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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1508 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva rettificato il valore dichiarato per un terreno acquistato da C. S.p.A. il 23 maggio 2002, aumentando il valore imponibile da Euro 397.671,81 a Euro 557.000,00. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto i ricorsi dei venditori e dell'acquirente. In appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva rideterminato il valore del compendio in Euro 582.802,05, applicando ai terreni oggetto di accertamento il valore di Euro 35,70 al metro quadrato. I venditori hanno impugnato la decisione in Cassazione deducendo, da un lato, un vizio di motivazione e, dall'altro, la nullità della sentenza per ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe determinato un valore superiore a quello indicato nell'avviso di rettifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva il quesito di fatto, ossia il necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. per le censure relative al vizio di motivazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto previsto dalla stessa disposizione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito né il vizio di motivazione né la denunciata ultrapetizione. I ricorrenti sono stati condannati a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Disciplina il ricorso per cassazione per vizio di motivazione. Nel caso concreto, la censura non è stata esaminata perché formulata senza il quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento. I ricorrenti lo hanno invocato sostenendo la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per le violazioni normative e di un quesito di fatto o momento di sintesi per i vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto tali requisiti necessari anche quando il fatto controverso fosse ricavabile dal complesso delle argomentazioni.

  • Artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Riguardano, rispettivamente, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la disponibilità e valutazione delle prove e il libero convincimento del giudice. La loro eventuale violazione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge processuale applicabile ratione temporis; la mancata formulazione del quesito richiesto può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione occorre individuare chiaramente il fatto decisivo controverso, indicare l'omissione o l'errore del giudice e sintetizzare la censura in modo autonomo e immediatamente comprensibile.
  • Quando si denuncia una violazione di legge o una nullità processuale occorre formulare una precisa questione giuridica, spiegando quale regola sia stata violata e quale principio avrebbe dovuto applicare il giudice.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non riconsidera liberamente la valutazione del valore economico del bene, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali dedotti in modo ammissibile.
  • La corretta individuazione dell'errore processuale non è sufficiente: il motivo deve anche essere autosufficiente, specifico e conforme alle modalità di impugnazione richieste.

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