Ordinanza n. 8712/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'ottemperanza alla sentenza resa inter partes da questo Tribunale, Sez. IV ter, n. 14227 del 25.09.2023, con la quale il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dall'odierna ricorrente (R.G. n. 8199/2022) sono stati accolti e, per l'effetto, sono stati annullati i seguenti provvedimenti: i) la determinazione dirigenziale rep. QI/367/2022 e prot. QI/56603 del 5.04.2022 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia – U.O. Condoni “Responsabile attività di verifica in merito al contenzioso” – Servizio Contenzioso Legale – Ufficio Reiezioni – Attività Amministrativa – Antiabusivismo Edilizio – Rinunce, avente ad oggetto “reiezione istanza di condono prot. 0/582572 sot. 0 del 29.11.2006 - Abuso in Vicolo Moroni, 2, - Municipio I”, notificata in data 4.07.2022; ed anche: ii) la nota del 6.05.2022 – prot. QI/2022/0076167 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia – U.O. Condoni, di asserita trasmissione della predetta determinazione dirigenziale rep. QI/367/2022 e prot. QI/56603 del 5.04.2022, consegnata (priva di allegati) via PEC, in data 6.05.2022; iii) la comunicazione di preavviso di rigetto prot. QI/2018/191280 del 21.11.2018 – resa ai sensi dell'art. 6 comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 12 del 2004 - relativamente all'istanza di condono prot. 0/582572 sot. 0; iv) nonché ogni atto a detti provvedimenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; per la declaratoria di nullità, ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia – U.O. Condoni – Risorse per Roma - prot. n. QI 2024/192765 del 3.10.2024; - nonché di ogni atto a detti provvedimenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; e per la nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza resa inter partes da questo Tribunale, Sez. IV ter, n. 14227 del 25.09.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di Roma Capitale del 3 ottobre 2024 e condotta omissiva nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14227 del 25 settembre 2023
Esito
La controversia
La società ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., della nota di Roma Capitale del 3 ottobre 2024 e degli atti connessi, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14227 del 25 settembre 2023. Con tale sentenza erano stati accolti il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società ed erano stati annullati il diniego di condono edilizio, la relativa nota di trasmissione, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, connessi o conseguenti. Nel corso della fase di ottemperanza erano già stati nominati commissari ad acta; il commissario individuato nell'ultima ordinanza, il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Roma-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'impossibilità di svolgere l'incarico, poiché le attività richieste implicavano competenze tecniche estranee ai compiti dell'ufficio.
La decisione
Il TAR, preso atto dell'impossibilità del commissario ad acta precedentemente nominato di svolgere l'incarico, ha assegnato a Roma Capitale un ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa via PEC o dalla notificazione dell'ordinanza, per provvedere spontaneamente all'esecuzione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha disposto la sostituzione del commissario mediante la nomina del Dirigente Responsabile della Direzione Tecnica del I Municipio di Roma Capitale, ovvero di un funzionario da lui delegato, attribuendogli 45 giorni dall'insediamento per provvedere, previo accertamento della perdurante inerzia dell'amministrazione. Il TAR non ha definito in questa ordinanza la domanda di nullità della nota del 3 ottobre 2024. Le spese della fase sono state integralmente compensate, in considerazione delle circostanze che hanno reso necessaria la sostituzione del commissario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda di declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, ma l'ordinanza non decide tale domanda nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta nominato dal giudice dichiara di non poter svolgere l'incarico per estraneità delle competenze tecniche richieste rispetto ai compiti dell'ufficio, il giudice può sostituirlo con un diverso soggetto dotato di competenze più pertinenti.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all'assegnazione all'amministrazione di un ulteriore termine per l'esecuzione spontanea del giudicato; il commissario è chiamato a operare soltanto dopo avere accertato la perdurante inerzia dell'amministrazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare al commissario ad acta un termine decorrente dal suo insediamento e individuare, quale commissario, il dirigente competente della struttura tecnica dell'ente inadempiente o un funzionario da lui delegato.
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