Circolare numero 11 del 11-03-1998 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto ministeriale 23 febbraio 1998 pubblicato in G.U. il 27 febbraio 1998, l’interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi è fissato al 14,375% annuo. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 27 febbraio 1998. La circolare segnala inoltre la riduzione della somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile, sempre con decorrenza 27 febbraio 1998, nei casi previsti dalla normativa richiamata, e allega un prontuario dei coefficienti per la determinazione della rata mensile di ammortamento al nuovo tasso.
Interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili: nuove misure dal 27 febbraio 1998
Interesse di differimento e dilazione per debiti contributivi: aggiornamento al 14,375%
La circolare interviene sulla misura dell’interesse di differimento e dilazione applicabile ai debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Viene altresì aggiornata la misura di alcune somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile, con decorrenza 27 febbraio 1998.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata prende avvio dall’art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che stabilisce un interesse di differimento e dilazione pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, con determinazione demandata a decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Successivamente:
- il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, comma 7, ha elevato la maggiorazione da 5 a 8,50 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale;
- il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, comma 12, ha innalzato la maggiorazione da 8,50 a 12 punti, sempre con effetto dalla pubblicazione del decreto ministeriale;
- il D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, comma 4, ha stabilito che dal 1° luglio 1996 la maggiorazione sia pari a 6 punti.
Nuova misura dell’interesse dal 27 febbraio 1998
La circolare evidenzia che, tenuto conto del prime rate applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente, fissato all’8,375%, il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha emanato il decreto 23 febbraio 1998, pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 48 del 27 febbraio 1998.
Con tale decreto l’interesse di differimento e di dilazione è stato determinato nella misura del 14,375% annuo.
Decorrenza dell’applicazione
La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate a partire dal 27 febbraio 1998.
La circolare precisa inoltre che la modifica era già stata comunicata agli uffici con nota fax n. 276 del 5 marzo 1998.
Riduzione della somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile
Con la medesima decorrenza del 27 febbraio 1998, viene ridotta la somma aggiuntiva prevista a titolo di sanzione civile dall’art. 4, comma 1, del D.L. 536/87, convertito nella legge 48/88.
La riduzione riguarda i casi di cui:
- al comma 217, punto a), dell’art. 1 della legge 662/96, per i quali la misura passa dal 17,875% annuo al 17,375% annuo;
- al comma 218 del medesimo art. 1 della legge 662/96, per i quali la misura passa dal 14,875% annuo al 14,375% annuo.
Prontuario per il calcolo delle rate
In allegato alla circolare è inserito un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 14,375%. Il prospetto riporta i coefficienti da applicare in funzione del numero di rate e serve per il calcolo delle quote di ammortamento nei casi di dilazione o rateazione regolati dalla nuova misura.
Punti principali
Quadro normativo dell'interesse di differimento e dilazione
Vengono richiamate le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che fissano l'interesse di differimento e dilazione al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari, maggiorato di cinque punti. Sono inoltre ricordate le successive modifiche: il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, che ha elevato la maggiorazione a 8,50 punti; il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, che l'ha elevata a 12 punti; e il D.L. 14 giugno 1996, n. 318, che dal 1° luglio 1996 ha fissato la maggiorazione in 6 punti.
Nuova misura dell'interesse dal decreto 23 febbraio 1998
In considerazione del prime rate applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente, indicato nella misura dell'8,375%, il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha emanato il decreto 23 febbraio 1998, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1998. Con tale decreto l'interesse di differimento e di dilazione è stato determinato nella misura del 14,375% annuo.
Decorrenza e applicazione pratica
La nuova misura del 14,375% annuo deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 27 febbraio 1998. La circolare precisa che la modifica era già stata comunicata agli uffici con nota fax n. 276 del 5 marzo 1998.
Riduzione della somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile
Con decorrenza 27 febbraio 1998, viene ridotta la somma aggiuntiva prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L. 536/87, convertito nella legge 48/88. In particolare, per i casi richiamati dal comma 217, punto a), e dal comma 218 dell'art. 1 della legge 662/96, la sanzione civile passa rispettivamente dal 17,875% annuo al 17,375% annuo e dal 14,875% annuo al 14,375% annuo.
Allegato tecnico: prontuario delle rate mensili
È allegato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 14,375%, con coefficienti differenziati in base al numero di rate. Il prospetto è destinato al calcolo delle quote di ammortamento nei casi di rateazione disciplinati dalla circolare.
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