica la disciplina prevista dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo n. 314 del 1997, con determinazione dell'aliquota media tenendo conto di tutte le pensioni abbinate e utilizzando aliquote e scaglioni vigenti fino al 31 dicembre 1997. Sugli arretrati non vengono attribuite detrazioni d'imposta, salvo il caso degli arretrati spettanti ai contitolari di pensione ai superstiti diversi dall'intestatario, limitatamente alle quote dell'anno in corso non tassate.

Localizzazione all'ufficio pagatore ELB

Le procedure localizzano il pagamento all'ufficio pagatore ELB quando viene ricostituita una pensione abbinata a una pensione eliminata per morte, sia se si tratta di pensione INPS sia di pensione erogata da altro ente. Analoga localizzazione è prevista per le pensioni ai superstiti il cui intestatario risulti con sigla "C" abbinata ad altra pensione ai superstiti eliminata per causa 4, cioè nuove nozze. In tali casi viene aggiornato il campo GP1AE06 con il codice di movimentazione "D" e la data di elaborazione.

Ricostituzioni d'ufficio e pensioni di anzianità dal 1° gennaio 1995

Viene segnalato che tra le ricostituzioni d'ufficio rientrano alcune pensioni di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1995 per le quali non è stato attribuito l'aumento di perequazione dal 1° gennaio 1998. Per tali posizioni la procedura consente il caricamento automatico nell'archivio EAD75 e nell'archivio 25, senza necessità di inserire nuovi dati, ed è richiesto alle sedi di attivare con urgenza il PGM 480. Le liste delle pensioni interessate sono trasmesse alle sedi e gli interessati devono essere contattati per i necessari chiarimenti.

Applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994

La circolare invita a completare con il massimo impegno la riliquidazione delle pensioni interessate dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Viene poi richiamato il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, il quale prevede, per i residenti nelle Marche e in Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 e destinatari di ordinanze di sgombero, il pagamento in unica soluzione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 e degli interessi, con le modalità dell'articolo 3-bis della legge n. 140 del 1997. La circolare riserva successive istruzioni per l'adeguamento delle procedure.

Perequazione automatica 1998 e conferma dei parametri

La variazione ISTAT per la perequazione automatica delle pensioni per il 1998 viene confermata nella misura dell'1,7 per cento, già fissata in via provvisoria con decreto ministeriale del 1° dicembre 1997. Restano quindi confermati i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per l'integrazione degli assegni di invalidità, gli importi della retribuzione e del reddito pensionabile, i minimali di retribuzione, le percentuali di incumulabilità di cui alle tabelle F e G della legge n. 335 del 1995 e i relativi limiti riportati nell'allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

Nuovi codici errore e riproposizione delle ricostituzioni scartate

Nell'allegato 8 sono riportati i nuovi codici errore rilevati dai programmi di controllo centrali, tra cui 801, 802, 803 e 804, relativi a mancanza di dati reddituali, pensioni ai superstiti con numero di settimane incongruente e assenza del codice evento invalidante. Con il messaggio n. 9947 del 3 marzo 1998 si consente inoltre di riproporre al calcolo alcune ricostituzioni di pensioni ai superstiti intestate a più contitolari e le ricostituzioni scartate con codice errore 888 o 489, mediante l'opzione 3 del programma 3266.

Stampe della procedura di ricostituzione

Le stampe della procedura PGM 480 sono rese disponibili senza modifiche con il messaggio n. 8476 del 20 febbraio 1998, ma il Mod.TE08 è aggiornato per riportare nuovi literal relativi all'addizionale regionale IRPEF e al calcolo delle imposte ex articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997. Vengono indicati i testi da utilizzare sul foglio H e sul foglio Z, differenziando i casi di pensionato titolare di sole pensioni INPS, di sole pensioni di altri enti o di entrambe le tipologie.

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